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Pagamento del debito con cose altrui: come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Si può pagare il debito di un’altra persona? È possibile adempiere un’obbligazione utilizzando beni altrui?

È possibile che una persona, pur di saldare il proprio debito, per effettuare il pagamento utilizzi cose che appartengono a un’altra persona e di cui, però, non poteva legalmente disporre. Cosa succede in un’ipotesi del genere? L’obbligazione può ritenersi definitivamente estinta oppure il creditore è tenuto a restituire quanto ricevuto? In altre parole: come funziona il pagamento del debito eseguito con cose altrui? Scopriamolo.

È possibile pagare il debito di un’altra persona?

Nessuna norma di legge impedisce di pagare il debito di un’altra persona.

Nell’ordinamento giuridico italiano vige infatti il principio secondo cui chiunque può pagare un debito non proprio, purché però il creditore non abbia un valido motivo per opporsi e pretendere l’adempimento direttamente dal proprio debitore [1].

Carlo deve 1.000 euro a Matteo. Giovanni, amico fraterno di Carlo, decide di estinguere il debito al suo posto, versando a Matteo la somma dovutagli.

Angelo ha commissionato un ritratto su tela a Jacopo, noto pittore locale. Poiché questi è malato, per realizzare l’opera si offre Giacomo, un giovane apprendista. Angelo rifiuta la prestazione perché vuole che il ritratto sia realizzato dall’artista inizialmente scelto.

Insomma: chiunque può saldare il debito altrui, a meno che il creditore non abbia interesse acché la prestazione provenga direttamente dal debitore.

È il caso, appunto, del quadro commissionato a un determinato artista oppure dell’incarico professionale conferito a un avvocato o a un medico, in cui l’elemento personale è fondamentale (cosiddette obbligazioni intuitu personae).

Infine, sempre secondo la legge, l’adempimento del terzo non è ammesso se è il debitore a manifestare la propria opposizione, dichiarando formalmente di voler pagare personalmente.

È legale pagare un proprio debito con cose altrui?

Chiarito che, solitamente, al creditore poco importa da chi provenga la prestazione, dobbiamo ora analizzare il diverso caso in cui è il debitore a pagare, ma utilizzando cose altrui di cui non può disporre.

Alessandro ordina online un televisore. L’azienda che avrebbe dovuto consegnarglielo si accorge di non averne in magazzino. Decide pertanto di prelevare lo stesso modello dal deposito di un’altra azienda.

La legge [2] contempla espressamente l’ipotesi del pagamento eseguito con cose altrui, specificandone la disciplina.

La regola fondamentale è la seguente: il debitore che ha pagato con beni altrui non può “pentirsi” e chiederne la restituzione, a meno che non si offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre legalmente.

Di conseguenza, il creditore fa salvo il proprio acquisto, in virtù del principio sopra enunciato secondo cui per la legge è importante solamente che la prestazione venga eseguita.

Dal proprio canto, però, il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può contestarlo, nel senso che può rifiutarlo, pretendendo che lo stesso avvenga con i beni del debitore e chiedendo a quest’ultimo anche un risarcimento.

È in buona fede il creditore che, al momento del pagamento, non poteva sapere che il debitore stesse utilizzando cose non sue.

Ma perché il creditore dovrebbe farsi scrupolo di contestare il pagamento che ha ricevuto dal debitore? La risposta è semplice: per evitare che il legittimo proprietario dei beni gli faccia causa per riaverli indietro.

In questa ipotesi, va precisato che, se anche il creditore dovesse subire la perdita delle cose che gli sono state consegnate dal debitore, in quanto rivendicate dal legittimo proprietario, potrà comunque rivolgersi nei confronti del debitore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione.

In altre parole, in caso di beni altrui rivendicati vittoriosamente dal reale proprietario, il creditore conserva il diritto all’esatto adempimento verso il debitore; egli può invece ottenere il risarcimento del danno solo se era in buona fede, cioè se non era consapevole dell’altruità della cosa.

 
Pubblicato : 5 Settembre 2023 08:15