Omissione di referto: ultime sentenze
Obbligo di referto; prevenzione degli infortuni; procedimento penale; errore diagnostico; confini di discrezionalità dell’esercente la professione sanitaria.
Aggravamento delle lesioni personali
In tema di omissione di referto, l’esercente una professione sanitaria che accerti l’aggravamento delle lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, tali da integrare il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art.590-bis cod.pen., ha l’obbligo di informarne l’autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, sulla base di una precedente diagnosi, effettuata da un medico diverso, fosse stata indicata una prognosi meno grave, rispetto alla quale il reato sarebbe stato procedibile a querela.
Cassazione penale sez. VI, 14/10/2020, n.30456
Obbligo redazione del referto
In tema di omissione di referto, non ha valore assorbente, tale da esonerare dall’obbligo sopravvenuto di referto, il primo approccio con una notizia di reato non qualificata, ma rileva il fatto che la prestazione sanitaria, non implicante l’assunzione della veste di pubblico ufficiale, abbia posto l’esercente la relativa professione in grado di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale a quel punto da imporre la redazione del referto.
Cassazione penale sez. VI, 14/10/2020, n.30456
Condotta del sanitario diretta ad eludere le indagini
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del sanitario che non si limiti a omettere la redazione del referto, ma si adoperi per contrastare l’attività di indagine, facendo insorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse. (Fattispecie relativa alla condotta di un medico che, dopo aver omesso la refertazione dell’evento lesivo occorso nel reparto in cui prestava servizio, aveva redatto un certificato di morte e consegnato la salma ai parenti, senza fornire informazioni circa la reale dinamica dell’evento, così impedendo di richiedere il riscontro necroscopico).
Cassazione penale sez. VI, 30/09/2020, n.35785
Omissione di referto
In tema di omissione di referto, riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria lo psicologo o psicoterapeuta ancorché operi nello svolgimento di un rapporto professionale di natura privatistica, con la conseguenza che, avuta notizia, nell’ambito dell’assistenza prestata, di fatti che possono presentare la caratteristiche di un delitto, egli è tenuto a riferirne all’autorità giudiziaria, salvo il caso in cui la segnalazione esponga la persona assistita a procedimento penale.
Cassazione penale sez. VI, 03/10/2019, n.44620
Notizia di reato e referto
Nel reato di omissione di referto, l’obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l’apprezzabile probabilità dell’avvenuta commissione di un reato, posto che, nell’illecito previsto dall’art. 365 c.p., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell’obbligo di esercitare l’azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall’obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell’insussistenza del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l’errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l’evento letale fosse comunque inevitabile).
Cassazione penale sez. VI, 29/10/2013, n.51780
Immediata notizia all’autorità giudiziaria
Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.), che è reato di pericolo e non di danno, occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell’esercente la professione sanitaria, che questi si trovi in presenza di fatti i quali presentino i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio; per verificare la configurabilità di tale reato, e della responsabilità anche civile che ne discende a carico del sanitario, occorre che il giudice accerti (come affermato dalle sezioni penali di questa corte, tra le altre, con sentenze n. 3447 e n. 9721 del 1998), con valutazione “ex ante” e tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, di omettere o ritardare il referto, rimanendo esclusa la configurabilità del dolo qualora dalle circostanze del caso concreto cui egli si trovi di fronte emerga la ragionevole probabilità che l’accadimento si sia verificato per cause naturali o accidentali.
(Nella specie, 19 Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del sanitario che non aveva sospeso l’autopsia per dare immediata notizia all’autorità giudiziaria, in quanto dalle circostanze di fatto non erano emersi elementi atti a far ritenere che la morte della paziente non fosse dovuta a cause naturali).
Cassazione civile sez. III, 26/03/2004, n.6051
Quando sorge l’obbligo di referto?
L’obbligo di referto sorge con la certezza da parte dell’esercente della professione sanitaria circa la realizzazione di un reato, mentre il venire meno dell’obbligo è correlato alla certezza che il soggetto assistito sarebbe sottoposto a procedimento penale. Il dubbio sulla possibilità che il paziente sia sottoposto a un tale procedimento, in ragione delle cause per le quali è richiesto l’intervento del medico stesso, non esime il professionista dalla presentazione del referto.
Cassazione penale sez. VI, 09/04/2001, n.18052
Responsabilità per omissione di referto
Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384 comma 2 c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto dal quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l’art. 200 comma 1 c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all’autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante.
(Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all’obbligo di referto).
Cassazione penale sez. VI, 07/10/1998, n.13626
Omissione di referto: reato di pericolo e non di danno
In tema di omissione di referto (art. 365 c.p.) – che costituisce reato di pericolo e non di danno – non può ritenersi consentito al medico, quando gli risulti che l’ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione all’avvenuta violazione, da parte del datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni; detta valutazione, infatti, è riservata al giudice e proprio ad essa è strumentale l’obbligatorietà della segnalazione da parte del sanitario.
(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva assolto l’imputato sotto il profilo della carenza dell’elemento psicologico in ordine alla genesi delle lesioni da lui riscontrate in sede di visita).
Cassazione penale sez. II, 18/12/1998, n.1631
Convincimento del medico
In tema di omissione di referto, il convincimento del medico che all’onere di referto abbiano già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto idoneo ad escludere il dolo del delitto, inteso come rappresentazione ed intenzione dell’evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all’art. 365 c.p., cioè la mancata immediata informazione dell’autorità giudiziaria.
Cassazione penale sez. VI, 20/03/1998, n.5829
Punibilità del delitto di omissione di referto
Nell’ipotesi criminosa di cui all’art. 365 c.p., per stabilire se il caso in cui il sanitario ha prestato la propria assistenza od opera presenti i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, è necessario adottare un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in concreto di tale caso, agli effetti della possibilità che esso dia luogo alle condizioni richieste “ex lege” per la punibilità del delitto di omissione di referto.
Cassazione penale sez. VI, 06/04/1998, n.499
L’elemento psicologico del reato di omissione di referto
L’elemento psicologico del reato di omissione di referto è il dolo, che richiede non solo la coscienza e volontà di omettere il referto, ma altresì la consapevolezza in capo al sanitario della sussistenza di un fatto delittuoso perseguibile d’ufficio, da ravvisare sulla base di una valutazione concreta del fatto da cui è derivata la lesione.
Cassazione penale sez. VI, 29/04/1998, n.7034
L’obbligo di referto
Il reato di omissione di referto si sostanzia nella violazione di un obbligo d’informazione da parte dell’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio. Atteso il carattere valutativo dell’informativa, che implica una prognosi ed una verifica anche ai fini penali di quanto accaduto, l’obbligo di referto insorge quando il sanitario si convinca della possibilità che quanto prospettatogli costituisca un reato procedibile d’ufficio. Per l’esistenza del dolo è necessario che il medico sia a conoscenza di tutti gli elementi di fatto da cui scaturisce l’obbligo di referto; cosicché è da escludere che ricorra l’elemento psicologico nel caso di errore sul carattere criminoso del fatto.
Cassazione penale sez. V, 08/09/1998
Omissione di referto: in cosa consiste il dolo?
In tema di omissione di referto, il dolo consiste nella conoscenza da parte del sanitario di tutti gli elementi del fatto per il quale egli ha prestato la propria opera, dai quali può desumersi in termini di possibilità la configurabilità di un delitto perseguibile d’ufficio, e dalla coscienza e volontà di omettere o ritardare di riferirne all’autorità giudiziaria o ad altra autorità indicata nell’art. 361 c.p.
Ne consegue che il reato non è realizzato allorché il sanitario, nonostante una rappresentazione oggettivamente erronea della non perseguibilità d’ufficio del fatto esaminato, abbia comunque valutato compiutamente le risultanze di cui egli poteva concretamente disporre, alla luce delle quali sia confortata la ritenuta insussistenza possibilistica di un delitto perseguibile d’ufficio.
(Fattispecie nella quale è stato escluso il dolo del delitto di omissione di referto in capo a un medico che aveva visitato un paziente che aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in oltre quaranta giorni a seguito di caduta da una scala nell’ambito del proprio lavoro, essendosi giudicato che le circostanze del fatto erano tali da rendere configurabile solo in termini del tutto ipotetici il reato di cui all’art. 590, comma 3, c.p., perseguibile d’ufficio).
Cassazione penale sez. VI, 18/09/1997, n.68
The post Omissione di referto: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.