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Padre violento che sperpera il patrimonio familiare: che fare?

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(@mariano-acquaviva)
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Genitore violento che dilapida i beni della famiglia: denuncia per maltrattamenti, amministrazione di sostegno, inabilitazione e ordini di protezione.

Un nostro lettore ci descrive la sua drammatica situazione familiare. Costretto a casa per via della sua disabilità, deve quotidianamente assistere alle aggressioni, fisiche e verbali, che la madre subisce da parte del padre, il quale non solo maltratta costantemente coniuge e figli ma sperpera il patrimonio familiare bevendo e giocando. Che fare in una situazione del genere?

Come vedremo, gli strumenti messi a disposizione dalla legge sono molteplici, sia civili che penali: si va dalla denuncia per maltrattamenti fino alla richiesta di inabilitazione del parente che dilapida i beni della famiglia. Approfondiamo più nel dettaglio la questione.

La denuncia per maltrattamenti contro il padre violento

Come ha più volte chiarito la giurisprudenza, i maltrattamenti consistono in vessazioni anche morali, purché abituali e reiterate nel tempo [1].

Anche continui insulti e mortificazioni possono costituire tale delitto e, quindi, giustificare una denuncia.

Poiché si tratta di reato procedibile d’ufficio, chiunque potrà effettuare la segnalazione alle forze dell’ordine, anche un parente o un amico che non vive con le vittime ma che si è reso conto che in famiglia c’è qualcosa che non va.

L’allontanamento dalla casa familiare del padre violento

La denuncia per maltrattamenti può essere accompagnata dalla richiesta di allontanamento dalla casa familiare: si tratta di una misura cautelare con cui il giudice, se d’accordo, ordina al reo di non fare rientro in modo da tutelare la vittima.

Inoltre, lo stesso provvedimento di allontanamento può imporre al responsabile di continuare a mantenere la famiglia versando un assegno mensile.

La denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare

La legge [2] punisce chi fa mancare i mezzi di sostentamento alla propria famiglia.

Per la precisione, è sanzionato penalmente chi, serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

È altresì punito chi:

  • dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  • fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge

L’amministrazione di sostegno per il padre che dilapida il patrimonio familiare

Dal punto di vista civilistico, contro il genitore che dilapida il patrimonio è possibile fare ricorso al giudice tutelare per chiedere l’apertura di un’amministrazione di sostegno, con lo scopo di sottrargli la disponibilità delle proprie sostanze.

L’inabilitazione per il padre che dilapida il patrimonio familiare

Nel caso di patologia accertata, è possibile perfino chiedere l’inabilitazione, che è una misura ancora più limitativa rispetto all’amministrazione di sostegno.

Secondo giurisprudenza [3], la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, o a disprezzo dei vincoli di solidarietà familiare).

Va tuttavia detto che c’è giurisprudenza contraria alla concessione di tali misure (amministrazione di sostegno e inabilitazione), sulla scorta del principio secondo il quale una persona adulta è libera di fare ciò che vuole col proprio patrimonio.

Gli ordini di protezione contro il genitore violento

Sempre dal punto di vista civilistico, la legge [4] stabilisce che, quando la condotta del coniuge è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell’altro coniuge, è possibile chiedere al giudice l’adozione dei cosiddetti “ordini di protezione“.

Per la precisione, il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra:

  1. l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine il sostegno e l’accoglienza di donne e minori, ovvero di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
  2. il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
 
Pubblicato : 4 Novembre 2023 11:30