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Parcella dell’avvocato: come si deve provare il credito?

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(@mariano-acquaviva)
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Il legale deve presentare un preventivo scritto da far firmare al cliente; in assenza, si commette illecito disciplinare ma l’onorario è ugualmente dovuto.

L’avvocato ha diritto a essere pagato per la propria prestazione professionale, anche quando questa è consistita solamente nel fornire un parere. In altre parole, l’avvocato matura il diritto al compenso anche quando non si costituisce in giudizio. Si pensi alla redazione di una diffida o di un contratto: per ognuna di queste attività va pagata la parcella. Con questo articolo ci occuperemo della seguente questione: vedremo come si deve provare il credito dell’avvocato.

Fin da subito va detto che, nel caso di preventivo scritto, il problema non sussiste affatto: se il cliente si è impegnato a versare una certa somma sin dall’inizio, il legale che vuole ottenere il pagamento non deve far altro che portare in giudizio il documento firmato, unitamente a ogni altro che consenta di provare l’attività svolta dal difensore. L’avvocato ha diritto al pagamento della parcella anche in caso di mancata sottoscrizione del preventivo. Ma non anticipiamo troppe cose. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come deve fare l’avvocato a provare il proprio credito professionale.

Cos’è la parcella dell’avvocato?

La parcella dell’avvocato non è altro che il suo compenso, cioè l’onorario che gli spetta per la propria attività professionale.

Come si calcola la parcella dell’avvocato?

La parcella dell’avvocato si calcola in base all’effettiva attività svolta dal difensore. Ad esempio, se si conferisce incarico per un certo procedimento ma, a metà della causa, si decide di revocare l’incarico, l’avvocato avrà diritto a essere pagato per ciò che ha compiuto fino al momento della revoca.

L’onorario del legale va quindi sempre calcolato in base a ciò che ha concretamente svolto, anche quando c’è un preventivo firmato al momento del conferimento dell’incarico: se infatti il preventivo riguarda una serie di attività ma di queste solo alcune vengono portate a termine, allora l’avvocato avrà diritto a essere pagato solamente per ciò che ha fatto.

L’avvocato va pagato anche senza preventivo scritto?

Come anticipato in apertura, le prestazioni professionali dell’avvocato vanno sempre pagate, anche in assenza di un preventivo scritto.

In effetti, la legge impone al legale di far sottoscrivere un preventivo al momento del conferimento formale dell’incarico; il venir meno a questo obbligo, però, può avere solamente conseguenze disciplinari, non intaccando il diritto a essere retribuito.

In altre parole, l’avvocato che non sottopone un preventivo scritto contenente tutte le voci di spesa può essere segnalato al Consiglio dell’ordine ma conserva ugualmente il diritto a essere pagato.

In questa ipotesi, cioè in assenza di preventivo, la parcella dell’avvocato si calcola in base ai parametri forensi stabiliti dalla legge per il tipo di attività svolta (processo civile, penale, amministrativo, ecc.).

L’avvocato va pagato anche se il mandato non è stato firmato?

L’avvocato ha diritto a essere ricompensato anche in assenza di sottoscrizione del mandato professionale.

Mettiamo il caso che un cliente invii al suo legale di fiducia un’email con cui chiede che gli venga redatto un contratto. Questa semplice comunicazione è sufficiente per far sorgere un vero e proprio rapporto di mandato tra il cliente e l’avvocato, con conseguente diritto di quest’ultimo a essere pagato.

Insomma: per dare mandato a un avvocato è sufficiente qualsiasi condotta (una stretta di mano, un messaggio, un’email, ecc.) che sia idonea a manifestare la volontà del cliente di voler ricevere una prestazione professionale.

È invece obbligatoria la procura scritta se l’avvocato deve costituirsi in giudizio.

Avvocato: come deve provare il proprio credito?

Il legale che vuole provare il proprio credito non deve far altro che dimostrare di aver svolto una certa attività professionale per conto del cliente.

Per fare ciò, occorre produrre in giudizio tutta la documentazione che dimostra la propria prestazione: diffide, contratti, atti giudiziari, memorie difensive, verbali di udienza, ecc.

Quando il mandato è stato conferito per iscritto, sarà sufficiente portare in giudizio la procura firmata dal cliente: tanto basta a provare il mandato conferito.

In assenza di formale procura, è possibile produrre come prova qualsiasi atto da cui si desume il conferimento dell’incarico: un’email, un messaggio, ecc.

Per quanto riguarda l’importo del credito dell’avvocato, il problema non si pone se c’è un preventivo scritto firmato dal cliente: in un’ipotesi del genere, l’ammontare del credito è pari alla somma che l’assistito si è impegnato a pagare al momento della sottoscrizione.

Se invece l’avvocato non ha fatto firmare alcun preventivo, allora l’ammontare del credito dovrà essere calcolato in base ai parametri forensi stabiliti dalla legge.

In altre parole, mentre con il preventivo l’avvocato è libero di chiedere la parcella che vuole, in sua assenza non potrà superare i limiti previsti direttamente dalla legge.

Come provare il credito dell’avvocato: in sintesi

In breve, per provare il credito dell’avvocato si può ricorrere praticamente a qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la prestazione professionale svolta a favore del cliente: mandato scritto, procura alle liti, email, messaggio, conferimento orale dato in presenza di testimoni, ecc.

L’entità del credito dell’avvocato è commisurata all’attività concretamente svolta ed è facilmente calcolabile in presenza di un preventivo scritto. In caso contrario, si dovrà fare ricorso ai parametri forensi stabiliti dalla legge.

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Pubblicato : 18 Febbraio 2023 18:00