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Polizza sulla vita su conto estero: dove va tassata?

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(@consulenze)
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Nel 1986 avevo sottoscritto una polizza assicurativa sulla vita  in Germania con scadenza 31/12/2019 (in quel tempo lavoravo in Germania ed ero iscritto all’ AIRE) ogni anno ho pagato le rate contrattualmente stabilite, alla scadenza del 31/12/2019 la compagnia assicurativa mi ha accreditato sul mio c/c estero (che ha avuto sempre una giacenza media inferiore a 1.000 euro) la somma di € 45.000.

Dal 2007 vivo e lavoro in Italia  come lavoratore dipendente a tempo pieno e compilo regolarmente la dichiarazione dei redditi, la domanda è la seguente: la somma ricevuta è depositata sul conto estero deve essere tassata in italia? Se la risposta è positiva, cosa devo fare?

Le somme accreditate a titolo di corrispettivo per la polizza di assicurazione sulla vita devono essere dichiarate e tassate in Italia. Il regime da seguire, però, è differente a seconda del tipo di polizza sulla vita contratta, cioè se si tratta di polizze:

  • di puro rischio: si tratta delle assicurazioni sulla vita che, alla morte di una persona, prevedono la corresponsione di un capitale a favore del beneficiario. Per questi contratti è previsto il regime di detraibilità dei premi pagati e quello di esenzione dei capitali erogati al verificarsi del rischio;
  • a prevalente carattere finanziario (assicurazioni per il caso vita e contratti di capitalizzazione), assimilati alla generalità degli strumenti finanziari, quindi senza alcuna detrazione per i premi versati e con tassazione dei rendimenti finanziari erogati a scadenza;
  • «miste», in cui la prestazione corrisposta al beneficiario può comprendere anche un rendimento di natura finanziaria. Ai fini fiscali, a tali contratti si applica il regime fiscale previsto a seconda che la rendita sia riferibile al mero rischio assicurativo oppure all’investimento finanziario.

Nel caso sottoposto, è ragionevole ritenere che si tratti di una polizza assicurativa del secondo tipo, cioè di un’assicurazione caso vita (o sulla sopravvivenza). Ai fini fiscali, essendo equiparata a uno strumento finanziario, non beneficia:

  • del regime di detraibilità dei premi pagati (detraibili dall’imposta lorda, in misura pari al 19% del relativo ammontare);
  • dell’esenzione dei capitali erogati al verificarsi del rischio.

Per i contratti di assicurazione a prevalente contenuto finanziario i premi versati non danno diritto ad alcuna deduzione dal reddito o detrazione dall’imposta. Si parla dei contratti di assicurazione sulla vita diversi da quelli aventi per oggetto il rischio:

  • di morte;
  • di invalidità permanente;
  • di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

I rendimenti finanziari che derivano da tali contratti costituiscono redditi di capitale [1] determinati come differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Con riferimento alla tassazione di detti redditi di capitale, la legge [2] stabilisce l’applicazione, da parte dell’impresa di assicurazione, di un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi nella misura prevista attualmente al 26% [3].

Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate [4] affrontando un caso analogo a quello proposto, cioè di somma corrisposta da soggetti esteri, sui redditi di capitale in parola l’imposta sostitutiva si applicherà con l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi, proprio come se venissero tassati da una società assicuratrice italiana, e cioè:

  • aliquota del 12,5% sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • aliquota del 20% sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • aliquota del 26% sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Se manca un sostituto d’imposta, nel senso che i redditi sono stati accreditati direttamente al beneficiario, allora dovrà essere quest’ultimo a provvedere alla loro dichiarazione, applicando le aliquote viste sopra in riferimento ai diversi periodi di rendimento.

Rinviando per la concreta esecuzione di tutto ciò all’assistenza di un bravo commercialista, chi riceve un reddito come quello sinora analizzato e non ha beneficiato di alcun sostituto d’imposta dovrà avere cura di compilare il quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche, applicando le aliquote sopra viste in riferimento a ciascun periodo di maturazione del reddito, sulla scorta di quanto certificato dalla società assicuratrice. Se le somme sono state accreditate nel 2020, si dovrà provvedere l’anno successivo a dichiararle, in riferimento ai redditi percepiti nel 2020.

Inoltre, occorrerà compilare anche il quadro RW, il quale ricomprende anche le polizze sulla vita quando la società estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Il valore da indicare è pari a quello accreditato alla scadenza della polizza.

La compilazione del quadro RW serve anche a pagare l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva

 
Pubblicato : 2 Marzo 2023 16:40