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Palpeggiare per scherzo è reato?

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(@paolo-remer)
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Anche il toccamento dei glutei può violare la libertà sessuale. Le intenzioni dell’autore non contano se il gesto è volontario e manca il consenso di chi lo subisce. 

Uno schiaffo non può diventare una carezza, nemmeno se chi lo dà cerca di essere gentile. Ma quando il gesto consiste in una pacca sul sedere, l’intenzione di molestare non è così evidente, e così si apre lo spazio alle interpretazioni: mentre chi subisce il toccamento potrebbe sentirsi offeso, o offesa, il palpeggiatore, o palpeggiatrice, specialmente se viene denunciato, e resosi conto di averla fatta grossa, potrebbe dire: «Eh, l’ho fatto per scherzo!».

Fermiamoci qui, perché questo punto è decisivo: palpeggiare per scherzo è reato? La risposta a questa domanda richiede di considerare se e quanto contano le intenzioni (vere o soltanto dichiarate) dell’agente in una condotta che – va sottolineato subito – di per sé ed oggettivamente integra gli estremi del reato di violenza sessuale, in quanto è invasiva della libertà di chi la subisce senza aver espresso il suo consenso. 

Palpeggiamenti e toccamenti dei glutei: le decisioni dei giudici

Per concretizzare i principi generali secondo cui il palpeggiamento integra il reato di violenza sessuale, basti pensare ad alcuni recenti episodi di cronaca, come quello del bidello scolastico che è stato assolto in primo grado dal tribunale di Roma per una «palpata breve» alla studentessa, durata meno di 10 secondi.

I giudici capitolini hanno desunto, da questa breve durata temporale (e da altri elementi, come la considerazione che il fatto era avvenuto pubblicamente, sulle scale dell’istituto scolastico, e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato), che non vi fosse stata l’intenzione di molestare sessualmente la studentessa rimasta vittima del gesto e che aveva prontamente denunciato l’accaduto.

Ti abbiamo dato il resoconto di questa situazione – che, lo ripetiamo, non è stata ancora decisa in via definitiva, trattandosi di una pronuncia di primo grado – nell’articolo “Palpeggiare una minore per pochi secondi non è violenza sessuale“.

In un altro caso di cronaca recente, invece, una toccata istantanea dei glutei di una giornalista sportiva, Greta Beccaglia, impegnata in una diretta televisiva all’uscita dello stadio, è costata cara ad un tifoso di passaggio, che ha riportato una pesante condanna, nonostante avesse dichiarato a sua difesa che si era trattato di un «gesto goliardico».

Palpeggiamento e violenza sessuale: l’orientamento della Cassazione

C’è stato in giurisprudenza un altro importante caso pilota analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha dettato i principi applicabili in queste situazioni. La scena del crimine è stata questa: un passeggero senza biglietto era stato invitato a scendere e accompagnato all’uscita del vagone da un capotreno donna. In quel frangente l’uomo, approfittando che la capotreno gli dava le spalle, le ha toccato i glutei, palpeggiando le sue natiche in modo insistente per diversi secondi.

La capotreno ha reagito ed ha sporto denuncia per violenza sessuale; nel processo, l’uomo si è difeso ammettendo il fatto, ma sostenendo di averlo compiuto «in modo scherzoso». Il caso è infine arrivato in Cassazione [1], dove i giudici di piazza Cavour hanno respinto la tesi dell’imputato: non hanno avuto dubbi ed hanno affermato in sentenza, con un’articolata motivazione che ti riportiamo alla fine dell’articolo, che anche palpeggiare per scherzo è reato

Violenza sessuale: quando scatta? 

Il reato di violenza sessuale [2] scatta quando «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». La norma non descrive specificamente le condotte punibili ma parla, in maniera molto ampia, di «atti sessuali», in modo da comprendere una molteplicità di azioni che ledono la libertà e la sfera di autodeterminazione di chi le subisce senza aver prestato il suo consenso 

L’interesse protetto dalla norma incriminatrice è la libertà sessuale della vittima, che va preservata da qualsiasi intrusione nella sfera della sua intimità corporea e psicologica. Infatti chi subisce un atto sessuale non voluto, come una pacca sul sedere, vede pregiudicata la propria libertà di decidere in piena autonomia se e quando un’altra persona può invadere la sua sfera intima.

Per questi motivi la legge punisce non solo le aggressioni che avvengono con violenza o minaccia, ma anche quelle più subdole che si realizzano con abuso di autorità, come ad esempio un insegnante su un allievo, o con l’inganno, come chi fa ubriacare una ragazza per approfittarne sessualmente. 

Da quanto ti abbiamo detto avrai capito che la condotta criminosa si configura anche quando i toccamenti delle natiche o di altre parti intime del corpo (cosce, seno, collo, bocca) sono insidiosi, fugaci e repentini, proprio come il palpeggiamento delle natiche di una donna vestita ed incontrata per caso in luoghi pubblici.

Violenza sessuale: qual è la pena?

La pena base per il reato di violenza sessuale è la reclusione da sei a dodici anni, e, se non si configurano aggravanti specifiche, come l’abuso di autorità, o l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti per stordire la vittima (circostanze che aumentano notevolmente la pena detentiva)  può essere diminuita fino a due terzi nei casi di «minore gravità»: questa circostanza attenuante serve per adeguare la pena alla varietà dei casi concreti, che possono essere più o meno lesivi della persona offesa, e deve essere apprezzata dal giudice caso per caso. 

Il palpeggiamento è violenza sessuale? 

Rientrano nella nozione di «atti sessuali» non solo i rapporti completi, ma anche i toccamenti degli organi genitali (pur se di breve durata) e di diverse altre parti del corpo, anche se coperte da indumenti, come il seno, le cosce e le natiche, o di zone erogene normalmente scoperte, come il viso, le labbra ed il collo. 

Così l’azione di toccare il sedere è violenza sessuale, non solo quando vengono palpati i glutei ma anche quando il contatto è fugace ed estemporaneo, come nel caso della cosiddetta “mano morta” che avviene spesso nello strusciamento sull’autobus o su altri mezzi di trasporto affollati.

Quindi, non c’è dubbio che il palpeggiamento integra il reato di violenza sessuale, quantomeno a livello del tentativo punibile, che si configura se la vittima reagisce subito e si allontana, così interrompendo in pochi istanti la condotta delittuosa. 

Il palpeggiamento, che avviene con la spinta della mano sui glutei della persona offesa, per realizzare la violenza deve avvenire con dolo, e dunque il gesto deve essere consapevole e volontario; se invece il contatto corporeo è soltanto accidentale, non sarà punibile.  

Anche il palpeggiamento per scherzo è reato?

Il diritto di disporre liberamente del proprio corpo a fini sessuali è assoluto e incondizionato: quindi, le intenzioni dell’agente e tutti i motivi che lo hanno indotto a commettere il gesto, come la volontà di compiere uno scherzo, non hanno rilevanza e non possono scriminare la condotta di palpeggiamento che, come abbiamo appena visto, rientra nel reato di violenza sessuale perché è invasiva della libertà di chi lo subisce. 

Palpeggiamento per scherzo: quanto contano le intenzioni?

La Corte di Cassazione [3] ha ribadito di recente che la norma incriminatrice non richiede alcun «fine ulteriore e diverso dalla semplice  consapevolezza di compiere un atto sessuale».

Come ti abbiamo spiegato in modo approfondito nell’articolo “Palpeggiare una donna per scherzo: cosa si rischia?“, il movente non conta: è indifferente che si tratti di un desiderio sessuale, del tipo di impulso, del piacere provato compiendo il gesto o di un fine di gioco (il cosiddetto «scopo ludico», menzionato in parecchie difese degli imputati e talvolta accolto in alcune isolate sentenze).

La sentenza più approfondita della Suprema Corte di Cassazione sul tema [1], che puoi leggere per esteso nell’apposito box sottostante, conferma in pieno questo orientamento, quando ribadisce che l’atto «deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente».

Il Collegio esclude che nella qualificazione della rilevanza penale della condotta e nella formulazione del giudizio di colpevolezza sia possibile riconoscere «attenuazioni derivanti dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale» quale è, appunto, il palpeggiamento.  Dunque, salvi i casi eccezionali, il reato si configura anche quando il palpeggiamento o toccamento avviene solo per scherzo.

Se vuoi approfondire e conoscere altri casi simili leggi anche la nostra rassegna di giurisprudenza “Palpeggiamenti: ultime sentenze“.

 
Pubblicato : 19 Ottobre 2023 14:00