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Oggetto di valore dato a poco prezzo: si può annullare la compravendita?

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(@mariano-acquaviva)
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L’errore sul prezzo del bene venduto giustifica l’annullamento del contratto? In quali casi l’errore è essenziale e riconoscibile?

Può accadere di “svendere” involontariamente un proprio bene sottostimandone il reale valore. Si pensi a colui che, credendo di disfarsi di paccottiglia, in realtà cede un prezioso cimelio di cui ignorava l’importanza. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: si può annullare la compravendita di un oggetto di valore dato a poco prezzo?

Facciamo un esempio pratico. Marco possiede un vecchio dipinto che, seppur molto bello, decide di vendere in quanto malconcio. Lo acquista Carlo il quale, essendo intenditore d’arte, immagina che possa valere molto. Infatti, fattolo analizzare da un esperto, si scopre essere nientemeno che un Van Gogh autentico. Marco decide allora di impugnare la vendita perché ritiene di essere stato raggirato: se avesse saputo del reale valore del dipinto, non l’avrebbe venduto a un prezzo irrisorio. Chi ha ragione? Si può annullare la compravendita di un oggetto di valore dato a poco prezzo? Vediamo cosa dice la legge.

Si può annullare un contratto per un errore?

Contrariamente a quanto si possa credere, la legge consente di annullare un contratto stipulato per errore.

Perché si possa procedere a tanto, però, c’è bisogno che ricorrano alcune condizioni, e cioè che:

  • l’errore sia riconoscibile dalla controparte che se n’è giovata;
  • l’errore sia essenziale, cioè ricada su un elemento fondamentale del contratto.

Errore nel contratto: quando è riconoscibile?

L’errore che giustifica l’annullamento del contratto è riconoscibile quando la controparte che se n’è avvantaggiata avrebbe potuto (e dovuto) riconoscerlo, in modo tale da evitare che si verificasse [1].

In buona sostanza, la legge impone una sorta di “obbligo di solidarietà” tra le parti contrattuali, sanzionando colui che, pur avendo dovuto accorgersi dell’errore, non ha fatto nulla per impedirlo.

Insomma: si può annullare un contratto stipulato per errore solamente se l’altra parte, pur conoscendo (o avendo dovuto conoscere) l’errore altrui, non ha fatto nulla per fermare la conclusione dell’accordo.

Si pensi a chi acquista una lavatrice pensando che si tratti di una lavastoviglie, oppure un lettore cd pensando che sia un lettore mp3: in casi del genere, trattandosi di errore chiaramente riconoscibile dal venditore, il contratto potrà essere annullato.

Errore nel contratto: quando è essenziale?

L’errore che giustifica l’annullamento del contratto, oltre che riconoscibile, deve essere anche essenziale, cioè determinante per la conclusione del contratto.

Secondo il codice civile [2], l’errore è essenziale quando:

  • cade sulla natura o sull’oggetto del contratto. È il classico caso del contraente che pensa di acquistare una cosa mentre in realtà si tratta di un’altra (errore sull’oggetto) oppure che crede di stipulare un contratto che invece è altro (errore sulla natura. Si pensi a chi crede di firmare una locazione mentre si tratta di una compravendita, o viceversa);
  • cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che deve ritenersi determinante del consenso. È il caso di chi pensa di acquistare un Rolex perché tale marca è impressa sull’orologio mentre in realtà si tratta di un orologio di poco valore;
  • cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso. È l’ipotesi di chi crede di acquistare dal figlio di un ricco imprenditore mentre in realtà si tratta di un mero omonimo, sempreché l’identità dell’altro contraente sia stato determinante per la conclusione dell’accordo;
  • trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. Si pensi a chi acquista un prodotto di cui non sa essere vietata l’importazione in Italia.

È rilevante l’errore sul valore del bene venduto?

Secondo la Corte di Cassazione [3], l’errore sulla valutazione economica di un bene è irrilevante ai fini della validità del contratto, il quale pertanto non può essere annullato.

Per la Suprema Corte, infatti, la vendita a poco prezzo di un oggetto di valore riguarda la convenienza economica dell’affare che, per legge, non rientra tra le ipotesi di “errore essenziale” che legittima l’annullamento del contratto.

Se Angelo vende la sua vecchia vettura a poco prezzo, non sapendo che si tratta di un’auto d’epoca di grande valore, non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto perché non conosceva il reale prezzo del suo bene.

In effetti, il valore non costituisce un elemento intrinseco della cosa venduta ma la quantità di denaro che, a seconda del mercato, è possibile ottenere scambiando il bene stesso.

Per definizione, quindi, il prezzo è estraneo alla cosa, non rappresentandone una caratteristica bensì solo una valutazione, commisurata a una serie di circostanze che sono per lo più estranee al bene stesso (ad esempio, contesto storico, unicità del pezzo, ecc.).

Una bottiglia d’acqua potrebbe non avere alcun valore in un normale contesto urbano, mentre potrebbe valere tantissimo se venduta in un deserto.

 
Pubblicato : 26 Gennaio 2024 19:45