Pensione di vecchiaia e pensione anticipata: differenza
Quali sono i requisiti contributivi e anagrafici per andare in pensione? Cosa sono le finestre mobili?
La pensione è la rendita corrisposta ai lavoratori da appositi enti pubblici (Inps) o privati (cassa forense, cassa geometri, ecc.), al raggiungimento di una determinata età e in relazione agli anni di servizio prestati. Talvolta la pensione è condizionata al verificarsi di altre condizioni, come ad esempio l’invalidità. Con il presente articolo cercheremo di capire qual è la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
Come vedremo, seppur istituite per lo stesso scopo, cioè per garantire una rendita perpetua ai lavoratori, esse si differenziano per le condizioni che ne consentono l’accesso. Come vedremo, la pensione anticipata rappresenta infatti un’eccezione rispetto alla regola, rappresentata dalla pensione di vecchiaia. Analizziamo entrambi gli istituti.
Cos’è la pensione di vecchiaia?
La pensione di vecchiaia è un trattamento economico indirizzato a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, ed è subordinata al raggiungimento di un requisito contributivo di almeno 20 anni, congiuntamente ad un’età minima di 67 anni.
In buona sostanza, la pensione di vecchiaia è la “pensione ordinaria” che lo Stato riconosce a tutti i lavoratori che hanno versato i contributi per un certo numero di anni (almeno venti) e che hanno raggiunto una determinata soglia d’età.
Maria ha 25 anni di contributi e 65 anni d’età: non può andare in pensione perché non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico.
Paolo ha 18 anni di contributi e 67 anni d’età. Non potendo percepire la pensione per carenza del requisito contributivo può solamente ottenere l’assegno sociale.
Cos’è la pensione anticipata?
La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è la prestazione a cui hanno diritto i lavoratori, in possesso di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito anagrafico, dopo aver cessato ogni attività lavorativa di tipo subordinato.
Per essere più precisi, per accedere alla pensione anticipata occorre avere:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.
È invece irrilevante il requisito anagrafico, cioè l’età. In teoria, quindi, si potrebbe andare in pensione anche a 60 anni.
Va precisato che il requisito contributivo (pari a 41 o a 42 anni e 10 mesi) necessario per accedere alla pensione anticipata ordinaria può essere raggiunto anche in regime di cumulo, cioè sommando gratuitamente i contributi accreditati presso casse diverse.
Pensione di vecchiaia e anticipata: differenze
La prima e più importante differenza tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata è evidente e riguarda i requisiti per potervi accedere: per la pensione anticipata non occorre alcuna condizione anagrafica, consentendo quindi di poter beneficiare della rendita mensile con notevole anticipo.
L’assenza del requisito anagrafico è però compensata da un requisito contributivo molto più gravoso, superiore al doppio di quello richiesto per l’ordinaria pensione di vecchiaia.
Le differenze tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata non sono però finite.
Per la pensione anticipata ordinaria è prevista infatti una finestra mobile di 3 mesi per la decorrenza della pensione a partire dalla maturazione del requisito contributivo.
In altre parole, il periodo di attesa per l’erogazione del primo rateo pensionistico è di 3 mesi.
Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Al contrario, l’ordinaria pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, mentre per i dipendenti pubblici decorre dal 1° giorno successivo alla data di fine dell’attività lavorativa, a esclusione delle seguenti categorie, per le quali è prevista una sola finestra di uscita dal lavoro:
- personale scolastico, in pensione a partire dal 1° settembre;
- personale dell’università, in pensione dal 1° novembre;
- personale delle forze armate e forze di polizia con finestra mobile, trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.
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