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Occupazione abusiva immobile: ultime sentenze

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Accertamento del danno e stato di necessità: le condizioni per il reato e il risarcimento.

Il danno da occupazione abusiva di immobile

In materia di occupazione di immobile sine titulo, la Corte si allinea con quell’orientamento espresso dai giudici di legittimità per cui la risarcibilità del danno è subordinata all’allegazione in giudizio del danno che il proprietario abbia subito, in species della suo intenzione di mettere l’immobile a frutto. Se tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni, ciò non significa che il danno possa risultare in re ipsa, dalla mera occupazione dell’immobile.

Corte appello Catanzaro sez. I, 21/10/2022, n.1182

Prova del danno da occupazione abusiva di immobile

Il danno da occupazione abusiva di immobile non è ‘in re ipsa’, ma è danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda il risarcimento deve provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto, ad esempio, locare o altrimenti utilizzare direttamente il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.

Tribunale Sassari sez. II, 13/09/2022, n.90

Occupazione abusiva di immobile da parte della PA

L’occupazione di fatto di un immobile in assenza di valido provvedimento amministrativo è attività illegittima e configura non un illecito istantaneo ad effetti permanenti, ma un illecito permanente. Essa determina non il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione espropriante, ma la responsabilità di quest’ultima per i danni arrecati al privato espropriato. Tale illecito permanente cessa solo in caso di restituzione del bene, di un accordo transattivo, di usucapione da parte dell’occupante, oppure di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente: pertanto il dies a quo per la prescrizione del diritto va individuato nel giorno di proposizione della domanda risarcitoria (con la quale il proprietario, non richiedendo la restituzione dell’immobile, di fatto abdica alla proprietà) e non da quello dell’occupazione.

Corte appello Messina sez. I, 14/04/2022, n.248

Valutazione del danno da occupazione abusiva di immobile

Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Tribunale Palermo sez. V, 07/02/2022, n.526

Azione di rivendica o di restituzione

Integra un’azione di rivendica e non un’azione di restituzione quella promossa per ottenere la dichiarazione dell’occupazione abusiva ed illegittima dell’immobile da parte dei soggetti convenuti; azione, inoltre, finalizzata al rilascio del bene senza che tale pretesa sia connessa al venir meno di un negozio giuridico che potesse essere posto a fondamento dell’avvenuta consegna della cosa e la relazione di fatto con il bene.

Corte appello Ancona sez. II, 27/01/2022, n.115

Occupazione abusiva di case: stato di necessità

«L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa».

Per escludere o ritenere sussistente tale causa di giustificazione, tuttavia, è necessaria una compiuta e completa motivazione, non essendo sufficiente far riferimento all’insufficienza delle precarie condizioni economiche degli imputati e alla complessiva inidoneità del compendio probatorio raccolto a provare lo stato di necessità. A dirlo è la Cassazione che ha annullato la condanna per il reato di occupazione abusiva di un alloggio Iacp da parte di due famiglie, per difetto di motivazione in ordine al tema dello stato di necessità.

Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46054

Occupazione abusiva immobile: il proprietario è tenuto al pagamento dell’Imu?

Ai fini tributari, i soggetti passivi dell’imposta I.M.U. debbono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell’immobile o di un diritto reale di godimento, la temporanea perdita del possesso dell’immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell’I.M.U. in quanto le circostanze che possono incidere sulla perdita del possesso da parte di uno dei predetti soggetti non assumono rilievo ai fini tributari.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 08/06/2021, n.2858

Giurisdizione ordinaria e amministrativa

Le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l’occupazione abusiva di un bene demaniale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a un rapporto privatistico tra l’amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà dell’immobile e non a un rapporto di tipo amministrativo.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 19/05/2021, n.1635

Il danno da occupazione abusiva di immobile è in re ipsa

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno che subisce colui che patisce la perdita del diritto è in re ipsa perché collegato all’indisponibilità di un bene normalmente fruttifero e quindi oggetto di una presunzione relativa e non assoluta, che pone a carico di chi ha illegittimamente espropriato il bene l’onere di provare che il bene non è suscettibile di produrre reddito.

Tribunale Torino sez. II, 18/02/2021, n.791

Danno da occupazione abusiva: può essere stimato presuntivamente

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

Tribunale Palermo sez. V, 08/01/2021, n.35

Danno da occupazione illegittima di un immobile: onere della prova

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all’indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l’occupante della prova contraria dell’anomala infruttuosità di quello specifico immobile.

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.39

Occupazione illegittima di un immobile e risarcimento del danno figurativo

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2021, n.659

Il danno da occupazione abusiva di immobile

Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, bensì, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattandosi pur sempre di un danno-conseguenza.

Tribunale Roma sez. V, 05/11/2020, n.15478

Lesione del proprio patrimonio

Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno -conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Corte appello Genova sez. I, 15/10/2020, n.882

Perdita della disponibilità del bene

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione dell’indennità di occupazione “ben può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.

Tribunale Torino, 30/11/2020, n.3728

Prova del danno da occupazione abusiva di immobile

In tema di illegittima occupazione di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il principio secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore considerazione che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost..

Ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dall’allegazione dei fatti che devono essere accertati.

Tribunale Bergamo sez. IV, 02/10/2020, n.1304

Danno da occupazione immobiliare abusiva

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione “sine titulo” perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, n.21272

Il privato può mediante istanza chiedere alla PA di porre termine all’occupazione abusiva

In caso di occupazione abusiva dell’immobile dell’Amministrazione, al privato è attribuita la potestà di compulsare la pubblica amministrazione, attraverso un’istanza/diffida, all’esercizio del potere/dovere di porre termine alla situazione di illecito permanente costituita dall’occupazione senza titolo e ricondurla a legalità secondo la seguente alternativa.

Consiglio di Stato sez. IV, 06/11/2020, n.6833

Rilascio del bene

Non è mera azione di restituzione bensì di rivendicazione quella con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.

Corte appello Bari sez. I, 05/11/2020, n.1919

Invasione ai fini abitativi: mancata della data certa di accesso

L’invasione di un immobile a fini abitativi è un reato di carattere permanente la cui sussistenza non può essere messa in dubbio dall’assenza della data certa di accesso all’immobile occupato, essendo sufficiente che l’occupazione dell’immobile fosse perdurante allo stato dell’accertamento.

Corte appello Palermo sez. IV, 22/10/2020, n.2895

Occupazione abusiva d’immobile: elemento soggettivo

Non può ritenersi sussistente il dolo tipico del reato di occupazione abusiva d’immobile quando l’imputato non abbia arrecato danno alcuno al bene che risultava già abbandonato da anni, e per il quale affermava di essere stato chiamato come custode, seppur in carenza di un regolare contratto non evidenziando alcuna volontà di depauperamento a danno del legittimo proprietario.

Tribunale Lecce sez. I, 20/10/2020, n.1260

Occupazione arbitraria di un appartamento delle case popolari e sussistenza dello stato di necessità

L’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi: ne deriva che l’abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative.

Cassazione penale sez. II, 09/10/2020, n.35024

Stato di necessità e assoluzione

L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.

L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia. Non può infatti parlarsi di “attualità” del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa.

Cassazione penale sez. II, 15/09/2020, n.26225

Quando l’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità

L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – anche nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia (esclusa, nella specie, la scriminante de quo atteso che l’occupazione abusiva dell’immobile era stata posta in essere per far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare, che pure godeva di un reddito stabile con il quale far fronte alle proprie necessità).

Cassazione penale sez. II, 14/09/2020, n.29642

Lo stato di necessità non giustifica l’occupazione senza titolo di alloggio popolare

Affinché gli alloggi destinati all’erogazione del servizio di assistenza abitativa per i meno abbienti ai sensi dell’art. 10 della LR. Lazio n. 12/99, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A. possano esser concessi in godimento ad un privato, deve necessariamente esistere un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell’ente pubblico proprietario del bene. Quindi l’occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non potranno essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l’ente gestore e proprietario dell’immobile e l’occupante. A ciò aggiungasi che lo stato di necessità potrà essere rilevante al fine di escludere responsabilità penali o risarcitorie, non anche per legalizzare l’attuale occupazione dell’alloggio in assenza del necessario provvedimento di assegnazione conseguito mediante l’utile collocamento nella graduatoria di quanti, aventi diritto, abbiano presentato domanda di assegnazione a seguito di bando emesso ai sensi dell’art. 3 del DPR 1035/1972.

Tribunale Roma sez. VI, 05/08/2020, n.9193

Risarcimento del danno

In tema di occupazione di immobile sine titulo, il permanere dell’occupante all’interno dell’immobile nonostante l’esplicita richiesta di rilascio, configura un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., con conseguente diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno.

Tribunale Roma sez. VII, 20/08/2020, n.11678

Occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica ai fini abitativi

L’occupazione senza titolo autorizzativo dell’immobile di proprietà pubblica per un tempo sicuramente apprezzabile integra l’elemento materiale del delitto di invasione di edifici di cui all’art. 633 c.p. nel quale la nozione di “invasione” va riferita al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi materiale estrinsecazione della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione.

Tribunale Napoli sez. IX, 04/08/2020, n.4603

Occupazione abusiva ed espropriazione per pubblica utilità

In tema di occupazione abusiva, la P.A. ha l’obbligo di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione dell’immobile con il ripristino della legalità.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 15/05/2020, n.501

Occupazione abusiva di immobile: lesione del patrimonio

Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non avere potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o di avere sofferto altre situazioni pregiudizievoli. L’impostazione del danno “in re ipsa” non è sostenibile.

Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l’inadempimento, apparterrebbe alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio dovrebbe ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l’onere della prova contraria all’esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall’attore.

Tribunale Catania sez. V, 07/09/2020, n.2901

Occupazione abusiva di immobili del patrimonio indisponibile dello Stato

Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute a titolo di indennità di occupazione abusiva di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, l’Amministrazione opposta riveste la qualifica sostanziale di attore.

Di talché, a fronte delle eccezioni sollevate dall’opponente, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione impone di paralizzare la riscossione delle somme il cui pagamento è stato intimato mediante la cartella opposta, su di essa gravando l’onere di fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c.

Tribunale Nola sez. I, 29/07/2019, n.1752

Risarcimento del danno

La limitazione della disponibilità di un immobile conseguente alla sua abusiva occupazione comporta un pregiudizio all’esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà e, in particolare, tale limitazione si concretizza nell’impedimento a ricavare un utile dall’immobile mediante locazione a titolo oneroso, sicché il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene.

Tribunale Roma sez. VII, 05/08/2019, n.16044

Danno da occupazione abusiva dell’immobile: su chi grava l’onere probatorio?

In tema di danno da occupazione abusiva di immobile, il danneggiato deve provare il danno e non soltanto la lesione del diritto potendo anche avvalersi della prova presuntiva. (Nel caso di specie, due coniugi avevano citato in giudizio l’occupante abusivo di una autorimessa per il ritardo nel rilascio dell’immobile).

Tribunale Biella, 26/06/2020, n.118

Domanda di risarcimento del danno da indebita occupazione

In tema di occupazione abusiva di immobile la domanda di risarcimento del danno da indebita occupazione non può essere accolta senza effettiva prova dello stesso, non potendo il danno de quo considerarsi in re ipsa, ossia implicito nel fatto stesso della mancata restituzione dell’immobile.

Tribunale Ragusa, 18/05/2020, n.408

Risarcimento del danno da occupazione abusiva di immobile

Con riferimento al danno da occupazione abusiva di immobile spetta al danneggiato, che in giudizio intende chiederne il risarcimento, provare di avere subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio, trattandosi di un danno non sussistente in re ipsa.

Consiglio di Stato sez. IV, 27/05/2019, n.3428

Occupazione abusiva di immobile ed onere probatorio

Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Tribunale Crotone, 11/02/2019, n.189

Eccezione di usucapione: è idonea a paralizzare la domanda di risarcimento del danno?

L’eccezione di usucapione non è idonea a paralizzare la domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva di immobile che, nella insussistenza di un provvedimento di esproprio, merita accoglimento; peraltro, rimane in facoltà dell’amministrazione, non potendo ad essa sostituirsi il giudice amministrativo, scegliere tra le seguenti opzioni: restituire il terreno occupato, previa riduzione dello stesso in pristino stato e risarcire il danno cagionato per l’illegittima occupazione; in alternativa, acquisire il bene e risarcire il danno derivante dall’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 08/02/2019, n.95

Occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica

Ai reati permanenti, come quello di occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica, non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., in quanto la tenuità dell’offesa, richiesta ai fini del riconoscimento della stessa causa di non punibilità, deve essere esclusa quando la permanenza dell’aggressione al bene giuridico si sia protratta a lungo nel tempo; circostanza riscontrabile, appunto, con riguardo ai reati permanenti.

Cassazione penale sez. II, 30/01/2019, n.13765

La nozione di invasione

Nell’occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica la nozione di invasione della condotta non implica che la stessa debba essere violenta.

(Nel caso di specie, si trattava dell’occupazione di un immobile dello IACP senza diritto, immobile che deve essere assegnato per legge solo agli aventi diritto).

Tribunale Napoli sez. I, 13/11/2018, n.10430

Atteggiamento psicologico di tipo doloso

La condotta di occupazione abusiva di un immobile è compatibile solo con un atteggiamento psicologico di tipo doloso essendo difficile poter pensare che si possa occupare un altrui appartamento senza volerlo.

Tribunale Napoli sez. I, 08/11/2018, n.12340

Cessazione della condotta illecita

Nel caso in cui l’imputazione relativa ad un reato permanente (nella specie, occupazione abusiva di un immobile) indichi il “tempus commissi delicti” con “formula chiusa”, e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell’imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento.

Cassazione penale sez. II, 18/09/2018, n.55164

Stato di necessità

In tema di occupazione abusiva di un appartamento dell’Ater, lo stato di necessità che scrimina la condotta può essere invocato solo per un breve periodo di tempo e non per sopperire ad esigenze abitative.

(Nel caso di specie, l’imputata aveva occupato l’immobile dell’Ater senza esserne assegnataria poiché la sua famiglia non poteva più occupare il precedente alloggio in quanto troppo affollato).

Tribunale Pescara, 27/02/2018, n.699

Occupazione abusiva di alloggi e stato di necessità

In tema di occupazione abusiva di immobile pubblico sussiste lo stato di necessità quando vi sia un attentato a beni primari tra i quali deve essere ricompresa anche l’esigenza di un alloggio purchè tale permanga per tutto il periodo dell’occupazione.

(Nel caso di specie, si trattava dell’occupazione di un porticato ove erano state costruite due unità abitative ed ove abitavano più persone della famiglia, sussistendo lo stato di necessità poiché l’imputato non riceveva alcun ausilio pubblico avendo egli richiesto altresì la sanatoria).

Tribunale Napoli, 27/06/2018, n.4865

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Pubblicato : 22 Dicembre 2022 03:10