Parcheggio a pagamento: è rimborsabile?
Omessa custodia del veicolo: quando si può chiedere il risarcimento dei danni? In quali casi si può ottenere il rimborso dell’abbonamento?
Trovare parcheggio per la propria auto è difficile, soprattutto in città. Per non parlare, poi, degli stalli gratuiti, praticamente introvabili. La conseguenze è che diventa di fatto inevitabile posteggiare nelle aree a pagamento, custoditi o incustoditi che siano. Con questo articolo ci occuperemo di una particolare questione: vedremo cioè se il parcheggio a pagamento è rimborsabile.
Per non creare fraintendimenti, nel prosieguo analizzeremo ogni ipotesi: dal rimborso dell’abbonamento per mancato utilizzo dei posti auto a quello del ticket nel caso, ad esempio, di mancata custodia del veicolo, passando infine per la possibilità di chiedere il rimborso al cliente nell’ipotesi in cui la spesa sia stata sostenuta nell’esercizio del proprio mestiere. Si pensi, ad esempio, all’avvocato che, per andare in tribunale ad assistere un proprio cliente, debba spostarsi e pagare il parcheggio. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se il parcheggio a pagamento è rimborsabile.
Parcheggio custodito: quando è rimborsabile?
Il costo del parcheggio può essere rimborsato se il gestore dell’area di sosta è venuto meno al proprio obbligo di custodire il veicolo.
In questa ipotesi, il rimborso deriva dall’inadempimento contrattuale del gestore del parcheggio. Si tratta, in pratica, di una vera e propria risoluzione del contratto.
Si pensi al proprietario del parcheggio a cui viene affidata l’auto con le relative chiavi: in un’ipotesi del genere, se il proprietario del veicolo dovesse trovare l’auto danneggiata, allora avrebbe diritto a rivalersi sul gestore, potendogli chiedere innanzitutto il rimborso del ticket e, successivamente, anche il risarcimento.
Parcheggio: quando c’è l’obbligo di custodia?
Il parcheggio garantisce la custodia dei veicoli solamente quando il gestore espressamente dichiara che trattasi di parcheggio custodito (ad esempio, apponendo un cartello di questo tenore all’ingresso) oppure quando, dalle precauzioni adottate, è evidente che sia assicurata detta protezione. È il caso del gestore a cui vengono affidate le chiavi del veicolo.
Al contrario, la Cassazione è stata chiara nel ritenere che la presenza di un’area di parcheggio a pagamento non comporta a carico del gestore l’assunzione dell’obbligo di custodia dei mezzi in sosta se è presente un cartello che informa che è incustodito [1].
Abbonamento parcheggio: è rimborsabile?
È rimborsabile l’abbonamento a un parcheggio a pagamento, ad esempio perché non è stato usato? La risposta certa a questa domanda può derivare solo dall’analisi delle condizioni riportate all’interno dell’abbonamento stesso, il quale è a tutti gli effetti un contratto.
In linea di massima, però, non è possibile chiedere il rimborso del parcheggio non utilizzato, in quanto l’uso concreto del servizio non è una condizione di validità dell’accordo.
Pertanto, l’automobilista che acquista l’abbonamento mensile per un parcheggio a pagamento ma poi non lo utilizza, non potrà chiedere il rimborso, a meno che le condizioni contrattuali non prevedano espressamente il contrario.
È invece rimborsabile l’abbonamento di un parcheggio a pagamento se la mancata sosta è dovuta a una causa non imputabile all’automobilista, come ad esempio ai lavori di ristrutturazione dell’area di sosta disposti direttamente dal gestore che impediscono di parcare il veicolo.
In un’ipotesi del genere, il cliente avrebbe diritto al rimborso della parte di abbonamento di cui non ha potuto godere, proporzionata quindi al tempo durante il quale non gli è stato consentito il parcheggio, cioè di fruire del servizio per il quale aveva già pagato.
Ancora, è possibile chiedere il rimborso dell’abbonamento a un parcheggio se la sosta a pagamento è stata abolita, ad esempio mediante provvedimento del Comune. È il caso della trasformazione delle strisce blu in bianche.
Pagamento parcheggio: si può chiedere il rimborso al cliente?
È possibile chiedere il rimborso del parcheggio a pagamento al proprio cliente? È il caso, menzionato in apertura, del libero professionista che deve spostarsi con la propria auto e, quindi, parcheggiare, per eseguire l’incarico che gli è stato conferito.
Si pensi all’avvocato che, per presenziare alle udienze in tribunale, deve necessariamente mettere l’auto in sosta in un parcheggio a pagamento. In un’ipotesi del genere, è possibile chiedere il rimborso delle spese al cliente?
In linea di massima sì, anche in assenza di espresso accordo scritto tra le parti. Il diritto al rimborso del parcheggio deriva infatti dall’aver sostenuto una spesa nell’interesse esclusivo del cliente; tanto basta per giustificare la restituzione.
Ad esempio, con riferimento alla professione legale, la legge [2] dice espressamente che all’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta.
Nello specifico, oltre al rimborso di vitto, alloggio e di tutte le altre spese di viaggio (carburante, ecc.), all’avvocato spetta sempre il rimborso delle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purché documentate.
Insomma: se il professionista fornisce prova del pagamento del parcheggio (ticket, ricevuta, ecc.), ha sempre diritto al rimborso direttamente dal cliente.
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