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Passaporto minori: cosa succede se un genitore si oppone

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(@paolo-remer)
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Come si decidono i contrasti fra i genitori sul rilascio del documento per i figli minorenni: quando serve l’autorizzazione del giudice tutelare.

I minorenni non sono viaggiatori autonomi, che possono andare all’estero a loro piacimento. Fino a pochi anni fa dovevano essere iscritti sul documento dei loro genitori, per poter espatriare insieme a loro o almeno con uno di loro. Poi le cose sono cambiate: dal 2012 anche i bambini e i ragazzi che non hanno compiuto 18 anni di età devono avere il proprio passaporto individuale, e le vecchie iscrizioni sul libretto di mamma e papà non sono più valide.

L’espatrio di un minore è una faccenda delicata, perché senza i dovuti accorgimenti il bambino potrebbe varcare la frontiera insieme ad un solo genitore, o ad un altro accompagnatore, e non fare più rientro in Italia. Questo succede spesso quando un genitore è straniero e porta con sé il figlio all’estero, così di fatto sottraendolo all’altro genitore. I contrasti fra mamma e papà sono frequenti specialmente quando la coppia è ormai separata o divorziata e un genitore teme che il passaporto sia un escamotage ideato per togliergli il figlio. Vediamo quindi cosa succede se un genitore si oppone al rilascio del passaporto per i figli minori.

Quando serve il passaporto per i minorenni

Il passaporto per i minorenni è necessario per viaggiare in un Paese non appartenente all’Unione Europea. Per gli Stati comunitari – ed anche per la Svizzera, San Marino e il Principato di Monaco – il minorenne può passare la frontiera italiana, insieme ad un genitore con la semplice carta di identità, purché munita dell’annotazione di validità per l’espatrio. Leggi qui dove si può viaggiare senza passaporto.

I minori che hanno compiuto 14 anni possono viaggiare all’estero anche da soli; gli under 14, invece, possono espatriare solo insieme ad un genitore, o ad un altro accompagnatore (ad esempio un nonno) che sia in possesso di una dichiarazione di affidamento da esibire alla frontiera.

Passaporto minori: validità

La durata di validità del passaporto per i minori è:

  • di 3 anni dalla data di rilascio, per i bambini di età compresa fra zero e tre anni non compiuti;
  • di 5 anni dalla data di rilascio per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 18 anni non compiuti (a tale età subentrano le norme per il rilascio del passaporto ai maggiorenni).

Passaporto minori: cosa serve per il rilascio

Per ottenere il rilascio del passaporto per un minorenne bisogna compilare l’apposito modulo di richiesta passaporto per minori, che deve essere firmato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o, in loro assenza, dal tutore affidatario). Il minorenne richiedente passaporto deve già essere dotato di un documento di riconoscimento valido, come la carta di identità; altrimenti i genitori devono presentare una dichiarazione (anche in forma di autocertificazione) per attestare che il minore è loro figlio. Nei casi dubbi sarà necessario esibire il certificato di stato di famiglia o l’atto di nascita del minore.

Inoltre servono due fototessere scattate di recente e identiche l’una all’altra, una marca da bollo, in forma di contrassegno telematico, di 73,50 euro (si acquista dai tabaccai) e la ricevuta di versamento di euro 42,50 sul conto corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro; quindi, per un totale di spesa pari a 116 euro (la vecchia “tassa sul passaporto”, in forma di concessione governativa, è stata abolita da tempo).

Passaporto minori: la procedura di rilascio in Questura

Il minorenne richiedente deve essere accompagnato dai genitori negli uffici della Questura o del Commissariato di P.S. territorialmente competente per consentire ai funzionari di verificare la sua identità personale e la corrispondenza delle foto, che dovranno essere «legalizzate» dal funzionario [1] e proprio per questo è necessaria la presenza fisica del minore; l’appuntamento in Questura si può prendere online, tramite il servizio «agenda passaporto» della Polizia di Stato [2]. Se il minore ha compiuto 12 anni dovrà rilasciare le sue impronte digitali ed apporre la propria firma.

La presenza dei genitori in Questura è necessaria perché essi devono sottoscrivere, davanti al pubblico ufficiale, la dichiarazione di assenso all’espatrio del minorenne: questo adempimento è necessario non solo per le coppie sposate, ma anche per i conviventi di fatto, i genitori naturali o adottivi, i coniugi separati e quelli divorziati.

In casi particolari è ammesso che un genitore non sia presente: ciò avviene, precisamente, quando un solo genitore ha riconosciuto il figlio oppure esso, dopo la separazione e il divorzio, gli è stato affidato in via esclusiva anziché congiunta, e, inoltre, quando l’altro genitore è deceduto o quando risiede all’estero. In quest’ultimo caso, però, la dichiarazione di assenso all’espatrio da parte del genitore assente rimane necessaria e può essere firmata presso l’ambasciata italiana, che provvederà a trasmetterla. Per i genitori entrambi italiani o comunque aventi cittadinanza in un Paese appartenente all’Unione Europea si può produrre una dichiarazione di assenso preventivamente firmata dal genitore assente in Questura, insieme alla copia di un suo documento di riconoscimento.

Passaporto minori: intervento del giudice se c’è disaccordo fra i genitori

Il caso più problematico riguardante il rilascio del passaporto ai minorenni è quello dei genitori separati o divorziati, che spesso si trovano in disaccordo su questo importante punto, su cui entrambi sono legittimati ad interloquire, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale ed avendo ottenuto l’affidamento condiviso della prole; ma il dissidio può accadere anche all’interno di coppie ancora unite in matrimonio e si manifesta quando uno dei genitori non concede il proprio assenso, che, come abbiamo visto, è indispensabile fornire presso la Questura.

Quando si verifica tale situazione, il genitore che vuole chiedere il passaporto per il proprio figlio minorenne deve rivolgersi al giudice tutelare, con un’apposita istanza da depositare all’ufficio di volontaria giurisdizione del tribunale del luogo di residenza. A questo punto si apre una procedura giudiziaria abbastanza snella (senza le formalità tipiche delle cause civili ordinarie) che prevede la convocazione dei genitori davanti al giudice, per verificare le ragioni del mancato assenso di uno dei due al rilascio del passaporto, ponendole in confronto ai motivi del genitore che invece vuole dotare il proprio figlio di questo documento. Il giudice deve ascoltare anche il minore stesso, se ha compiuto 12 anni.

Questa valutazione giurisdizionale, al di là della semplicità delle forme, è piuttosto delicata e concerne diversi profili, primo fra tutti quello dell’interesse del minore a viaggiare all’estero, e, non ultimo, il pericolo che il genitore richiedente passaporto per il figlio possa portarlo con sé oltrefrontiera senza più rientrare in Italia, così rendendo estremamente difficoltoso il suo recupero (che, in assenza di ritorno spontaneo, è possibile solo attraverso un’apposita procedura internazionale).

All’esito del procedimento, il giudice rigetterà l’istanza di rilascio del passaporto solo se ritiene che il rilascio comprometta l’interesse del figlio alla bigenitorialità: una recente sentenza della Corte di Cassazione [3] ha precisato che la libertà di espatrio è un diritto costituzionalmente garantito, e il giudice tutelare può limitarla »solo nel caso in cui sorga l’esigenza di assicurare una tutela ai diritti che sono garantiti ai figli minori». Altrimenti, e cioè quando le ragioni in favore del passaporto per il figlio sono ritenute valide e convincenti, il giudice emanerà un decreto di nulla osta al rilascio del passaporto, che il genitore richiedente potrà esibire in Questura per ottenere il documento.

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Pubblicato : 26 Ottobre 2022 05:30