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Ponteggi davanti ai negozi: il condominio risarcisce?

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(@paolo-remer)
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Se le impalcature oscurano insegne e vetrine, il commerciante deve essere indennizzato dal condominio; la liquidazione avviene in via equitativa, un tot al giorno.

In un’epoca come quella attuale, in cui gli affari non vanno molto bene, uno dei peggiori incubi per un commerciante è quello di vedersi montare ponteggi e impalcature davanti al proprio esercizio. Fatalmente, l’insegna viene coperta, la vetrina è celata alla vista, la gente passa dall’altra parte e cambia marciapiede, i clienti che conoscono il negozio e vogliono entrare devono passare sotto un tunnel di tubi e teli. Tutto questo non è piacevole e di certo scoraggia gli acquisti: non è un caso che tutti i negozi, durante il periodo in cui la loro attività è nascosta da questi ostacoli subiscono un sensibile calo di vendite e di fatturato.

In caso di ponteggi davanti ai negozi, il condominio risarcisce queste perdite agli esercenti, la cui entità è misurabile in termini di mancato guadagno e più precisamente di diminuzione del volume d’affari dell’attività. L’indennizzo da parte del condominio per i danni arrecati all’attività commerciale è, quindi, riconosciuto, ma a determinate condizioni che ora ti illustreremo, perché il posizionamento dei ponteggi non è un illecito ma un accorgimento legittimo e dovuto in occasione di lavori e interventi sulle parti esterne degli edifici.

Ponteggi davanti al negozio: perché c’è risarcimento?

La presenza di ponteggi davanti ad un negozio è una particolare forma di responsabilità civile che deriva da un atto lecito, anziché da un fatto illecito. Non bisogna dimenticare che l’installazione di impalcature, ponteggi e altre attrezzature di protezione (come i teloni e le barriere anti-caduta) spesso è inevitabile, specialmente quando il condominio in cui è ubicata l’attività commerciale ha deciso – con delibera dell’assemblea – di fare dei lavori di rifacimento della facciata esterna, delle grondaie o dei frontalini dei balconi.

In tali casi queste strutture, pur ostacolando di fatto la visibilità del negozio dall’esterno, sono necessarie per garantire la sicurezza del cantiere, di coloro che lavorano in esso e dei passanti occasionali, a meno di non ricorrere a gru aeree e “cestelli” mobili su cui si trovano gli operai; ma molte strade cittadine non consentono il posizionamento di questi mezzi meccanici, che ostacolerebbero il transito pedonale e veicolare con la loro presenza. Allora la soluzione obbligata è proprio quella di collocare i ponteggi.

Come funziona l’indennizzo per ponteggi davanti ai negozi

L’art. 843 del Codice civile – intitolato «accesso al fondo» – non riguarda solo i terreni ma anche i fabbricati. Questa norma consente una particolare limitazione del diritto di proprietà che viene in rilievo proprio nel caso di installazione di ponteggi e impalcature davanti ai negozi. Il proprietario dell’esercizio commerciale «deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune».

L’esercente commerciale non può, quindi, opporsi, se il condominio deve eseguire lavori di rifacimento della facciata o altri interventi di ristrutturazione, anche se durante il periodo necessario per completare gli interventi subirà ripercussioni economiche negative e avrà molto probabilmente una diminuzione del giro d’affari. Per compensare queste perdite, il comma successivo dispone che «se l’accesso cagiona danno, è dovuta una adeguata indennità»: ecco, quindi, la previsione normativa dell’indennizzo, in forma di un congruo ristoro economico. Il proprietario del negozio, quindi, ha il diritto a chiedere ed ottenere dal condominio “responsabile” un indennizzo per la riduzione del fatturato durante il periodo in cui ponteggi, impalcature e teloni sono stati collocati di fronte alla sua attività.

Indennizzo per ponteggi davanti ai negozi: a quanto ammonta?

Abbiamo detto che, in base alla legge, l’esercente che ha dovuto subire la pur legittima presenza di impalcature e ponteggi davanti al proprio negozio ha diritto a ricevere un’adeguata compensazione monetaria, in forma di indennizzo, per i pregiudizi economici sofferti durante tale periodo, che, come tutti sanno, può protrarsi a lungo, anche per diversi mesi, se gli interventi sono consistenti; quindi l’importo dovrebbe essere commisurato alla gravità della situazione.

Rimane da vedere come si determina in concreto la cifra spettante al titolare del negozio, che dovrà essere versata da chi ha posizionato le attrezzature necessarie per eseguire i lavori (di solito è un condominio, ma potrebbe anche trattarsi di un proprietario esclusivo). Siccome non si tratta di un risarcimento vero e proprio (che come tale dovrebbe comportare il ristoro economico integrale di tutti i pregiudizi subiti), bensì di un indennizzo, la quantificazione e liquidazione deve essere fatta in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile, come sempre avviene «quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare».

Ponteggi oscurano il negozio: come si calcola la liquidazione dell’indennizzo?

Una recente sentenza del tribunale di Vasto [1] ha applicato questo criterio di liquidazione previsto dal Codice civile, così riconoscendo al titolare del negozio il diritto di ricevere dal condominio un indennizzo in via equitativa pari a 10 euro (più rivalutazione monetaria ed interessi compensativi) per ogni giorno in cui i ponteggi erano stati montati: il totale delle giornate di presenza delle impalcature era pari a 138, precisamente dal 20 luglio al 5 dicembre, ma il giudice ha ritenuto indennizzabili solo i periodi in cui i ponteggi già installati erano rimasti inutilizzati.

Nello specifico, il condominio aveva intrapreso i lavori soltanto il 5 ottobre, perciò l’indennizzo è stato riconosciuto per complessivi 77 giorni «stante l’indubbia e naturale idoneità del ponteggio a produrre un disagio al proprietario dell’esercizio commerciale, allorquando l’installazione, pur legittima, si trovi davanti alla proprietà, oscurandone l’insegna e l’ingresso per diversi mesi, dovendosi condannare il condominio a versare all’interessato a titolo di indennizzo del danno da atto lecito un tot al giorno per tutto il periodo in cui le impalcature sono rimaste inutilizzate prima dell’avvio effettivo dei lavori».

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Pubblicato : 20 Dicembre 2022 11:45