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Pergotenda senza permesso di costruire: quando?

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(@paolo-remer)
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Il pergolato coperto da una tenda rientra nell’edilizia libera solo se rispetta alcuni criteri, altrimenti occorre munirsi dell’autorizzazione per realizzarlo.

Una tenda in pergolato sul terrazzo o in giardino significa relax. Ma per godersi questa fresca comodità bisogna anche essere in regola con le norme sull’edilizia altrimenti si rischiano una denuncia e la demolizione.

La questione del titolo abilitativo necessario per realizzare una pergotenda è controversa: a volte, è classificata come attività di edilizia libera, altre volte invece viene qualificata come intervento che richiede il permesso di costruire. Allora come si deve fare? Bisogna capire come regolarsi ed eliminare le incertezze. Alcune recenti sentenze aiutano a fare chiarezza e fanno capire quando si può realizzare una pergotenda senza permesso di costruire.

La giurisprudenza in questi casi bada al sodo: non si lascia abbindolare dalla qualificazione dell’opera o dalle intenzioni soggettive del proprietario, punta invece a riconoscere alcuni criteri fattuali ed oggettivi che consentono di far rientrare l’intervento tra quelli che non richiedono nessun titolo abilitativo. Ne è prova una recentissima sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che ti riportiamo per esteso a fondo pagina, e ha dato via libera alla realizzazione spiegando in quali casi il permesso di costruire per la pergotenda non è necessario.

Questo orientamento è ormai consolidato, perché sono numerose le pronunce in tal senso, che poggiano sull’ampliamento dell’attività edilizia libera, cioè non vincolata a permessi, autorizzazioni e titoli abilitativi di alcun genere per la realizzazione. Conoscendo le regole che ora ti illustreremo, potrai sapere in quali casi non hai bisogno di autorizzazione per montare la tua pergotenda.

Pergotenda: cos’è?

La pergotenda è una copertura esterna realizzata con intelaiatura in materiali leggeri, come il metallo o il legno, su cui viene posata una tenda scorrevole o un telo retrattile. È un elemento d’arredo e viene installata su balconi e terrazzi o nei giardini.

La caratteristica principale della pergotenda è l’amovibilità: deve poter essere rimossa semplicemente smontandola e in questo, si distingue dalla tettoia, che è ancorata in modo fisso alla struttura portante. La pergotenda non ha muri, pilastri o pareti chiuse, ma soltanto pali di sostegno.

Pergotenda: quali autorizzazioni

Una pergotenda, così come l’abbiamo definita, non comporta un aumento di volumetria o di superficie utile. L’intelaiatura ha solo una funzione di sostegno e appoggio della tenda. Così l’opera non comporta una trasformazione edilizia o una modifica rilevante sotto il profilo urbanistico.

A differenza della tettoia, la pergotenda non è considerata una «nuova costruzione» [1] e non richiede il preventivo rilascio di un titolo abilitativo per realizzarla. Infatti, la sua funzione principale è quella di proteggere dal sole e di riparare dalle intemperie, come la pioggia e il vento. Si tratta dunque di un’opera precaria e non permanente.

Pergotenda: quando serve il permesso di costruire

Il permesso di costruire, invece, diventa necessario quando l’opera eccede queste funzioni e diventa una struttura fissa e stabile, in modo da creare un nuovo locale in uno spazio chiuso. In tal caso, viene realizzata una vera e propria opera edilizia e c’è una trasformazione rilevante del territorio.

È decisiva la circostanza dell’ancoraggio al suolo: se la struttura è sorretta da pali conficcati in profondità, cementati, e che magari sostengono non solo la tenda ma anche finestre scorrevoli, l’opera costituirà un intervento edilizio non certo precario.

Per valutare l’entità, anche le dimensioni contano: un manufatto esteso ed ampio in lunghezza, larghezza ed altezza ha più probabilità di entrare nel novero degli interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire rispetto ad una piccola pergotenda di metratura contenuta, che svolge esclusivamente una funzione di parasole.

Pergotenda in regime di edilizia libera: i casi

Secondo la giurisprudenza amministrativa [2], la pergotenda che rientra nell’attività edilizia libera [3] poiché funge proprio da «elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici» e la sua intelaiatura portante «si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda».

Inoltre, il fatto che essa è «in materiale plastico e retrattile» dimostra che «la copertura e chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza».

La normativa di legge più recente [4] contempla le pergotende nel catalogo degli interventi realizzabili in regime di edilizia libera senza permesso di costruire.

Pergotenda: quando non occorre il permesso di costruire

Quello che conta dunque è il dato di fatto, le caratteristiche concrete dell’opera, non il nome che le si attribuisce. Una nuova sentenza [5] conferma questo principio, negando la qualifica di pergotenda ad un’opera realizzata con pilastri e travi in ferro ancorati a un basamento di calcestruzzo e con dimensioni estese (20 metri per 10).

Era stata realizzata senza permesso di costruire, “spacciandola” per pergotenda, ma il Comune ha rilevato l’abuso e ora deve essere demolita: il ricorso del proprietario è stato respinto.

A nulla rileva, in questo caso, il fatto che le tende siano avvolgibili: il tribunale ha ravvisato che questa costruzione «è saldamente ancorata al suolo ed ha una propria autonomia funzionale e strutturale» e non è certo destinata a soddisfare esigenze precarie e temporanee.

I giudici ricordano che «è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo» e chiariscono che «la precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo».

Qual è la pergotenda che non richiede il permesso di costruire

In definitiva, come ha ben spiegato il Consiglio di Stato in una recente pronuncia [6], la pergotenda che non richiede il permesso di costruire è quella che «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale».

Una nuova sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia [7] ha corroborato questo orientamento: per i giudici amministrativi la pergotenda «non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione e, come tale, non è assentibile mediante permesso di costruire», bensì rientra nell’attività edilizia libera, quando è:

  • «una struttura destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie; essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo»;
  • un «elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, mediante elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo e facilmente disancorabili»;
  • «realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza».

Per saperne di più leggi per esteso la nuova sentenza che ti abbiamo riepilogato nel riquadro sottostante, e per approfondire consulta anche questi articoli:

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 15:45