Posso rinunciare all’ora di religione durante l’anno scolastico?
Insegnamento della religione cattolica, il diritto all’esonero si può esercitare in qualsiasi momento oppure c’è un termine?
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è facoltativo. Ma in qualche istituto è necessario manifestare la propria scelta all’inizio dell’anno scolastico, non potendosi poi modificare tale decisione in un momento successivo. In giurisprudenza ci si è chiesto se tale prassi sia legittima, se cioè imporre un termine ultimo per esprimere il proprio diniego sia conforme alla nostra Costituzione. Insomma, si può rinunciare all’ora di religione durante l’anno scolastico?
Scopriamo insieme cosa dice una recente sentenza del Tar Toscana e le implicazioni legali che comporta la libertà di religione e coscienza.
È possibile rinunciare all’insegnamento religioso in ogni momento?
Sì, secondo il Tar Toscana, con la sentenza n.792 del 28 luglio, l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica può essere manifestata non solo all’atto dell’iscrizione scolastica ma in qualsiasi momento dell’anno. Questa decisione si basa sul ‘sacro’ diritto alla libertà di religione garantito dalla Costituzione italiana. Sicché una diversa indicazione imposta dal dirigente scolastico sarebbe illegittima. La prassi sarebbe cioè contraria alla Costituzione e come tale impugnabile dinanzi al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale.
Perché la scelta è legata alla libertà di religione?
La decisione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica non è una mera preferenza didattica. Essa rappresenta una forma di esercizio del diritto alla libertà di religione, coscienza e delle responsabilità educative dei genitori. Queste libertà fondamentali sono protette dalla Costituzione e non possono essere limitate o condizionate.
Qual è stato il caso in esame?
Il Tar Toscana ha esaminato il caso di genitori che, durante l’anno scolastico, hanno deciso di optare per un’ora di educazione alternativa per la loro figlia al posto dell’insegnamento della religione cattolica. La richiesta è stata inizialmente respinta dalla dirigente scolastica sulla base del termine delle iscrizioni online stabilito dal Ministero.
Cosa ha deciso il Tar fiorentino?
La decisione del Tar fiorentino sottolinea che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole non può essere imposto e si basa sul principio della libera scelta, fondamentale per garantire la libertà religiosa. Ogni studente, quindi, ha il diritto inalienabile di scegliere se avvalersi o meno di questo insegnamento, e questa scelta non può essere limitata da termini temporali o decisioni amministrative.
Gli esempi pratici
Immagina che tuo figlio inizi a frequentare la scuola e, al momento dell’iscrizione, non manifesti alcun diniego all’ora di religione cattolica. Ma a novembre, per ragioni personali o cambiamenti di convinzioni, decide di non voler più partecipare a quell’ora e preferisce un’educazione alternativa. La sentenza del Tar Toscana garantisce a tuo figlio che, anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, il diritto di cambiare idea. La scuola è obbligata a rispettare questa scelta.
Conclusione
La libertà di religione e di coscienza è un pilastro della nostra società. La sentenza del Tar Toscana ribadisce che ogni studente ha il diritto di esercitare questa libertà anche in ambito scolastico, senza limitazioni temporali o amministrative. Pertanto, sì, è possibile rinunciare all’ora di religione anche in corso d’anno.
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