Offese su Facebook: diffamazione semplice o aggravata?
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook può integrare l’aggravante del mezzo della pubblicità?
Tutte le volte in cui ci relazioniamo con il possibile delitto di diffamazione, ragioniamo sugli elementi costitutivi del delitto: quando si ha offesa all’onore, cosa si intende per reputazione, si può parlare di diffamazione nei confronti di un personaggio pubblico, il fatto oggetto di diffamazione è vero o meno, quale differenza esiste tra il diritto di cronaca e il diritto di critica, cosa si intende per continenza della notizia, e via discorrendo. Tutte domande e riflessioni lecite, per carità, che dovrebbero però essere seguite da interrogativi allo stesso modo essenziali, riguardanti per esempio quale sia la differenza tra la diffamazione semplice e quella aggravata, quali siano sul punto le differenze di natura pratica, e soprattutto relative al quesito di questo articolo: offese su facebook, diffamazione semplice o aggravata.
In cosa consiste il reato di diffamazione?
Il delitto di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del codice penale, punisce chiunque, fuori dei casi ingiuria, reato oggi depenalizzato, comunicando con più persone offenda l’altrui reputazione. Il reato in argomento, ora descritto nella sua forma semplice, diventa aggravato in presenza di diverse circostanze: se l’offesa consiste in un fatto determinato; se l’offesa è recata con il mezzo della stampa; o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; se è commessa in atto pubblico; se è indirizzata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a un’Autorità costituita in collegio.
Quali sono le differenze tra la diffamazione semplice e quella aggravata?
Premesso che entrambe le ipotesi sono procedibili a querela di parte e che quindi in ambedue i casi è possibile rimetterla, le differenze riguardano la pena, il giudice competente a deciderle e le sanzioni. Per ciò che concerne la pena, è necessario dire che la diffamazione semplice è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1032,00, mentre quella aggravata varia a seconda dalla circostanza: se l’offesa consiste in un fatto determinato, la reclusione sarà fino a due anni e la multa, sempre in via alternativa a quella detentiva, arriva fino a € 2065,00; mentre se l’aggravante riguarda l’offesa arrecata con il mezzo della stampa o pubblicità o in atto pubblico, oppure a un corpo politico, le pene sono, nel primo caso, della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00, mentre nel secondo caso sono aumentate.
Quale organo giudica il reato di diffamazione?
Nella ipotesi semplice e in quella aggravata dal fatto determinato, il giudice competente è il Giudice di pace. Mentre nelle ipotesi aggravate riguardanti il mezzo della pubblicità o l’atto pubblico o l’offesa a un Corpo politico, amministrativo e giudiziario, l’organo competente è il Tribunale in composizione monocratica.
Quali sono le differenze tra le sanzioni del Giudice di pace e quelle del Tribunale?
La differenza sostanziale, di incisiva rilevanza, tra le sanzioni applicate dal Giudice di pace e quelle inflitte dal Tribunale, in questo caso in composizione monocratica, riguarda il fatto che innanzi al Giudice di pace, in caso di condanna, il giudice non applica le pene detentive, in questo caso la reclusione, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità. Quindi si prende come base di pena quella prevista nel codice penale per il reato di diffamazione semplice, di competenza del Giudice di pace, e la si converte in pena pecuniaria o nelle altre sopra descritte.
L’offesa all’onore su Facebook integra l’aggravante del mezzo di pubblicità?
Possiamo adesso rispondere al quesito iniziale e capire quindi se l’offesa alla reputazione sul social sopra menzionato configuri la diffamazione in forma aggravata. In un caso simile siamo di fronte a un’ipotesi di diffamazione aggravata, proprio per la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone che è connaturato a facebook. Non solo. Per comune esperienza, bacheche del genere racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso). L’utilizzo di facebook integra insomma una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato a un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Conclusioni
La condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se il commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella ipotesi tipica di diffamazione aggravata, la cui sanzione quindi, tanto per concludere, è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 €, e il reato è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
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