Posso fare illustrazioni di libri famosi senza permesso?
C’è violazione del copyright se si rappresentano, sotto forma di disegni e illustrazioni, personaggi celebri della letteratura?
Un lettore pone il seguente problema: «Sono un disegnatore e mi piacerebbe realizzare delle versioni illustrate (una mia visione) di libri famosi come Alice nel Paese delle Meraviglie e altri racconti. Posso farlo liberamente oppure devo ottenere l’autorizzazione?». La domanda è molto interessante e può essere così sintetizzata: posso fare illustrazioni di libri famosi senza permesso? Vediamo cosa stabilisce la legge a tal proposito.
Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore (o copyright) è l’insieme delle norme che si occupa della tutela delle opere dell’ingegno, cioè delle idee creative nel campo culturale e scientifico; può quindi trattarsi di opere letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali o cinematografiche.
Tali opere non devono confondersi con il mezzo materiale che ne consente la diffusione: una cosa, infatti, è il libro inteso come oggetto, altra è il testo in esso contenuto che è una creazione dell’intelletto umano e, pertanto, è protetto dalla legge secondo le norme sul diritto d’autore.
È legale realizzare illustrazioni di altre opere?
La realizzazione di illustrazioni relative ad altre opere dell’ingegno è illegale se effettuata senza il consenso di chi ne ha i diritti.
La legge, infatti, attribuisce al titolare del copyright il diritto esclusivo di riprodurre o trasformare, in qualunque modo o forma e anche solo in parte, la propria opera (art. 13 l.d.a.), oltre che di eseguirla, rappresentarla, trasporla e recitarla in pubblico.
In buona sostanza, l’autore ha il diritto esclusivo non solo di mettere in commercio la propria opera e di ricavarne un guadagno, ma anche di utilizzare la stessa in tutti i modi che ritiene più opportuni.
L’autore di un romanzo best seller ha il diritto esclusivo di trarre dalla sua opera un film o una rappresentazione teatrale.
È dunque chiaro che senza il consenso dell’autore – o del soggetto a cui i diritti sono stati ceduti – non è possibile “trasformare” o riprodurre l’opera dell’ingegno altrui in altra forma.
È proprio ciò che si verifica allorquando un disegnatore voglia illustrare i personaggi di un celebre romanzo: senza il consenso del titolare dei diritti tale trasposizione sarebbe illegale, in quanto si tratterebbe della riproduzione – seppur parziale e sotto diversa forma – dell’opera altrui e, di conseguenza, di uno sfruttamento illecito della stessa.
Perché sia legale realizzare illustrazioni di altre opere occorre quindi ottenere il consenso di chi è titolare del diritto d’autore e, in particolare, del diritto di sfruttamento economico dell’opera.
Solitamente si tratta di un soggetto diverso dall’autore dell’opera: per legge, infatti, i diritti economici derivanti dal copyright possono essere ceduti, gratuitamente o dietro compenso.
È quando accade praticamente sempre con le case editrici e con quelle discografiche: l’autore dell’opera dell’ingegno cede i diritti di sfruttamento in cambio della produzione e distribuzione dell’opera e, ovviamente, di una percentuale sulle vendite (cosiddette “royalty”).
Si possono fare disegni di opere di pubblico dominio?
Quanto detto sinora non vale per le opere di pubblico dominio, cioè per quelle il cui autore è morto più di settant’anni fa.
Nell’ambito del diritto d’autore si ha pubblico dominio quando l’opera dell’ingegno può essere utilizzata e sfruttata anche da persone che non ne hanno avuto il consenso.
In pratica, il pubblico dominio fa decadere il diritto patrimoniale d’autore, con la conseguenza che l’opera di altri potrà essere impiegata da chiunque per farne ciò che si vuole.
Un’opera diventa di pubblico dominio trascorsi settant’anni dalla morte dell’autore; nel caso di più autori, dalla morte dell’ultimo di questi.
Di conseguenza, è legittimo realizzare illustrazioni e disegni di opere altrui, se queste sono diventate di pubblico dominio.
È legale disegnare una caricatura?
Secondo la legge sul diritto d’autore (art. 70), la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Secondo la giurisprudenza (Cass., n. 38165/2022), la caricatura e la parodia sono libere, rappresentando una forma di esternazione critica della propria libertà di pensiero.
È quindi possibile disegnare una caricatura di un personaggio tratto da un’opera altrui, ancorché protetta dal diritto d’autore, nei limiti appena indicati dell’uso di critica o di discussione, avendo sempre cura di menzionare l’autore dell’opera originaria.
Per ulteriori approfondimenti si legga il seguente articolo: Fare una parodia è plagio?
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