Pensione e stipendio da cococo sono compatibili?
Con un contratto di collaborazione con un’azienda posso prendere anche la pensione?
Non sempre la pensione è sufficiente per garantire un tenore di vita adeguato e coloro che, dopo anni di lavoro, hanno accumulato una notevole esperienza professionale potrebbero considerare l’idea di intraprendere una collaborazione esterna con un’azienda, senza essere legati da un contratto di subordinazione. Sorge quindi una questione importante: è possibile conciliare i redditi derivanti da queste forme contrattuali con quelli di natura pensionistica erogati dall’Inps? In altri termini, pensione e stipendio da co.co.co. sono compatibili? Cosa cambia se si tratta di pensione anticipata? Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
Cumulo tra pensione e co.co.co.
Il divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro, dipendente e autonomo, è stato in via generale soppresso dal D.L. 112/2008.
Per potere chiedere la pensione sussiste solo l’obbligo di cessare qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (circolare Inps 89/2009).
Tale obbligo, tuttavia, non è previsto per il lavoro parasubordinato di un co.co.co., che può proseguire senza alcuna interruzione in caso di pensionamento.
Qualora si scelga una forma anticipata derogatoria di pensione (quota 100, 102, 103), possono sussistere specifici divieti di cumulo reddituale (nel caso di quota 100, fino all’età pensionabile di vecchiaia).
La normativa sulle pensioni ha subito una significativa riforma dal 1° gennaio 2009: oggi è prevista la piena cumulabilità delle pensioni anticipate (ex pensioni di anzianità) con i redditi provenienti da lavoro autonomo. Questo cambiamento riguarda tutte le pensioni maturate sotto qualsiasi regime pensionistico, sia esso retributivo o misto.
Per quanto concerne le pensioni calcolate con il sistema contributivo, la possibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro è subordinata al soddisfacimento di uno dei seguenti criteri: avere almeno 60 anni di età se donna o 65 se uomo, avere accumulato almeno 40 anni di contributi, oppure avere almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età. Questi requisiti, nella maggior parte dei casi, permettono la totale cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.
Tuttavia, esistono delle eccezioni. In particolare, il divieto di cumulo permane per i pubblici dipendenti che vengono riammessi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, i titolari di pensione ai superstiti e gli assegni di invalidità continuano a essere soggetti al divieto di cumulo con altri redditi, come stabilito dalla Legge 335/1995 (riforma Dini), una disposizione che è rimasta valida anche dopo il 31 dicembre 2008. In realtà, per essere precisi, non è un divieto assoluto ma di cumulo totale poiché sono parzialmente cumulabili. In pratica, si subisce una riduzione della pensione in caso di cumulo.
Pensionato: può lavorare?
- non puoi svolgere lavoro subordinato sino a 67 anni (per Quota 100-102-103 e Ape sociale, salvo in caso di lavoro autonomo occasionale sino a 5.000 euro lordi annui di compensi);
- non puoi svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa se percepisci una pensione per inabilità permanente ed assoluta.
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