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Nuova legge sul tradimento

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Infedeltà coniugale: separazione e divorzio, quali conseguenze può implicare tra marito e moglie? 

Tradimento: quali novità sono state approvate negli ultimi anni? Chi tradisce deve ancora pagare il mantenimento all’ex? Il coniuge con le corna può chiedere il risarcimento per i danni subiti e per la depressione conseguente alla scoperta della relazione adulterina? Sono in molti a chiedersi cosa dice la nuova legge sul tradimento, frutto probabilmente dell’equivoco generato dalla famosa e ormai storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, sentenza che ha rivoluzionato la materia dell’assegno divorzile [1].

Le novità interessano soprattutto il criterio di calcolo degli alimenti da versare al coniuge privo di reddito e di capacità per procurarselo. Per il resto, tutta la materia è ancora identica rispetto a quando, nel 1970, è stata emanata la legge sul divorzio. La giurisprudenza, però, ha via via puntualizzato alcune questioni che, in parte, modificano quanto disposto dalla legge e che riguardano in particolare:

  • quando è reato tradire;
  • l’addebito della separazione a causa del tradimento;
  • il risarcimento del danno;
  • l’assegno di mantenimento.

Tradimento: è reato?

Il nostro Codice penale prevedeva un tempo il reato di tradimento solo a carico della moglie, stabilendo la corresponsabilità anche dell’amante. La condotta della donna era ritenuta più grave rispetto a quella dell’uomo perché si riteneva che su di lei gravasse il compito di mantenere l’unità familiare, interesse che veniva leso da una moglie adultera. L’isolata infedeltà dell’uomo invece – era questo il pensiero dell’epoca – non poteva mettere in pericolo la famiglia: era, insomma, considerata una scappatella e nient’altro.

Senonché, con due sentenze emesse tra il 1968 e il 1969 [2], la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tali norme cancellandole dal nostro ordinamento.

Oggi, chi tradisce non commette più reato

A volte, però, il tradimento può avere dei risvolti penali quando è associato ad altri comportamenti umilianti e lesivi della dignità del coniuge tanto da sconfinare nell’illecito penale di maltrattamenti in famiglia. Si pensi al marito che costringe la moglie ad ospitare in casa l’amante o ad uscire insieme a questa.

Secondo la Cassazione [3], ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, rilevano «non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali»: è proprio il caso del tradimento, non quello occulto, consumato di nascosto, ma quello alla luce del sole, volto proprio a umiliare la donna e a calpestarne l’onore.

Tradimento e addebito

Il tradimento è ancora causa di addebito della separazione. Chi tradisce cioè non può chiedere l’assegno di mantenimento né può ereditare i beni del coniuge qualora questi deceda tra la separazione e il divorzio.

Ma secondo la Corte di Cassazione, il tradimento non è causa di addebito della separazione se il coniuge infedele riesce a dimostrare che l’adulterio si è consumato quando la coppia era già in crisi e l’unità familiare si era già disgregata per altre cause. Si pensi a una moglie che tradisce il marito che la picchia o che l’ha abbandonata. Si pensi anche a una coppia che litiga ormai da diversi anni e ha iniziato a dormire separata. In questo caso, il coniuge traditore potrà ugualmente richiedere l’assegno di mantenimento e vanterà i diritti ereditari poiché a questi non può essere imputata alcuna colpa.

Un’altra novità rispetto al passato è in merito all’onere della prova. Se nelle sentenze più datate la Cassazione riteneva che la semplice prova del tradimento facesse scattare di per sé l’addebito, oggi il coniuge tradito deve anche dimostrare che è stata proprio questa la causa della rottura dell’amore e non una precedente crisi. Secondo la Corte [4], in sede di separazione tra coniugi, la parte che faccia valere la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’altro coniuge deve provare la relativa condotta ed il nesso di causa-effetto con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ossia che l’adulterio ha rotto l’unione coniugale.

Tradimento e risarcimento del danno

Il tradimento, di norma, non consente di ottenere il risarcimento del danno.

Eccezionalmente, il tradimento consente di ottenere il risarcimento del danno quando le modalità con cui si è consumato hanno leso la dignità e la reputazione del coniuge tradito: si pensi a una relazione adulterina consumatasi agli occhi di tutti in modo da danneggiare l’immagine dell’altro componente della coppia.

Non solo. In un recente arresto, la Cassazione sembra aprire le porte al risarcimento anche quando le modalità dell’infedeltà sono così gravi da determinare un pregiudizio serio alla salute come, ad esempio, uno stato profondo di frustrazione e depressione. Val la pena riportare le parole della stessa Corte [5] qui di seguito.

«La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto protetto dalla Costituzione, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale».

Tradimento e assegno di mantenimento

Il coniuge traditore non è tenuto a versare l’assegno di mantenimento se il coniuge tradito ha un reddito superiore al suo. Difatti, gli alimenti non sono una punizione per la violazione dei doveri coniugali, ma una misura volta a ripristinare il divario economico tra i coniugi.

Il coniuge tradito che riceve il mantenimento lo perde se inizia a sua volta una nuova relazione stabile con un’altra persona, basata sulla convivenza. Secondo la Cassazione [6], l’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale.

Presunto tradimento

Secondo la Cassazione [7], «la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge», anche se, viene precisato, «non si sostanzi in adulterio». Il presunto tradimento, quindi, quando genera la convinzione nei terzi che esso sia stato consumato, è causa di addebito.

 
Pubblicato : 12 Aprile 2023 18:10