Più stati di famiglia per unico appartamento: è possibile?
Ho affittato la mia casa, nella quale conserverò la mia residenza, a due ragazzi che intendono anche loro, ovviamente, avere la residenza nello stesso immobile. Possono chiedere di risultare in uno stato di famiglia distinto dal mio?
La normativa in materia anagrafica (in particolare l’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989) stabilisce che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un gruppo di persone che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano nello stesso immobile ed hanno dimora abituale nello stesso comune.
Questo significa che lo stato di famiglia, cioè il documento che certifica l’esistenza di una famiglia anagrafica, può includere soltanto persone che siano legate da uno di quei vincoli indicati nella norma appena citata.
Perciò se più persone che abitano nello stesso appartamento sono tra loro sposate o sono tra loro parenti o comunque amici o legati da qualsiasi tipo di vincolo affettivo (oppure anche se sono adottante e adottato o tutore e persona sottoposta a tutela), queste persone costituiranno una famiglia anagrafica e figureranno nello stesso stato di famiglia.
Se, invece, delle persone abitano nello stesso appartamento ma tra loro non c’è alcun vincolo di parentela e nemmeno di semplice amicizia, allora esse non costituiranno una sola famiglia anagrafica, ma due o più famiglie anagrafiche e l’ufficio anagrafe del comune dovrà inserirle in diversi stati di famiglia.
Nel suo caso, lei che è proprietario dell’immobile figurerà in uno stato di famiglia (la famiglia anagrafica infatti può anche essere costituita da uno solo componente), mentre i due ragazzi a cui ha affittato parte del suo appartamento figureranno in un distinto stato di famiglia perché essendo tra loro amici (quindi legati da un vincolo affettivo), ma non avendo con lei alcun vincolo, costituiranno una famiglia anagrafica distinta dalla sua.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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