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Omessa dichiarazione dei redditi: ultime sentenze

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Sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie; prova dell’assenza di colpa; determinazione induttiva del probabile reddito d’impresa; i poteri dell’Amministrazione finanziaria.

Omessa dichiarazione dei redditi o dell’Iva

In tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi ovvero la dichiarazione sul valore aggiunto non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto.

Tribunale Vicenza, 06/06/2022, n.548

Violazione dei doveri di vigilanza e controllo

In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma 2, c.p. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto.

Cassazione penale sez. III, 16/03/2022, n.20050

Omessa indicazione del reddito nell’autodichiarazione

L’omessa indicazione di una parte del reddito nell’istanza con cui si richiede l’accesso al gratuito patrocinio non giustifica la revoca del beneficio di essere difesi da difensore di fiducia a spese dello Stato, ove computando il reddito omesso non viene oltrepassata la soglia per l’ammissione. La Cassazione ha così cancellato la revoca ex tunc disposta ex articolo 95 del Dpr 115/2002 nei confronti del ricorrente, che non aveva indicato il reddito del figlio rientrante nel suo nucleo familiare. Nella decisione annullata la norma posta a base della revoca non ha rilevanza immediata nel far venir meno i presupposti del beneficio, ma persegue la falsità dell’autocertificazione reddituale. E la revoca con effetti ex tunc del beneficio e di quanto fino ad allora percepito scatta con la definitività dell’accertamento penale sulla condotta.

Quindi se a seguito di rapporti della Guardia di Finanza, risultano fonti di reddito non comprese nella dichiarazione sostitutiva resa dall’istante va valutato se sommate, a quanto invece dichiarato, determinino o meno il superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. Se tenuto conto dei redditi occultati consapevolmente o inconsapevolmente non c’è sforamento della soglia massima stabilita, i presupposti per aver diritto all’ammissione al gratuito patrocinio non possono considerarsi de plano venuti meno.

Cassazione penale sez. IV, 13/01/2022, n.28249

Dichiarazione dei redditi incompleta

In tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l’esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità. (Fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e IVA priva della compilazione del quadro RS).

Cassazione penale sez. III, 22/12/2021, n.5141

La competenza territoriale dell’ufficio accertatore

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all’Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’Ufficio in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all’anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (nella specie la dimora, l’assegnazione della casa coniugale o le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie).

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, n.23362

Reato di omessa dichiarazione dei redditi: termine di prescrizione

Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione decorre non dal giorno in cui l’accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.

Tribunale Salerno sez. I, 02/07/2020, n.1097

Omessa dichiarazione dei redditi: permane il diritto del contribuente alla detrazione del credito Iva?

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2020, n.8484

Omessa dichiarazione dei redditi

In caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profilo lordo, ma non quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., restando inapplicabile l’art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, n.19191

Presunzioni supersemplici

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell’ambito dell’accertamento d’ufficio, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XIX, 19/04/2019, n.1869

Il potere dell’Amministrazione per la determinazione del reddito 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 39, bensì dall’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio.

Ne consegue che l’Ufficio, in presenza di un’omessa dichiarazione dei redditi, ha provveduto, sulla base dei dati a propria disposizione, alla ricostruzione del reddito societario e successivamente, una volta accertato il reddito non dichiarato e la ristretta base partecipativa della società, ha imputato ai soci gli utili extracontabili.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 11/06/2018, n.2448

Omessa dichiarazione dei redditi e dei versamenti Iva

Le presunzioni di inesistenza soggettiva dell’attività commerciale svolta dalle società danti causa della società accertata, sono presunzioni con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, atteso che si fondano sui rilievi della mancanza di una sede societaria, della mancanza di beni strumentali, dell’omessa dichiarazione dei redditi e dei versamenti iva, ciò, inoltre, posto in relazione ad un rilevantissimo fatturato; ossia sono presunzioni che si fondano su una serie di elementi chiari ed univoci i quali, unitariamente considerati, portano a ritenere ragionevolmente che le fatture siano state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia, più in particolare, di fatture emesse da soggetti interposti nell’importazione delle merci destinate alla vendita al dettaglio sul mercato nazionale.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 09/05/2017, n.2592

Omessa dichiarazione dei redditi: prova a carico del contribuente

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo.

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2017, n.6930

Omessa dichiarazione dei redditi di società unipersonale

In tema di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, il soggetto attivo del reato va individuato nell’amministratore di fatto, mentre il prestanome assume il ruolo di concorrente per non avere impedito l’evento che aveva il dovere di impedire, atteso che il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d’ingerenza nella gestione della società.

(Fattispecie in tema di omessa dichiarazione dei redditi di società unipersonale).

Cassazione penale sez. III, 17/06/2015, n.33397

L’onere del contribuente

Quando l’Amministrazione finanziaria si trova difronte a omessa dichiarazione dei redditi ha il potere di utilizzare qualsiasi mezzo per venir a conoscenza del reddito d’impresa in via induttiva; il contribuente, invece, ha l’onere di provare che il reddito accertato dall’Amministrazione, attraverso la raccolta di dati e notizie utili e tenendo in considerazione anche gli elementi negativi di reddito, non è stato prodotto o è stato prodotto in maniera inferiore a quello da essa indicato.

Comm. trib. prov.le La Spezia sez. I, 23/04/2015, n.451

Omessa dichiarazione dei redditi riguardante un trustee

Ai fini fiscali, la percezione del reddito, da parte del professionista, matura nel momento in cui il soggetto che riceve il compenso acquisisce la disponibilità delle somme, essendo ininfluente l’eventuale diverso momento in cui queste sono perse da parte di chi effettua il pagamento (fattispecie relativa all’omessa dichiarazione dei redditi riguardante un trustee (amministratore fiduciario), per l’attività di consulenza stragiudiziale svolta relativamente al trust stesso.

L’indagato, nell’anno d’imposta, si era limitato a gestire il patrimonio separato rappresentato dal trust, senza attingervi per la riscossione del proprio credito professionale, nonostante fosse stata disposta la liquidazione finale dei beneficiari del Trust, che avrebbe esaurito, così, la propria attività).

Cassazione penale sez. III, 19/03/2013, n.24533

Omessa dichiarazione dei redditi e assenza di prove contrarie

In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’ufficio può rideterminare il reddito, in assenza di prove contrarie, utilizzando i dati di cui dispone, vale a dire i ricavi dichiarati dal contribuente negli altri anni e la percentuale di redditività media dichiarata dal contribuente medesimo, essendo gli unici riferimenti certi ed attendibile cui ancorare la determinazione induttiva del probabile reddito d’impresa che con la omessa dichiarazione si intendeva sottrarre alla giusta imposizione.

Comm. trib. reg. Bari sez. XIV, 25/01/2011, n.1

Omessa dichiarazione dei redditi e fallimento

In tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

Cassazione penale sez. III, 01/12/2010, n.1549

Reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini Irpef

Sussiste il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini i.r.pe.f. (art. 4 d.lg. n. 74 del 2000), qualora l’evasione di imposta riguardi redditi provenienti da illecito penale (nella specie attività distrattiva dalle disponibilità finanziarie della società fallita), in quanto secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 del 1986, tra le categorie di redditi tassabili classificate nell’art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo; né i redditi provento di attività illecita rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui art. 6 comma 1, lett. f) del suddetto t.u. n. 917 del 1986, come attesta l’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 36, comma 4 bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni nella l. n. 248 del 2006.

Cassazione penale sez. V, 19/11/2009, n.7411

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Pubblicato : 7 Novembre 2022 05:00