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Nuova attività di lavoro durante la cassa integrazione

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(@paolo-florio)
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La comunicazione all’Inps è sempre obbligatoria in caso di piccoli guadagni?

È ben possibile, durante la cassa integrazione, svolgere un’altra attività lavorativa, sia essa di lavoro autonomo o subordinato. Tuttavia il dipendente deve darne comunicazione all’Inps, a prescindere dal tipo di contratto e dall’entità dei guadagni conseguiti. Il chiarimento è contenuto in una recente ordinanza della Cassazione [1]. La pronuncia ci offre lo spunto per fornire alcuni importanti chiarimenti in merito.

Attività lavorativa durante la CIG (Cassa integrazione guadagni ordinaria)

Il lavoratore che durante il periodo di integrazione salariale svolga attività lavorativa:

  • di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi o attività di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate;
  • di lavoro subordinato a termine di durata pari o inferiore alle 6 mensilità, subisce la sospensione del trattamento di integrazione salariale per la durata del rapporto di lavoro.

È obbligo del dipendente comunicare all’Inps lo svolgimento della nuova attività; diversamente questi perde il diritto al trattamento economico. 

La decadenza non si limita alle giornate di lavoro effettuate o all’importo equivalente al reddito da lavoro percepito dal lavoratore posto in integrazione salariale, ma riguarda l’intero periodo di cassa integrazione, anche derivante da più di un provvedimento di concessione [2].

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione sono valide le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione. L’obbligo di comunicazione all’Inps ricade invece sul lavoratore nei casi di [3]:

  • tipologie lavorative per le quali non è prevista la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro;
  • rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
  • lavoro somministrato;
  • rapporto con pubbliche amministrazioni.

Si perde la cassa integrazione se si svolge un altro lavoro?

Da quanto abbiamo appena detto si intuisce che lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto per l’intero periodo, ma una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’altra attività lavorativa, sempre che l’Inps sia preventivamente informato dell’avvio dell’attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza del diritto all’integrazione [4].  

L’obbligo di comunicazione all’Inps della nuova attività di lavoro

Per legge [5], il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 

In ogni caso, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale e può altresì essere licenziato per giusta causa nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività in questione. 

La Suprema Corte è intervenuta per meglio chiarire l’obbligo da parte del lavoratore di effettuare la comunicazione all’Inps in caso di lavoro contiguo ad un periodo di sospensione con intervento della cassa integrazione.

Come già chiarito in passato dalla stessa Corte [6], l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale [7]. L’obbligo sussiste per ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile al contratto d’opera o di prestazione intellettuale. 

Più in generale, sussiste l’obbligo di comunicazione all’Inps per qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l’ente Previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro [8]. 

La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, l’ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della prevalenza – in quanto tale requisito non è previsto dalla norma – con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all’impegno temporale del lavoratore nell’attività svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all’apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo [9].

Ne deriva che l’ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva deve essere individuato nel suo significato più ampio valendo per qualsiasi attività di lavoro. 

In questo senso, la Suprema Corte definisce l’attività lavorativa «come insieme di condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito». 

Vi rientrano, pertanto, tutte le attività qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l’impiego di una professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma valore la forma negoziale nella quale esse siano svolte [10] o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale redditività [11]. 

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Pubblicato : 9 Novembre 2022 10:13