Posso cambiare cognome?
Generalità e anagrafica personale: quando è possibile modificarle? La normativa in materia, le autorizzazioni da chiedere e le procedure da attivare.
Sin dal momento in cui vieni al mondo, le tue generalità sono chiare e definite: appena nasci, direttamente in sala parto, ti vengono imposti un nome (a scelta dei genitori) e un cognome (di solito, quello del padre). Essi sono riportati sull’atto di nascita e vengono trasmessi all’ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza; ti identificano inequivocabilmente e, salvo ipotesi del tutto eccezionali, non sono modificabili. Se, dunque, ti stai chiedendo «posso cambiare cognome?» devi sapere sin da subito che si tratta di una circostanza che il nostro ordinamento ammette soltanto in casi del tutto straordinari.
Secondo il Codice civile, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o modifiche al nome se non nei casi e con le formalità stabiliti dalla legge.
In proposito, il legislatore stabilisce che chiunque voglia cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro deve:
- presentare un’apposita richiesta al ministero dell’Interno;
- indicare le ragioni della domanda.
Le motivazioni che possono giustificare una tale variazione sono molto ridotte:
- il cognome è ridicolo o vergognoso;
- il cognome rivela l’origine naturale;
- ogni altra ipotesi considerata valida giustificazione e debitamente documentata (pensa, ad esempio, al caso in cui il padre tenta di uccidere la figlia).
L’istanza, che può essere presentata soltanto da cittadini italiani, deve essere trasmessa alla Prefettura della provincia in cui si ha la residenza. Il Prefetto assume tutte le informazioni necessarie a espletare la pratica e le trasmette al Viminale.
Se la questione appare meritevole di considerazione, il richiedente può domandare la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di un avviso con un riassunto della richiesta. L’affissione deve avere una durata di 30 giorni e può eventualmente essere accompagnata dalla comunicazione (cosiddetta notifica) diretta ad alcune persone. La finalità di tale procedura è quella di consentire a chi ha interesse di fare opposizione con atto trasmesso al ministero dell’Interno.
Nella domanda di variazione devono essere indicate le rettifiche che si vogliono apportare ma, in ogni caso, non è mai possibile chiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica e, quindi, idonei a indurre in errore le persone sulla propria origine illustre (pensa, ad esempio, al cognome di Mazzini o di Cavour).
All’istanza è sempre necessario allegare:
- una copia di un documento di identità;
- tutte le certificazioni utili a supportare la richiesta (per fare un esempio estremo: pensa agli insulti ricevuti su Facebook a causa del tuo cognome ridicolo).
Quando la richiesta di rettifica o di variazione del cognome viene accolta, il decreto del ministero dell’Interno deve essere annotato, su richiesta dell’interessato, sull’atto di nascita del richiedente. Contro la decisione ministeriale può essere proposto ricorso:
- al Tar, cioè al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla notifica;
- oppure al presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Quali sono le origini e le funzioni del cognome?
Il cognome identifica la persona come appartenente a una specifica discendenza. Esso radica l’individuo in un gruppo familiare e lo inserisce in un preciso contesto storico e culturale.
Nel corso degli anni, i cognomi hanno assunto diverse forme e sembianze: alcuni riprendono il nome della città di origine, altri il mestiere esercitato, altri ancora il titolo nobiliare di provenienza. In tutti i casi, è un elemento indispensabile dell’anagrafica personale: il nome e il cognome contribuiscono a formare il codice fiscale, ossia la sequenza alfanumerica che definisce l’individuo in maniera unica e inconfondibile. Peraltro, il nostro Codice civile stabilisce espressamente che ogni persona ha diritto a un nome. Tale termine richiama un concetto unitario comprensivo sia del prenome sia del cognome.
Come funziona il doppio cognome?
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima [1] l’assegnazione esclusiva del cognome paterno bambini nati dal 2 giugno 2022: oggi i neonati assumono automaticamente un doppio cognome, dato dall’unione dei cognomi dei genitori.
Resta, così, abrogato l’articolo 262, comma 1, del Codice civile secondo cui, alla nascita, i figli dovevano assumere esclusivamente il cognome del padre.
La decisione della Consulta interessa non solo i figli nati dalla coppia di genitori ma anche quelli adottati o riconosciuti.
L’ordine in cui vengono assegnati i due cognomi viene stabilito dai genitori, che potranno anche scegliere di attribuire al bambino solo il cognome paterno o solo quello materno. In mancanza di tale richiesta, il neonato verrà registrato all’anagrafe con un doppio cognome.
Nel caso in cui i genitori non trovassero un accordo sull’attribuzione dei cognomi al figlio, sulla questione deciderebbe un giudice.
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