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Prescrizione penale: cos’è e come funziona

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è e come funziona la prescrizione nel diritto penale? Quali sono le cause di sospensione e di interruzione? Quanto tempo occorre per l’estinzione del reato?

Non si può essere imputati per sempre: è questo il concetto che sta alla base dell’istituto della prescrizione penale. In buona sostanza, a meno che non si tratti di delitti efferati e gravissimi, tutte le persone coinvolte in un procedimento penale hanno il diritto di sapere con certezza che, dopo un determinato periodo di tempo, la vicenda processuale terminerà, a prescindere dal riconoscimento della loro innocenza o colpevolezza. È questo il senso della prescrizione penale: non è giusto continuare a perseguire per legge qualcuno che ha commesso un crimine molto tempo addietro.

La prescrizione penale, però, non si applica ugualmente a tutti i reati: per i più gravi sono previsti tempi più lunghi, mentre per quelli di minor rilievo si tratta di tempistiche decisamente più ridotte. Inoltre, i termini della prescrizione potrebbe subire rilevanti allungamenti per via delle sospensioni e delle interruzioni. Approfondiamo l’argomento.

Prescrizione: a cosa serve?

Perché un reato si prescrive? A cosa serve la prescrizione penale? Le ragioni sono essenzialmente due:

  • non è giusto che una persona, a causa dei ritardi e dei rallentamenti della giustizia, viva buona parte della propria esistenza nella condizione di imputato in un procedimento penale. È preciso diritto di chi è sospettato o accusato di un reato ottenere una sentenza in tempi celeri e, se questa non arriva, di veder terminare il processo per prescrizione, cioè per eccessivo decorso del tempo dal momento in cui il fatto fu commesso;
  • non ha senso punire una persona allorquando sia trascorsa un’infinità di tempo dalla commissione del fatto criminoso. Il trascorrere del tempo cancella l’impellente esigenza di giustizia, rendendo praticamente priva di senso la punizione di un fatto accaduto molti (troppi) anni prima.

Cos’è la prescrizione penale?

Tecnicamente parlando, la prescrizione è una causa di estinzione del reato [1]: trascorso un determinato lasso di tempo senza che sia giunta una sentenza definitiva, il reato si estingue, con conseguente impossibilità del giudice di esprimersi sulla vicenda.

La prescrizione viene dichiarata dal giudice con sentenza; questo provvedimento, però, non dice nulla sull’effettiva responsabilità dell’imputato: in altre parole, la prescrizione non equivale né a un’assoluzione né a una condanna. Intervenuta la prescrizione, al giudice è semplicemente preclusa la possibilità di giudicare nel merito la responsabilità dell’imputato.

Dopo quanto tempo si prescrivono i reati?

La prescrizione è causa estintiva dei reati collegata al trascorrere del tempo: decorso un certo numero di anni, il reato si prescrive e il giudice non può fare altro che prenderne atto. Dopo quanto tempo si prescrivono i reati?

Secondo la legge, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge, e comunque:

  • un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto;
  • un tempo non inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

In pratica, la regola generale è che, per sapere entro quanto tempo un reato si estinguerà per prescrizione, bisogna guardare alla pena massima con cui è punito. Facciamo qualche esempio.

Il peculato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi; di conseguenza, il reato si prescrive dopo dieci anni e mezzo a partire dal momento in cui è stato commesso.

La truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni; poiché la pena massima è di tre anni ma la prescrizione dei delitti non può mai scattare prima di sei anni, la truffa si prescrive dopo sei anni.

Reati puniti con l’ergastolo: si prescrivono?

Come funziona la prescrizione penale per i reati puniti con l’ergastolo, cioè con la pena della reclusione a vita? Ebbene, tali delitti non cadono mai in prescrizione. Dunque, chi si macchia di un reato particolarmente grave, come quello di strage o di omicidio aggravato, potrà essere condannato senza limiti di tempo.

Decorrenza del termine di prescrizione

Qual è il momento in cui può cominciare a partire il conto alla rovescia per la prescrizione? La regola generale [2] è che la prescrizione comincia a decorrere dal momento esatto in cui è stato commesso il crimine, a prescindere dal fatto che sia stato scoperto oppure che le indagini siano già cominciate.

In buona sostanza, ciò significa che, anche se un criminale ha commesso un furto e viene scoperto un anno dopo, il calcolo utile a determinare la prescrizione deve cominciare dal momento esatto in cui il fatto è stato commesso.

Il giorno primo febbraio Tizio, approfittando del momentaneo malfunzionamento dei metal detector posti all’ingresso, commette un furto in un centro commerciale. Solamente due mesi dopo, grazie al sistema di videosorveglianza, il proprietario dell’esercizio commerciale scopre il furto e sporge denuncia. La prescrizione decorre comunque dal primo febbraio, giorno in cui il fatto è stato commesso.

Alla regola appena detto si oppongono delle eccezioni: la più rilevante riguarda quella dei cosiddetti reati permanenti, cioè dei reati che, per essere tali, necessitano che la condotta si prolunghi nel tempo. L’esempio tipico è quello del sequestro di persona: per essere imputati di tale reato occorre aver privato qualcuno della libertà personale per un lasso di tempo apprezzabile. In questo caso, la prescrizione comincia il suo decorso solamente al termine della condotta colpevole.

Caio e Sempronio, per vendicarsi di un torto subito, rapiscono e sequestrano la figlia di un noto imprenditore, chiedendo in cambio della libertà un ingente riscatto. La vittima resta nelle mani dei sequestratori dal primo marzo fino alla fine di agosto, giorno in cui viene liberata. In un caso del genere, la prescrizione comincia a decorrere non dal primo marzo, giorno dell’inizio del reato, ma dalla fine di agosto, data della cessazione della condotta.

La sospensione della prescrizione penale

I termini di prescrizione penale che abbiamo visto sinora subiscono quasi sempre un prolungamento a causa del ricorrere dei casi di sospensione. La sospensione è istituto giuridico che comporta il congelamento del tempo necessario a far prescrivere un reato: questo significa che, per tutta la durata della sospensione, la prescrizione non va avanti, come se il tempo si fermasse.

Quali sono le cause della sospensione penale? È la legge [3] a stabilire i casi di sospensione; i più importanti sono quelli legati a ragioni di impedimento delle parti e dei difensori.

In pratica, quando occorre un impedimento all’avvocato dell’imputato (malattia, impegno inderogabile in altro processo, astensione, ecc.) o all’imputato stesso (malattia, ecc.), il giudice, preso atto della veridicità dell’impedimento, è tenuto a rinviare l’udienza e a sospendere, per il termine massimo di sessanta giorni, il termine di prescrizione.

La sospensione può anche essere integrale, nel senso che, da un’udienza all’altra, la prescrizione resta completamente bloccata, nel caso in cui vi sia un’espressa richiesta dell’avvocato: ad esempio, il difensore potrebbe chiedere al giudice un rinvio per meglio preparare la discussione oppure per rinvenire un importante documento da produrre, oppure per tentare il bonario componimento con la persona offesa.

Come funziona la prescrizione dopo il primo grado?

La prescrizione vale solo per il primo grado di giudizio; emessa la sentenza, infatti, il reato non può più prescriversi.

Per evitare però che il processo, liberatosi della “zavorra” della prescrizione, diventi interminabile, la legge [4] ha stabilito che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro un anno costituiscono causa di improcedibilità dell’azione penale.

I termini possono essere prorogati dal giudice solo in caso di procedimenti particolarmente complessi, e comunque per non più di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. Ulteriori proroghe possono essere stabilite quando si procede per reati molto gravi.

I termini di improcedibilità decorrono a partire dal 90° giorno successivo al deposito delle motivazioni della sentenza.

L’interruzione della prescrizione penale

Oltre alla sospensione, anche l’interruzione proroga i tempi ordinari della prescrizione. Mentre la sospensione comporta un blocco dei termini, l’interruzione causa l’azzeramento del tempo decorso fino a quel momento. In altre parole, l’interruzione fa cominciare di nuovo daccapo il termine utile al maturare della prescrizione.

Quali sono le cause di interruzione della prescrizione? Lo dice la legge [5]:

  • l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto;
  • l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice;
  • l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
  • il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione della udienza preliminare;
  • l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • il decreto che dispone il giudizio;
  • il decreto di citazione a giudizio;
  • il decreto penale di condanna.

Abbiamo detto che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Ciononostante, per evitare che le cause interruttive rendano praticamente interminabile il tempo necessario a prescrivere, la legge ha stabilito un limite inderogabile: in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (ad eccezione di alcuni reati e del ricorrere di particolari circostanze aggravanti) [6].

Marco è imputato per furto. Il termine di prescrizione è di sei anni; tuttavia, a causa della lentezza delle indagini, il decreto che dispone il rinvio a giudizio viene emesso solamente diversi anni dopo il fatto. Il reato si prescriverà, dunque, entro sette anni e mezzo dal momento in cui il delitto fu consumato. Il calcolo si ottiene così: sei anni di prescrizione ordinaria aumentati di un anno e mezzo (tempo pari a ¼ della prescrizione).

 
Pubblicato : 15 Aprile 2023 16:26