Obblighi informativi bancari: ultime sentenze
Responsabilità dell’istituto di credito; onere della banca di provare di avere adempiuto a tutti i doveri informativi; investimenti finanziari e perdita del capitale investito.
Negoziazione per conto del cliente: obblighi informativi
In tema di intermediazione finanziaria, l’obbligo informativo a carico dell’intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra “i servizi e attività di investimento” di cui all’art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull’intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici.
(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l’obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell’investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull’appropriatezza dell’investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario).
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208
Contenuto dell’obbligo informativo dell’intermediario finanziario
La disciplina dettata dal T.U.F. pone a carico dell’intermediario finanziario l’obbligo di tutelare l’interesse dei clienti. Tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell’investimento che egli si accinge a fare, indipendentemente dal fatto che l’investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato individuato direttamente dal cliente.
Sulla base delle informazioni raccolte dal cliente, l’intermediario è tenuto poi ad effettuare la valutazione di adeguatezza, con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli ovvero la valutazione di appropriatezza, con riferimento agli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. “execution only”), per cui gli intermediari sono esonerati anche dall’esecuzione della valutazione di appropriatezza purché ricorrano determinati condizioni espressamente indicate dal regolamento.
Tribunale Ancona sez. II, 30/07/2021, n.1002
Quando la banca non ha alcun obbligo informativo?
L’art. 120 -duodecies TUB (valutazione dei beni immobili) prevede che i finanziatori applichino standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca ed assicurino che le valutazioni del perito siano poste in essere con i medesimi standard di affidabilità. Detta disposizione, tuttavia, non è idonea a costituire un obbligo di informazione gravante sulla banca, in ordine al valore del bene che il consumatore intende ad acquistare con il mutuo.
Tribunale Torino sez. II, 01/06/2021, n.2792
I rapporti banca -cliente
Il dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non può ritenersi meramente ripetitivo della più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché a carico dell’operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari è posto un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiare nell’esercizio delle sue incombenze e soprattutto nei rapporti con il cliente, la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela.
Tribunale Monza sez. I, 03/02/2021, n.207
La responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi
In tema di responsabilità dell’istituto di credito per violazione degli obblighi informativi, la domanda volta ad ottenere la condanna dell’istituto di credito va respinta qualora non emergano dagli atti di causa un coinvolgimento dell’istituto sotto forma di promozione del contratto di investimento o comunque di sollecitazione alla sua conclusione da cui far discendere un affidamento qualificato e di conseguenza specifici obblighi informativi.
Tribunale Bologna sez. III, 16/07/2020
Transazioni stipulate per prevenire contenziosi bancari
In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall’istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell’esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, n.28355
Obblighi informativi bancari
In tema di obblighi informativi bancari, la consegna del documento sui rischi generali d’investimento non esime l’istituto di credito dal fornire la concrete informazioni sul titolo; le informazioni devono essere fornite anche al cliente esperto e anche se non “qualificato” come tale; l’espressa richiesta del cliente di un titolo non esime dall’obbligo informativo; l’onere della prova in ordine alla completezza delle informazioni fornite ricade sull’intermediario.
Corte appello Ancona sez. I, 28/06/2019, n.1081
Violazione degli obblighi informativi bancari
In tema di obblighi informativi bancari, l’intermediario è tenuto a trasmettere al cliente notizie concrete e specifiche sul prodotto di investimento, e a specificare la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, al soggetto emittente (non essendo sufficiente la mera indicazione di “Paese emergente”), al rating nel periodo di esecuzione dell’operazione, connesso al rapporto tra il rendimento e il rischio; ne deriva che vaghi riferimenti alla volatilità del titolo o al maggior rischio di investimenti con rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato italiani, si manifestano come fattore di “disorientamento” del risparmiatore, e, in assenza di prova, da parte dell’istituto bancario, di una deviazione della catena causale, dimostrano il nesso tra l’omessa adeguata informazione e l’acquisto del titolo, fondando così la responsabilità dell’istituto di credito.
Corte appello Ancona sez. I, 21/06/2019, n.1043
Gli oneri di condotta posti a carico degli intermediari finanziari
Ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 24.2.1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
La banca deve dunque assumere preliminarmente dal cliente informazioni circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio. In secondo luogo la banca ha precisi obblighi informativi, poiché deve informare il cliente – in forma appropriata – circa la natura, il rischio specifico e quelli connessi.
Gli oneri di condotta posti a carico degli intermediari finanziari, tuttavia, non si sostanziano solo nell’obbligo di informare il cliente in ordine ai vari profili di rischiosità dell’investimento, ma anche in quello di acquisire dal cliente medesimo notizie in ordine alle sue caratteristiche di investitore e, in particolare, circa il suo grado di propensione al rischio, la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento.
Tribunale Bologna sez. IV, 18/07/2019, n.1662
Danni agli investitori per azzardo finanziario
Non avendo assolto ai propri obblighi informativi, o non avendo provato di averlo fatto, la banca deve rispondere dei danni causati agli investitori, i quali avrebbero verosimilmente compiuto scelte d’investimento diverse e più prudenti ove consci dell’azzardo finanziario che andavano a compiere.
Corte appello Firenze sez. I, 23/10/2018, n.2463
Il mancato rispetto della banca degli obblighi informativi
In caso di mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della banca, non sussiste un concorso di colpa dell’investitore, anche se abituale, per non essersi informato sulla rischiosità dei titoli.
Negli investimenti finanziari, infatti, il cliente non è tenuto a sapere della rischiosità di certe operazioni effettuate, in quanto è preciso compito dell’istituto mettere al corrente in modo dettagliato l’investitore di tutti i possibili rischi in cui potrebbe incappare effettuando una certa scelta. Ad affermarlo è la Cassazione che ha nuovamente sottolineato l’importanza degli obblighi informativi dell’investitore in relazione a una operazione di investimento di titoli Parmalat.
Cassazione civile sez. I, 10/04/2018, n.8751
Operazioni finanziarie e rischio dell’investitore
In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell’inadempimento della banca ai propri obblighi informativi ritenendo che l’investitore, possedendo una buona conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere l’operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi).
Cassazione civile sez. I, 04/04/2018, n.8333
Obblighi informativi per nuovi investimenti
In materia di intermediazione finanziaria, sulla banca intermediaria incombono stringenti obblighi di informazione nei confronti dell’investitore/risparmiatore, i quali non vengono meno, o comunque non diminuiscono la loro portata, quando vi sia l’esistenza di precedenti investimenti in titoli ad elevato rischio contratti dallo stesso investitore/risparmiatore, poiché questi non sono di per sé sufficienti a renderlo “investitore qualificato” ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.
Tribunale Genova sez. I, 08/03/2018, n.708
Diritto al risarcimento dell’investitore
L’investitore al quale la banca, a febbraio 2008, consigliava le obbligazioni Lehman Brothers, malgrado la sua bassa propensione al rischio e la grave situazione economico finanziaria della società emittente, deve essere risarcito, in tal caso, infatti, l’intermediario finanziario è venuto meno ai suoi obblighi informativi non chiarendo al cliente, il quale generalmente comprava Bot, la differenza tra le operazioni pronti contro termine e le obbligazioni emesse da una banca d’affari americana, che operava in un mercato in crescente difficoltà a causa della crisi dei mutui subprime.
Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.15936
Trasparenza bancaria
Un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo tra la banca ed il cliente, relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento, anche se stipulato prima dell’entrata in vigore del t.u.F. (d.lg. n. 58/1998), deve essere comunque integrato, a livello interpretativo, dalla normativa di dettaglio ivi prevista, tenuto conto che essa (art. 21 e ss., 26 e ss., oltre alla deliberazione Consob 11522/1998) è espressione del più ampio principio di buona fede richiamato dall’art. 1375 c.c.
In quest’ottica, incombe sulla banca l’onere di provare di avere adempiuto a tutti i doveri informativi cui è tenuta, con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario, a nulla valendo l’eventuale rifiuto prestato dal cliente, annotato sul contratto quadro, a fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti; tale rifiuto, infatti, non può esonerare l’intermediario dai suoi obblighi informativi e dalla valutazione del profilo di adeguatezza dell’operazione del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, e ciò in considerazione delle cc.dd. asimmetrie informative esistenti tra le parti, avendo (o dovendo avere) la banca una conoscenza approfondita del prodotto e dovendo comunque svolgere una appropriata indagine sulla propensione al rischio dell’investitore.
Tribunale Bari sez. IV, 09/11/2010
Inadempimento contrattuale dell’istituto di credito e danno cagionato al cliente
Sussiste il nesso causale tra inadempimento contrattuale dell’istituto di credito e danno cagionato al cliente per la perdita del capitale investito, sia per l’illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale del correntista nella scelta dell’investimento adeguato, anche sotto il profilo della mera convenienza economica, e sia per lesione dell’interesse creditorio del cliente alla conservazione dell’integrità patrimoniale, cui dev’essere ragguagliata la valutazione economica, ex art. 1174 c.c., della prestazione inadempiuta dalla banca avente ad oggetto gli obblighi informativi nei confronti degli investitori.
Tribunale Roma, 25/05/2005
Obblighi informativi e comportamentali della banca
Ancorché le norme sugli obblighi informativi e comportamentali della banca verso i clienti perseguano un interesse pubblico, sicché i contratti conclusi in violazione di esse potrebbero ritenersi nulli, nel caso di specie non può parlarsi di vizio genetico, relativo alla conclusione del contratto, bensì deve parlarsi di vizio funzionate, che inerisce il contratto oramai perfezionatosi, e cioè di difetto riguardante te prestazioni da rendersi sulla base del contratto concluso. Il contratto va quindi risolto per inadempimento.
Tribunale Genova, 15/03/2005
Acquisto di titoli ad alto rischio
In presenza di un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio come le obbligazioni della Repubblica Argentina, non sono sufficienti a ritenere che la banca abbia adempiuto i propri obblighi informativi verso il cliente, disposti a carico dell’intermediario dalla disciplina di settore (art. 21 d.lg. n. 58 del 1998, e correlata normativa Consob), nè la circostanza che la banca abbia fornito al cliente il documento sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, perché questo contiene indicazioni di carattere generale, non riferite all’investimento specifico; nè la circostanza che il modulo recante l’ordine di acquisto contenesse l’indicazione prestampata con cui il cliente dichiarava di essere stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento, perché si tratta di mera clausola di stile, comunque inefficace ex art. 1469 – bis, comma 2 n. 18 c.c.
Tribunale Mantova, 01/12/2004
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