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Nuovi limiti al contante estesi alle carte prepagate

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(@paolo-florio)
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Limite di 10.000 euro per chi entra ed esce dall’Unione Europea: la dichiarazione da fare alla Dogana si estende alle carte prepagate e ai traveller’s cheque.

Non esiste un limite al denaro contante che si può detenere a casa o portare fuori di essa, salvo solo rispettare il tetto di 5.000 euro quando questo passa di mano da un soggetto a un altro (a titolo di vendita, prestito, donazione, ecc.). I limiti scattano però quando si va all’estero. In questo caso c’è il divieto di detenere contanti pari o superiori a 10.000 euro. E ciò vale sia in entrate che in uscita dall’Unione Europea.

Ebbene, il governo intende ricomprendere, in questo limite, non solo il cash – ossia il denaro contante – ma anche una serie di strumenti di pagamento che non richiedono l’identificazione del titolare, come nel caso delle carte prepagate. Risultato: chi alla frontiera verrà trovato con 5mila euro in contanti e una carta prepagata da 8mila euro incorrerà negli obblighi di “denunciare” il denaro alle autorità di dogana.

Cerchiamo di comprendere meglio come funzionano i nuovi limiti al contante estesi alle carte prepagate e quali sono gli altri mezzi di pagamento ad esse equiparate.

Una definizione più ampia di denaro contante

L’Italia si appresta a recepire il regolamento comunitario 2018/1672 (dedicato ai controlli valutari in Dogana) che, tra le altre cose, intende adottare una definizione più ampia di «denaro contante» a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini UE.

Lo scopo è chiaramente quello di prevenire trasferimenti illeciti di contante e quindi di evitare il riciclaggio e il finanziamento delle attività criminali.

Per «denaro contante», come dicevamo in apertura, non si intenderà solo la carta filigranata e le monete metalliche, ma anche gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate.

Per «strumenti negoziabili al portatore» si intendono tutti i mezzi di pagamento diversi dalla valuta corrente, «che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne».

Tali strumenti, come chiarisce il decreto, «sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna».

La somma complessiva del valore che il cittadino UE porta con sé all’estero, tra la valuta e gli strumenti alternativi di cui abbiamo appena parlato, non potrà superare quindi 10mila euro. Quindi ben sarà possibile avere una carta prepagata con un deposito di 10mila euro, a patto però che non si abbiano con sé contanti, traveller’s cheque e altri sistemi di pagamento “immediato”.

Il divieto di portare carte prepagate all’estero

Le prepagate che vengono equiparate al denaro contante. Lo schema di decreto legislativo riguarda le carte non nominative «che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente».

Che succede se si portano con sé più di 10mila euro?

Chi, alla frontiera dell’UE, supera il limite di 10mila euro in contanti o altri strumenti assimilati ad esso dovrà fare una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione va fornita entro un termine di 30 giorni.

L’obbligo vale anche per il cosiddetto “contante non accompagnato”, ossia il «denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto».

Cosa succede se non si dichiara il denaro superiore a 10mila euro

Il non dichiarato viene sequestrato nella misura del 50% oltre la soglia di 10mila euro, fino a 20mila euro; del 70% fino a 100.000 euro e per intero (al netto della soglia) oltre 100mila.

Per informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è del 25% se la differenza tra l’importo che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato è fino a 10 mila euro; del 35 % fino a 30 mila euro; del 70 % se la differenza è fino a 100.000 euro; del 100 % oltre.

Oltre al sequestro del denaro in eccesso, scattano anche le sanzioni amministrative così quantificate:

  • il 15% oltre la soglia fino a 20 mila euro;
  • il 30% se non supera i 40mila euro
  • la sanzione è piena se si superano 40mila euro.

Le informazioni inesatte o incomplete si pagano con le aliquote del 10 % a salire fino al 100% nei casi più gravi.

 
Pubblicato : 5 Settembre 2024 08:59