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Polizza infortuni e risarcimento si possono cumulare?

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(@raffaella-mari)
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Il Tribunale di Milano ha sentenziato la cumulabilità dell’indennizzo da polizza infortuni con il risarcimento del danno da parte del danneggiante responsabile. Ma solo in alcuni casi.

Hai mai sottoscritto una polizza infortuni? Ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se, a seguito di un danno dovuto a un fatto illecito, dovessi chiedere sia l’indennizzo all’assicurazione che il risarcimento al responsabile del danno stesso? Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che, in alcuni casi, polizza infortuni e risarcimento si possono cumulare. In altri termini, il danneggiato può raddoppiare il risarcimento, incassando sia dalla compagnia con cui ha contratto la polizia, sia dal responsabile. Andiamo a vedere insieme come si è sviluppata la questione e quali implicazioni può avere.

Quando è possibile ottenere sia il risarcimento dal danneggiante che quello dall’assicurazione

Il Tribunale di Milano [1] ha affermato che chi sottoscrive una polizza infortuni può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento del danno. Ma ciò può avvenire solo in caso di danni alla persona e non per quelli a cose. 

Come vedremo più avanti, il principio appena enunciato va contro alcuni precedenti della Cassazione.

Il caso in questione riguarda un’aggressione. La vittima aveva citato in giudizio l’aggressore e il Comune del luogo dell’aggressione per ottenere il risarcimento del danno. Il Comune sosteneva che la vittima era stata già indennizzata dal suo assicuratore e quindi nulla le spettava a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, esaminando la polizza sottoscritta dalla vittima, ha ritenuto che l’indennizzo e il risarcimento del danno potessero essere cumulati, in quanto la polizza aveva una natura previdenziale e non indennitaria.

Cos’è la compensatio lucri cum damno?

Il codice civile prevede, in linea generale, il diritto di surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. In pratica, ogni volta che un’assicurazione risarcisce una persona in forza di una polizza danni da quest’ultima sottoscritta, l’assicurazione può poi rivalersi contro il danneggiante per chiedergli il rimborso delle somme erogate al proprio cliente.

Questa norma è però derogabile dalle parti. Difatti, alcune polizze infortuni contengono spesso la clausola di rinuncia alla surroga. In pratica, la compagnia di assicurazione rinuncia, a favore dell’assicurato, a recuperare dall’autore del fatto illecito le somme pagate all’assicurato in virtù della polizza. Questa previsione però determina un incremento del premio.

La Cassazione [2] ha affermato che in queste ipotesi, opera il principio della compensatio lucri cum damno, che impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto dal responsabile, gli effetti vantaggiosi per il danneggiato derivati dallo stesso fatto dannoso, ossia l’indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazioni. In parole povere, se hai già ottenuto un indennizzo da una polizza infortuni, la somma in questione va sottratta dal risarcimento del danno.

Quando è possibile ottenere il doppio risarcimento dall’assicurazione e dal responsabile?

Secondo il Tribunale di Milano, la disciplina sulla surroga, ovvero la sostituzione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, è pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti.

Risultato: in caso di danni alla persona, è possibile cumulare la polizza infortuni al risarcimento erogato dal responsabile. E questo perché tali polizze hanno una natura previdenziale e non indennitaria. La disciplina sulla surroga, ovvero la sostituzione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, è pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti.

Il principio della cumulabilità del danno

La sentenza 2894/2023 afferma che la compensatio lucri cum damno si possa applicare ai danni alle cose, ma non a quelli alla persona. Per le polizze infortuni, quindi, occorre valutare la natura concreta del contratto. Nel caso esaminato, lo scomputo è escluso perché il contratto ha natura previdenziale.

 
Pubblicato : 29 Maggio 2023 11:15