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Pensione inferiore a mille euro: si può pignorare?

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(@angelo-greco)
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I limiti al pignoramento della pensione minima al di sotto di 1.000 euro. Tutti gli esempi pratici con i calcoli. 

La legge stabilisce che le pensioni al di sotto del cosiddetto “minimo vitale” non possono essere pignorate. Ma a quanto corrisponde il “minimo vitale” e, soprattutto, una pensione inferiore a mille euro si può pignorare? Cerchiamo di fare chiarezza su questo interessante aspetto che, purtroppo, interessa numerosi italiani. 

Ad esempio, un soggetto che, durante la propria vita lavorativa, ha collezionato numerosi debiti con il fisco o con privati per via della propria attività lavorativa, cosa rischia nel momento in cui va in pensione? E cosa potrebbe succedere se non dovesse pagare il condominio, le finanziarie o altre spese connesse al proprio sostentamento? Ecco cosa stabiliscono le norme del nostro ordinamento.

Limiti di pignoramento per i poveri

Chi è povero non può subire un pignoramento che lo privi della dignità e dei mezzi necessari alla sopravvivenza. Ecco perché l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non possono essere pignorati i sussidi a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure quelli dovuti per malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Si possono pignorare le pensioni per chi è invalido?

Quanto alla pensione, se si tratta di una pensione di invalidità questa è assolutamente impignorabile proprio per quanto si è appena detto al paragrafo precedente. Lo stesso vale per l’assegno di accompagnamento riconosciuto a chi ha una invalidità al 100%.

La pensione sociale è pignorabile?

La pensione sociale è teoricamente pignorabile nei limiti stabiliti dal giudice ma, come vedremo a breve, di fatto non è quasi mai pignorata.

Limiti di pignoramento della pensione

Ci occuperemo ora della pensione di vecchiaia, ossia l’emolumento riconosciuto mensilmente dall’Inps a chi ha pagato i contributi nel corso della propria attività lavorativa.

In linea generale, la legge stabilisce il limite di un quinto al pignoramento di stipendi e pensioni. In altri termini, il creditore può bloccare solo il 20% dell’assegno.  Tuttavia, in presenza di due o più pignoramenti consecutivi aventi causa diversa, il pignoramento può arrivare a non più della metà dell’assegno. 

Per quanto tuttavia riguarda la pensione, la legge detta un regime di ulteriore favore che non viene previsto invece per lo stipendio. Tale apparente discriminazione – che tuttavia tale non è – si giustifica per via delle ridotte possibilità fisiche e mentali del beneficiario che, spesso, implicano spese elevate (farmaci, badanti e così via). Il regime di favore si applica solo quando il pignoramento viene fatto direttamente in capo all’Inps, prima cioè che l’istituto versi la pensione sul conto corrente del pensionato. Ebbene: in tali casi, non si può mai pignorare la parte della pensione che serve per la sopravvivenza, ossia il cosiddetto minimo vitale. 

Per calcolare il minimo vitale bisogna avere a riferimento l’importo – annualmente rivalutato – dell’assegno sociale riconosciuto dall’Inps. Questo importo deve essere moltiplicato per due.

Pertanto, se è vero che oggi l’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale per l’anno in corso è pari a 1.006,54 euro. Questo significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto (il 20%) della parte che eccede 1.006,54.

Inoltre, dispone sempre la legge, non si può mai pignorare una pensione che non supera mille euro. Si tratta di un “minimo invalicabile” che vale anche qualora l’assegno sociale dovesse scendere al di sotto degli importi che abbiamo appena indicato.

Si può pignorare una pensione minima sotto 1.000 euro?

Detto in sintesi, il pignoramento della pensione fatto direttamente presso l’Inps non può mai toccare:

  • pensioni al di sotto del doppio dell’assegno sociale;
  • pensioni che non eccedono mille euro.

Ne consegue che il pignoramento della pensione presso l’Inps è ammesso solo nella misura del quinto che eccede il doppio dell’assegno sociale. 

Si tiene conto della pensione netta e non lorda. Tuttavia, se il pensionato ha già fatto una cessione del quinto della pensione, si considera l’importo al lordo della suddetta cessione, ossia come se la stessa non vi fosse. E ciò perché, a differenza del pignoramento, la cessione è un atto volontario. Diversamente sarebbe fin troppo facile sottrarre una parte della propria pensione ai creditori.

Inoltre, se il pignoramento avviene per l’omesso versamento di cartelle esattoriali (e quindi il creditore è l’Agente della Riscossione come Agenzia Entrate Riscossione), esistono ulteriori limiti di pignoramento. Fatto salvo infatti il minimo vitale di cui si è appena parlato, l’importo residuo è pignorabile per:

  • un decimo per pensioni fino a 2.500 euro;
  • un settimo per pensioni inferiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
  • un quindi per pensioni superiori a 5.000 euro

Se ci sono due o più creditori, è possibile pignorare due quinti della pensione a patto che le categorie dei crediti siano tra loro differenti.

Esistono tre categorie di crediti: crediti per imposte, crediti di natura alimentare (ad esempio l’assegno all’ex moglie o ai figli), crediti di altra natura.

Ad esempio, in presenza di un pignoramento della banca e di una finanziaria, la pensione pignorabile resta sempre pari a un quinto (ossia il 20%). In tal caso, si soddisfa innanzitutto il creditore che per primo ha notificato il pignoramento e poi quello successivo.

Viceversa, in presenza di un pignoramento dell’ex moglie e della banca, la pensione pignorabile è di due quinti (il 40%).

Limiti al pignoramento della pensione in banca

Abbiamo sinora parlato del pignoramento della pensione effettuato direttamente in capo all’Inps, prima cioè che l’importo venga accreditato sul conto del pensionato. Si tenga tuttavia conto che le pensioni da mille euro in poi devono essere sempre pagate con bonifico bancario o postale. Quelle inferiori possono ancora essere ritirate in Poste.

C’è tuttavia un altro modo per pignorare una pensione: quando questa è confluita già nel conto corrente. In tal caso si fa il pignoramento alla Banca o alle Poste presso cui il pensionato ha il conto. 

Ebbene, in tale ipotesi non vale più il limite del “minimo vitale” che abbiamo appena visto e le regole sul pignoramento sono le stesse di quelle previste per i lavoratori dipendenti. Sicché:

  • tutti i risparmi presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento non possono essere pignorati se non superano il triplo dell’assegno sociale (attualmente 1.509,81). Si può pignorare solo l’eccedenza. Dunque se sul conto ci sono 1.200 euro non si può pignorare nulla. Se ci sono invece 2.000 euro si possono pignorare solo 490,19 euro (pari alla differenza tra 2.000 e 1.509,81);
  • non si può mai pignorare l’ultima pensione che è stata versata;
  • le ulteriori pensioni che vengono accreditate sul conto possono essere pignorate entro massimo un quinto. Questo limite si abbassa ulteriormente se il creditore è l’Agente della Riscossione; in tal caso, come visto, vale il limite di un decimo per pensioni fino a 2.500 euro; di un settimo per pensioni fino a 5.000 euro; di un quinto per quelle che superano 5.000 euro. 

Come appena visto, qui non si parla più di un divieto di pignoramento del “minimo vitale”. Non vanno neanche rispettate le pensioni minime. Dunque, la pensione al di sotto di mille euro si può pignorare solo in caso di pignoramento in banca.

A noi appare un’evidente discriminazione. Questo perché il creditore che voglia pignorare la pensione al di sotto di mille euro può attendere che questa venga accreditata in banca non potendolo invece fare presso l’Inps. L’unico modo che il pensionato ha per tutelarsi è di prelevare direttamente presso le Poste l’assegno mensile (perché, come visto, per questi importi non è obbligatorio l’accredito in banca). 

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Pubblicato : 31 Gennaio 2023 08:20