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Posso essere licenziato due volte dallo stesso datore?

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(@valentina-azzini)
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Il datore che abbia intimato al dipendente licenziamento per una determinata causa può intimare un secondo recesso fondato su motivazione diversa, restando quest’ultimo autonomo rispetto al primo.

L’azienda ti ha licenziato per motivi disciplinari, hai impugnato il recesso datoriale e, poco tempo dopo, hai ricevuto una seconda lettera di licenziamento, fondata su motivi differenti. Ti chiedi dunque se ciò sia legittimo, se puoi essere licenziato due volte dallo stesso datore e cosa accade al secondo licenziamento in pendenza dell’impugnazione del primo. Devi sapere che il datore di lavoro può intimare anche più di un licenziamento, purché le motivazioni del successivo siano differenti e autonoma e rispetto a quelle del primo. Vediamo nel dettaglio perché.

Il licenziamento del lavoratore dipendente

Quando il datore di lavoro intende cessare il rapporto in essere con un proprio dipendente deve procedere al suo licenziamento.

La legge consente di recedere liberamente dal rapporto di lavoro solamente in alcune ipotesi eccezionali (ad esempio durante il periodo di prova), mentre  nella generalità dei casi il rapporto di lavoro può essere interrotto da parte dell’azienda solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo, oggettivo o soggettivo.

Si ha giusta causa quando il lavoratore tiene un comportamento contrario ai propri doveri, di gravità tale da rendere improseguibile, anche solo temporaneamente, il  rapporto di lavoro. Si tratta pertanto di un licenziamento disciplinare, da intimarsi all’esito di uno specifico iter, detto procedimento disciplinare.

Per certi aspetti simile al recesso per giusta causa è quello per giustificato motivo soggettivo, intimato in presenza di un comportamento del lavoratore che violi norme di legge, o di contratto collettivo, o di regolamento aziendale, ma non così grave da determinare l’interruzione con effetto immediato del rapporto lavorativo.

Infine, si ha licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il recesso è invece determinato da ragioni di carattere economico, organizzativo e produttivo aziendali. Si tratta pertanto di un recesso che prescinde da un comportamento del lavoratore, essendo appunto legato alla produzione e all’andamento aziendale (si pensi al recesso determinato da un grosso calo di fatturato non contingente, oppure dalla soppressione di determinate figure professionali, o ancora dall’automatizzazione di particolari processi produttivi).

Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta e contenere i motivi che lo hanno determinato.

Il licenziamento deve inoltre essere intimato nel rispetto del periodo di preavviso stabilito dal CCNL di categoria applicato al rapporto. La parte che non intende avvalersi del periodo di preavviso dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari alle retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo di preavviso stesso.

Il datore di lavoro può inoltre revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e ripristinare così il rapporto di lavoro, corrispondendo altresì al dipendente la retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino alla revoca.

Qualora il lavoratore ritenga di essere stato ingiustamente licenziato, o che comunque il licenziamento sia affetto da vizi, può impugnarlo entro 60 giorni dalla relativa comunicazione e promuovere un’azione giudiziaria nei confronti dell’ex datore di lavoro entro i successivi 180 giorni. Entrambi i predetti termini sono stabiliti a pena di decadenza, pertanto l’inutile decorso degli stessi determina l’impossibilità per il lavoratore di contestare il recesso aziendale.

Quanti licenziamenti posso irrogare al medesimo lavoratore?

Può accadere che l’azienda licenzi un dipendente per motivi disciplinari, costui impugni licenziamento ma nel frattempo tenga un comportamento ulteriormente contrari ai propri doveri e tale da determinare l’intimazione di un secondo licenziamento; oppure può accadere che l’azienda receda per ragioni economiche, il licenziamento venga impugnato e nel frattempo indipendente riceva una seconda comunicazione di recesso motivata da ragioni di carattere disciplinare.

Che succede dunque al secondo licenziamento, in pendenza dell’impugnazione del primo

Secondo la costante giurisprudenza in materia, il datore di lavoro, che abbia già intimato al lavoratore licenziamento per un determinato motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento fondato su diversa causa, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.

Entrambi gli atti di recesso astrattamente sono idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto di lavoro, tuttavia il secondo licenziamento potrà produrre i propri effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il primo.

 
Pubblicato : 23 Marzo 2024 18:15