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Prescrizione accertamento tassa rifiuti

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(@consulenze)
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Ho ricevuto una raccomandata relativa all’accertamento per omessa denuncia TARES relativa all’anno di imposta 2013. Il funzionario sostiene che trattandosi di omessa denuncia la prescrizione non sia valida: è corretta tale motivazione?

Il termine di decadenza entro il quale il Comune può accertare d’ufficio la tassa sui rifiuti è quinquennale, sia in ipotesi di omesso o carente versamento, sia in ipotesi di omessa o infedele dichiarazione. Difatti, l’articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 recita: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».

Tuttavia, occorre precisare da quando decorre il termine quinquennale previsto dalla legge, soprattutto in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione. L’art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 prevede l’obbligo di presentazione al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, della denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. Ciò vuol dire che, nel caso di specie, per l’anno di imposta 2013, la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Tares entro il 20 gennaio 2014. È proprio da tale data che decorre il termine di decadenza quinquennale entro il quale il Comune può accertare la tassa. Dunque, il Comune avrebbe potuto emettere e notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2019.

Al fine di verificare la tempestività del Comune, è dirimente la data di spedizione dell’avviso di accertamento (non quella di ricezione da parte del destinatario). La giurisprudenza ha infatti chiarito in più occasioni che «ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria» [1].

Ebbene, come risulta dall’esito Poste Italiane allegato dal lettore, il Comune ha spedito l’avviso di accertamento in data 27 dicembre 2019: dunque, per pochi giorni, è rientrato nel termine fissato dalla legge. Sotto questo profilo, l’accertamento è quindi legittimo e la motivazione offerta dal funzionario comunale è valida.

Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone

 
Pubblicato : 27 Aprile 2023 17:10