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Obbligo assicurazione veicoli fermi: come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Auto e veicoli parcheggiati in un’area privata devono avere l’assicurazione della Responsabilità Civile Auto (RC Auto)? Quali sono le sanzioni previste?

Com’è noto a tutti, non è possibile circolare su una strada pubblica con un veicolo sprovvisto di assicurazione. Per essere più precisi, l’assicurazione della Responsabilità Civile Auto (RC Auto) è una polizza obbligatoria che protegge l’assicurato da richieste di risarcimento da parte di terzi in caso di danni involontari causati durante la guida. In pratica, se il veicolo danneggia la proprietà di qualcun altro o causa lesioni a una persona, la copertura assicurativa si attiva per risarcire i danni.

Chi circola senza assicurazione obbligatoria rischia di incorrere in una multa salata e, nel caso di recidiva, anche nella sospensione della patente. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione particolare: vedremo cioè come funziona l’obbligo di assicurazione per i veicoli fermi.

Assicurazione per i veicoli fermi: cos’è?

A partire dal 23 dicembre 2023, la legge impone che ogni veicolo, indipendentemente dal suo stato di circolazione o parcheggio, sia coperto da una polizza per la responsabilità civile.

È stata quindi eliminata la possibilità di non assicurare veicoli non in movimento o parcheggiati in aree private.

La nuova normativa stabilisce chiaramente che l’obbligo di assicurazione si estende a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dalle loro caratteristiche, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro condizione di movimento o fermo.

Inoltre, l’obbligo si applica anche ai veicoli utilizzati in zone con accesso limitato.

Assicurazione per i veicoli fermi: quando non è obbligatoria?

La legge italiana specifica che tutti i veicoli immatricolati devono essere assicurati, ad eccezione di alcune situazioni.

Per la precisione, non sono obbligati all’assicurazione della Responsabilità Civile Auto (RC Auto):

  • i veicoli che non circolano più perché demoliti, esportati o ritirati;
  • i veicoli che non possono giuridicamente circolare, ad esempio perché sequestrati o confiscati;
  • i veicoli non funzionanti, a condizione che siano privi di parti essenziali come il motore e che tale circostanza sia comunicata alla compagnia assicurativa, per un periodo massimo di dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici).

Quali veicoli devono assicurarsi?

La legge individua le categorie di veicoli soggetti all’assicurazione responsabilità civile auto (RC Auto), includendo quelli a motore senza binari con velocità massima superiore a 25 km/h o peso superiore a 25 kg e velocità massima superiore a 14 km/h.

I rimorchi utilizzati con questi veicoli sono inclusi, anche se non sono attaccati.

Alcuni veicoli leggeri elettrici sono sottoposti a questo obbligo solo se previsto da apposito decreto ministeriale; attualmente, i monopattini non rientrano in questa categoria.

Le sedie a rotelle per persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli e sono escluse dall’obbligo assicurativo.

Assicurazione: si può sospendere?

La legge consente al contraente della polizza di sospendere temporaneamente la copertura in determinate situazioni, comunicandolo preventivamente all’assicuratore.

Questa sospensione può essere prorogata più volte, ma non può superare i dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’anno di validità della polizza.

Veicolo senza assicurazione: quali sanzioni?

Per quanto riguarda le sanzioni, non ci sono modifiche alle multe previste per chi circola senza assicurazione, inclusa la decurtazione di punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

Ciò significa che chiunque circola senza copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 866 a 3.464 euro.

La multa è scontata (606,20 euro) se pagata entro cinque giorni dalla sua applicazione.

Nel caso di guida di un veicolo non idoneo all’uso o con assicurazione sospesa, la multa è maggiorata del 50%: si può arrivare quindi fino a 1.299 euro, che diminuiscono a 909,30 in caso di pagamento entro cinque giorni.

Nei casi di recidiva nel biennio, cioè di infrazione commessa per due volte nell’arco di due anni, la sanzione è raddoppiata e può essere accompagnata dalla sospensione della patente da uno a due mesi.

 
Pubblicato : 29 Dicembre 2023 15:45