forum

Posso rifiutare una...
 
Notifiche
Cancella tutti

Posso rifiutare una supplenza

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
108 Visualizzazioni
(@tiziana-costarella)
Post: 28
Trusted Member Registered
Topic starter
 

La normativa sulla professione di docente: tutte le regole previste per il personale effettivo e per gli insegnanti precari.

Con specifico riferimento alla professione degli insegnanti, nel corso degli anni, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato diverse circolari di chiarimento dei ruoli e delle mansioni da svolgere. Ciò che ti può interessare è sapere che a livello nazionale il Parlamento ha adottato un complesso di novità di particolare rilievo: tra tutte le professioni riconosciute dal nostro sistema giuridico, quella di insegnante ha subito il maggior numero di revisioni possibili. Le modifiche legislative hanno riguardato, in particolare, le procedure di accesso alla carriera e hanno nettamente distinto le posizioni dei docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da quelle con contratto a termine. Se rientri tra questi ultimi, e ti collochi quindi tra il personale precario, probabilmente ti stai ponendo delle domande: come posso fare per ottenere degli incarichi nelle scuole pubbliche? Posso rifiutare una supplenza?

Per fornire una risposta adeguata a tale domanda, occorre distinguere le diverse situazioni: la materia è annualmente aggiornata dal Ministero con istruzioni e indicazioni operative ed è disciplinata da un apposito regolamento [1].

Nel dettaglio, bisogna operare una distinzione relativa:

  • al momento in cui viene presentato il rifiuto (prima o dopo l’accettazione dell’incarico);
  • alla tipologia di graduatoria dalla quale viene tratta la supplenza.

Le sanzioni previste sono valide soltanto per l’anno scolastico in corso e possono essere revocate in caso di giustificati motivi comprovati da idonea documentazione.

Supplenze tratte dalle graduatorie a esaurimento

Le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di prima fascia possono essere rifiutate, ma producono le seguenti conseguenze:

  • la rinuncia prima dell’accettazione dell’incarico o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento sulla base delle graduatorie ad esaurimento;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione e la stipula del contratto, comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento sia sulla base delle graduatorie dei circoli e di istituto;
  • l’abbandono dell’incarico comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base di tutte le graduatorie e di tutte le classi di insegnamento.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circoli e di istituti

Le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di seconda e terza fascia se rifiutate producono i seguenti effetti:

  • la rinuncia prima dell’accettazione dell’incarico o della sua conferma o di una sua proroga per due volte nella medesima scuola comporta per i candidati totalmente inoccupati la collocazione in coda alla graduatoria;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi;
  • l’abbandono dell’incarico comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base di tutte le graduatorie e di tutte le classi di insegnamento.

Supplenze brevi

Sono supplenze brevi quelle che prevedono un’attività inferiore a dieci giorni. In tal caso, il rifiuto dell’incarico prima della stipula del contratto comporta la cancellazione dell’aspirante supplente dall’elenco di coloro che devono essere convocati con priorità. Questo si verifica per i soggetti totalmente inoccupati al momento della convocazione; nessuna sanzione è, invece, prevista per i docenti parzialmente impegnati con altri contratti.

La mancata assunzione del servizio accettato o l’abbandono dell’incarico producono, come negli altri casi, la perdita della possibilità di altre supplenze per lo stesso insegnamento (nella prima ipotesi) o per tutte le classi di docenza (nella seconda eventualità)

Quali sono i requisiti per l’abilitazione all’insegnamento?

Per diventare insegnante occorre seguire un particolare iter di abilitazione che si compone prevalentemente di due fasi:

  • possesso dei requisiti di accesso alla carriera: i titoli di studio richiesti per l’insegnamento variano a seconda del livello di istruzione al quale si intende accedere (infanzia, elementari, medie, superiori). In linea di massima, per tutte le tipologie di docenza oggi è richiesto il possesso della laurea (almeno triennale) a cui si affianca la necessaria acquisizione dei noti 24 CFU (ossia, l’integrazione del piano di studi con materie di tipo pedagogico);
  • conseguimento della specializzazione (ordinaria o per l’attività di sostegno a studenti disabili): è necessario frequentare un tirocinio formativo attivo (TFA), ossia un corso universitario di 1500 ore e 60 crediti formativi universitari. Il percorso è a numero chiuso (occorre, quindi, superare un’apposita selezione), è istituito presso le istituzioni accademiche italiane, prevede un tirocinio presso alcune scuole e si conclude con il superamento di specifiche prove finali.

Ultimata la procedura di specializzazione, sei abilitato all’esercizio della professione di insegnante. A questo punto, puoi decidere se svolgere la tua attività presso le scuole private o paritarie oppure sperimentare l’esperienza della scuola pubblica.

Come funziona il concorso per l’accesso alle istituzioni scolastiche pubbliche?

Soltanto i docenti abilitati e in possesso dei requisiti di legge possono accedere al pubblico concorso per l’insegnamento. Le modalità di partecipazione alla selezione, le prove da sostenere, i posti disponibili per ogni classe di concorso sono definiti all’interno del bando, ma vi sono delle caratteristiche sempre presenti:

  • il concorso si svolge in maniera decentrata nelle singole province di riferimento;
  • le prove da sostenere sono tre (due scritte e una orale);
  • viene stilata una graduatoria finale che tiene conto dei titoli del candidato e del punteggio acquisito negli anni attraverso gli incarichi a tempo determinato.

Tali condizioni sono sempre presenti in ogni avviso di selezione.

Cosa sono le supplenze e come funzionano?

Se non sei riuscito a superare il concorso per l’insegnamento o non hai ancora partecipato perché il bando non è stato pubblicato, hai la possibilità di provare la strada della supplenza.

La supplenza è un incarico a tempo determinato all’interno delle istituzioni scolastiche pubbliche che ha il fine di sostituire il docente titolare della cattedra momentaneamente assente (malattia, gravidanza, aspettativa e così via).

Per rivestire il ruolo di supplente non è necessario seguire la trafila prevista per l’acquisizione del titolo a tempo indeterminato, ma puoi provare due strade alternative.

Messa a disposizione

Le Mad sono delle domande presentate presso i singoli istituti scolastici dall’aspirante supplente. Esse hanno una struttura ben definita e devono essere fatte pervenire al dirigente attraverso l’ufficio protocollo oppure per via telematica.

Tale istanza, che può essere presa in considerazione in caso di vacanze di organico per affidarti una supplenza, deve indicare:

  • generalità del candidato;
  • riferimenti di contatto (indirizzo mail ordinario e certificato e numero di telefono);
  • esperienze professionali;
  • percorso di studio e titoli formativi;
  • classe di laurea per la quale ci si candida.

Il consiglio è quello di non limitare la messa a disposizione a un unico istituto scolastico, ma di inviarla a più enti possibili: in tal modo, hai maggiori opportunità di essere selezionato.

Inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto

Ogni tre anni, vengono aggiornate le graduatorie regionali di istituto dalle quali è possibile trarre personale docente a tempo determinato: anche in tale ipotesi, puoi essere chiamato per supplenze o incarichi annuali. Ad esse puoi accedere anche se non hai ancora acquisito l’abilitazione; occorre, infatti, distinguere tra:

  • prima fascia: iscritti nelle graduatorie a esaurimento esistenti in precedenza alla riforma normativa; sono utilizzate per individuare insegnanti per cattedre scoperte di titolare;
  • seconda fascia: personale docente abilitato non inserito nella prima fascia;
  • terza fascia: personale docente non abilitato.
 
Pubblicato : 29 Marzo 2023 17:55