Opposizione alla perquisizione: come funziona?
In quali casi è possibile rivolgersi al giudice per contestare il decreto di autorizzazione o di convalida dell’attività di ricerca delle prove?
Ogni volta che occorre procedere alla ricerca del corpo del reato oppure delle cose pertinenti al reato l’autorità giudiziaria ordina la perquisizione a carico dell’indagato. L’attività può essere anche svolta di propria iniziativa dalla polizia in tutti i casi in cui non sia possibile attendere l’autorizzazione del magistrato: si pensi ad esempio alla perquisizione personale sugli indumenti indossati dal soggetto arrestato in flagranza di reato. È in questo contesto che si inserisce la seguente domanda: come funziona l’opposizione alla perquisizione?
La riforma Cartabia [1] ha introdotto uno strumento per poter contestare l’attività di ricerca svolta dalla polizia di propria iniziativa oppure su autorizzazione del pubblico ministero. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
Perquisizione: in cosa consiste?
La perquisizione è l’attività di ricerca delle prove che possono essere utili per dimostrare la responsabilità penale dell’indagato [2].
Si pensi alla perquisizione finalizzata al ritrovamento di una dose di stupefacente oppure dell’arma utilizzata per compiere il delitto.
Può essere di diversi tipi a seconda dell’oggetto della perquisizione:
- domiciliare, se la ricerca avviene in un’abitazione;
- locale, se le attività si svolgono in un diverso luogo di privata dimora;
- personale, quando la ricerca avviene sulla persona stessa dell’indagato, ad esempio sugli abiti che indossa.
Chi autorizza la perquisizione?
La perquisizione può eseguirsi dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria (pubblico ministero o giudice) oppure su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, in quest’ultimo caso tutte le volte in cui:
- ci sono motivi d’urgenza che non rendono possibile attendere il permesso del magistrato;
- vi sia fondato motivo di ritenere che sia possibile trovare occultate cose o tracce pertinenti al reato che, se non raccolte in tempo, possono essere cancellate o disperse.
È il caso della perquisizione personale eseguita sul pusher sorpreso a spacciare droga, oppure della perquisizione in casa del ladro che è stato inseguito fino al suo domicilio.
In questi casi, cioè quando la perquisizione è eseguita su iniziativa delle forze dell’ordine, il verbale delle operazioni compiute deve essere trasmesso al pubblico ministero per la convalida entro il termine massimo di 48 ore. A sua volta il pm, nelle 48 ore successive, decide con decreto motivato [3].
Cos’è l’opposizione alla perquisizione?
Come anticipato, la riforma Cartabia ha introdotto l’opposizione alla perquisizione come rimedio alle attività di ricerca autorizzate dal pubblico ministero o intraprese dalla polizia di propria iniziativa in assenza delle condizioni di legge. Analizziamone il funzionamento.
Come funziona l’opposizione alla perquisizione?
Si può fare opposizione alla perquisizione solamente se:
- è stata disposta con decreto del pubblico ministero, oppure
- è stata eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria e successivamente convalidata dal pm con proprio decreto;
- dall’attività di ricerca non è derivato alcun sequestro.
In pratica, è possibile opporsi solamente alla perquisizione con esito negativo, cioè terminata senza che sia stato trovato il corpo del reato o cose pertinenti al reato [4].
Infatti, se alla perquisizione segue un sequestro, la persona interessata può avvalersi del riesame del decreto di sequestro [5].
Legittimati a proporre opposizione sono sia la persona che la subisce sia lo stesso indagato che non ha patito l’atto, ove dimostra di averne interesse.
Può quindi proporre opposizione anche il proprietario di casa che, per via della presenza dell’indagato, ha subito la perquisizione della propria abitazione.
L’impugnazione del decreto del pubblico ministero va impugnato entro dieci giorni dal momento in cui la perquisizione è avvenuta oppure dalla data in cui si è avuta conoscenza del decreto di convalida.
A decidere sul ricorso è il gip, il quale accoglie la contestazione se la perquisizione è stata disposta al di fuori dei limiti imposti dalla legge.
Si pensi ad esempio alla perquisizione ordinata in assenza di indagini in corso o del fondato sospetto di rinvenire il corpo del reato all’interno dell’abitazione.
Una volta dichiarata l’illegittimità dell’atto, questo non è più utilizzabile ai fini probatori e il ricorrente può anche avvalersene in sede extrapenale, ad esempio per chiedere il risarcimento del danno.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa