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Pignoramento immobile in comunione

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L’espropriazione immobiliare di un bene rientrante nella comunione legale tra coniugi, per i debiti contratti da uno solo di essi, comporta la vendita dell’intero.

L’espropriazione immobiliare è una forma di pignoramento finalizzata alla soddisfazione del creditore davanti all’inadempimento del debitore. Per mezzo del pignoramento, i beni immobiliari rientranti nel patrimonio del debitore vengono a lui sottratti per essere destinati alla vendita o, in alternativa, all’assegnazione in favore del creditore.

In questo articolo cercheremo di analizzare le peculiarità del pignoramento di beni indivisi ed in particolare del pignoramento degli immobili in comunione tra i coniugi.

Pignoramento di beni indivisi

Tra i problemi più comuni che possono interessare l’espropriazione immobiliare, un posto di rilievo è certamente occupato dall’espropriazione immobiliare di beni indivisi, ovvero quei beni la cui titolarità è in comune a più soggetti.

Il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità di pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono debitori nei confronti del creditore pignorante.

In questo caso, il creditore dovrà preoccuparsi innanzitutto di notificare l’avviso del pignoramento a tutti i comproprietari, facendo loro divieto di lasciar separare la quota del debitore senza ordine del giudice [1]. Questo significa che il debitore non potrà più disporre del bene, quindi non potrà ad esempio venderlo o trasferirlo a qualsiasi titolo a terzi. Il mancato avviso del pignoramento comporta l’improcedibilità dell’azione esecutiva. La dichiarazione di improcedibilità comporterà a sua volta la “chiusura” del procedimento.

Successivamente alla notifica dell’avviso di pignoramento, il giudice procederà alla separazione della quota del debitore. La separazione della quota del bene indiviso consente di convertire la quota in una porzione di bene concreta e chiaramente individuabile. Ove questo non sia possibile a causa della natura del bene, il giudice disporrà la divisione (procedimento che comporta la cessazione della comunione) e la successiva vendita o assegnazione dei beni divisi.

In alternativa, è anche possibile procedere direttamente alla vendita della quota indivisa quando è lecito ritenere che questa possa garantire un prezzo pari o superiore al valore della quota stessa [2]. In questo caso, si procede direttamente alla vendita della quota, senza sciogliere la comunione, la quale pertanto sopravvivrà con il mutamento di uno dei soggetti comproprietari.

Debiti del coniuge in comunione di beni

Cosa succede quando un coniuge, in comunione dei beni, ha contratto dei debiti ed il creditore intende soddisfarsi sui beni oggetto di comunione?

Il creditore può aggredire i beni oggetto della comunione, anche per crediti contratti antecedentemente al matrimonio, ma in ogni caso entro i limiti del valore della quota del coniuge obbligato [3].

Tuttavia, è importante ricordare che il pignoramento dei beni in comunione è possibile solo in via “sussidiaria”, ovvero solo quando non vi siano altri beni aggredibili di proprietà esclusiva del coniuge debitore, sufficienti a soddisfare il credito.

Questo significa che il coniuge non debitore potrà opporsi all’esecuzione, eccependo il cosiddetto beneficium excussionis, nel caso in cui sia stato pignorato un bene in comunione legale pur in presenza di altri beni aggredibili di proprietà esclusiva del coniuge debitore. In tal caso, sarà sufficiente fornire l’indicazione degli altri beni idonei a soddisfare il credito per cui si procede.

Pignoramento dell’immobile in comunione di beni tra coniugi

La disciplina sopra dettata per il pignoramento dei beni indivisi, non vale per i beni in comunione dei coniugi. Questo perché l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la comunione dei beni dei coniugi debba essere intesa come una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari in solido di un diritto avente ad oggetto tutti i beni in essa rientranti. La peculiarità di tale tipo di comunione è che non è ammessa la partecipazione di estranei.

Quindi, nel caso in cui uno solo dei due coniugi risulti debitore nei confronti di un terzo, quest’ultimo non potrà pignorare la singola quota, bensì dovrà sottoporre a pignoramento l’immobile nella sua interezza.

Occorrerà, pertanto, disporre la vendita (o l’assegnazione del bene per l’intero), disponendo contestualmente lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene oggetto di pignoramento. Ovviamente, al coniuge non debitore spetterà il diritto ad ottenere il pagamento della metà della somma ricavata dalla vendita all’asta.

Posizione del coniuge non debitore all’interno della procedura esecutiva

Al fine di garantire la partecipazione del coniuge non debitore, il creditore procedente dovrà notificargli l’atto di pignoramento, a pena di improcedibilità della procedura. Allo stesso modo, il pignoramento andrà trascritto anche nei confronti del coniuge non obbligato.

Il coniuge non debitore, per effetto della notifica del pignoramento, diviene soggetto passivo del processo, con il potere di opporsi agli atti esecutivi.

Come già anticipato, gli è tuttavia preclusa la possibilità di chiedere l’esclusione della propria quota dall’espropriazione ma potrà far valere altre eccezioni. Ad esempio, il coniuge non debitore potrà contestare eventualmente la non appartenenza del bene pignorato alla comunione legale, oltre che (come già accennato) indicare la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente pignorabili [4].

In sintesi

In conclusione, possiamo affermare che è possibile pignorare l’immobile rientrante nella comunione di beni dei coniugi, tuttavia il pignoramento in questo caso non potrà essere fatto limitatamente ad una quota, ma sull’intero. Salvo il diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato.

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Pubblicato : 11 Febbraio 2023 11:18