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Parcheggio scoperto e garage: si paga la Tari?

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(@paolo-florio)
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Anche le aree all’aperto come i box auto sono soggette all’imposta sui rifiuti?

In materia di Tari – la famosa imposta sui rifiuti – vale il principio secondo cui «chi inquina paga». È intuitivo pensare quindi che abitazioni e locali commerciali siano oggetto del prelievo fiscale. E lo sono anche se disabitati, sempre che le utenze siano attive; infatti ciò che conta è che l’immobile possa, anche solo potenzialmente, produrre rifiuti. 

Ci si chiede spesso se per i parcheggi scoperti e i garage si paga la Tari. La questione è stata spesso oggetto di diatribe dinanzi alle aule giudiziarie. 

Partiamo dai presupposti della Tari.  Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (es. cortili, locali per la lavanderia, ingresso del palazzo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (è quindi tassato l’alloggio del portiere).

In linea generale, se si possiede un parcheggio scoperto o un garage, è possibile che si debba pagare la tassa sui rifiuti.

La Tari viene solitamente applicata sulla base della superficie del garage o del parcheggio e del suo utilizzo. Ad esempio, se il parcheggio o il garage vengono utilizzati come deposito o come spazio per la conservazione di materiali, potrebbe essere considerato come un’area produttiva e quindi soggetto alla tassa.

Tuttavia, la regolamentazione sulla Tari può variare a seconda del Comune in cui si trova l’immobile. Ti consiglio quindi di verificare presso il tuo Comune di residenza le regole e le tariffe relative alla tassa sui rifiuti per parcheggi e garage.

Di recente però la Cassazione [1] ha fornito degli interessanti chiarimenti. Secondo la Corte, il parcheggio scoperto produce rifiuti in maniera diversa rispetto un garage coperto: non può dunque essere soggetto alla stessa tariffa Tari. In questo modo la Cassazione ha accolto il ricorso della società cooperativa che si era vista tassata l’area scoperta con la tariffa della categoria A/4 del regolamento comunale e cioè quella relativa a depositi, autorimesse, magazzini e garage.

Sbaglia la Ctr a ritenere legittima l’equiparazione ai fini dell’applicazione della tariffa Tari dell’area scoperta adibita a parcheggio ad altre categorie diverse quali depositi e magazzini non tenendo conto del fatto che, in conformità ai principi di diritto comunitario («chi inquina paga»), il regolamento comunale deve prevedere un’apposita sottocategoria per le aree adibite a parcheggio scoperto, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti.

Secondo la Cassazione, l’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come una sottospecie di rimessa di autoveicoli ed essendo un luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idoneo alla produzione di rifiuti, non può essere totalmente equiparata all’area coperta.

Il Comune, che ha un potere tecnico-discrezionale nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti. La discrezionalità dell’ente territoriale nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura tecnica, non «politica». Essa si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell’imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà.

Vediamo ora i criteri di calcolo della Tari. Per le utenze domestiche, comprensive dei box e garage di pertinenza delle abitazioni o detenuti da persone fisiche che non possiedono abitazioni, la parte fissa della Tari è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.

La quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato alla parte fissa.

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Pubblicato : 27 Febbraio 2023 10:45