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Notifica: se la firma è illeggibile

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(@mariano-acquaviva)
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La relata e la cartolina di avviso di ricevimento sono ugualmente validi anche se non riportano il nome del consegnatario e la sottoscrizione è uno scarabocchio?

La notifica (o notificazione) è la procedura giuridica che consente di portare a conoscenza di una persona un determinato atto. In buona sostanza, la notifica è la comunicazione di un atto o di un provvedimento, nel rispetto di particolari forme. Essa avviene solitamente per mezzo degli ufficiali giudiziari, particolari funzionari dello Stato addetti proprio a ciò. Anche altri soggetti, però, possono validamente compiere una notificazione: è il caso degli avvocati, allorquando si avvalgono del servizio postale oppure della pec. Con il presente articolo cercheremo di capire cosa succede alla notifica se la firma è illeggibile.

Firma illeggibile: la notifica è valida?

Inutile trovare appigli formali: è legittima la notifica dell’atto quando viene consegnata a persona diversa dall’effettivo destinatario (un familiare convivente, il portiere, ecc.) e l’identità di questi non risulta indicata, dal postino, sulla relata o sulla cartolina a.r., ed in più la sua firma risulti uno scarabocchio [1].

Il principio, ovviamente, non vale solo per gli atti processuali (citazione, decreto ingiuntivo, sfratto, ecc.), ma anche per le notifiche in materia tributaria: si pensi a un accertamento o un avviso dell’Agenzia delle Entrate, una cartella esattoriale, ecc.

Inoltre, estendendo il discorso, lo si può ampliare anche alle semplici raccomandate a.r. e agli atti della pubblica amministrazione (la richiesta di pagamento del Comune di imposte locali, ecc.).

In buona sostanza, la legge presume che il postino o l’ufficiale giudiziario accerti sempre, prima di effettuare una notifica, la qualità del soggetto a cui consegna il plico, verificando se questi abbia o meno i poteri per riceverlo; per cui, in qualità di pubblico ufficiale, la sua dichiarazione (nel registro consegne o sulla relata di notifica) fa piena prova, anche se non vi è alcuna indicazione del nome e cognome del soggetto consegnatario e la sua firma è uno scarabocchio.

Quindi, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notifica di un avviso di accertamento, una raccomandata, un atto giudiziario, ecc. spetta sempre al destinatario effettivo dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza del potere del soggetto che ha preso in consegna il plico. In assenza di tale prova, la notifica è pienamente valida [2].

In questo senso la Corte di Cassazione [3], secondo cui, in merito alla firma illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento, qualora l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.

Notifica con firma illeggibile: quando è nulla?

Secondo il più recentemente orientamento della Corte di Cassazione [4], la notifica postale è nulla se è assolutamente incerta la persona alla quale è stata consegnata.

Secondo gli ermellini, sussiste incertezza assoluta sulla persona alla quale l’atto giudiziario è stato consegnato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’avviso di ricevimento non indichi la qualifica di colui che ha firmato;
  • la sottoscrizione sia illeggibile e apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;
  • l’agente postale non abbia spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento, come pure nessun’altra casella;
  • non risulti che presso l’edificio ove è stato consegnato il piego risieda il destinatario della notifica;
  • sia mancato l’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Insomma: affinché la notifica sia nulla non è sufficiente l’illeggibilità della firma, occorrendo che ricorrano contestualmente le altre circostanze appena indicate.

La notifica è valida se chi riceve l’atto non è il destinatario?

Secondo la giurisprudenza [5], è legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l’atto non sia il destinatario dello stesso: l’importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto.

Affinché la procedura di notificazione si consideri perfezionata, infatti, è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna.

Notifica con firma illeggibile: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si legga l’articolo dal titolo Notifica con firma illeggibile: è valida?

 
Pubblicato : 28 Febbraio 2024 09:52