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Notifica: se il destinatario non è in casa o non vi abita più

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(@redazione)
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Che succede se l’ufficiale giudiziario o il postino non trovano il destinatario nella sua casa di residenza?

Non sempre la mancata notifica di un atto implica che vi debba essere necessariamente un secondo tentativo di consegna: in alcuni casi la legge considera la notifica, per quanto non perfezionata, come andata a buon fine. E ciò per evitare comportamenti fraudolenti del destinatario che si sottragga, in modo volontario, alla consegna dell’atto. Ecco, dunque, cosa succede nel momento in cui l’ufficiale giudiziario arriva con una notifica, se il destinatario non è in casa o non vi abita più.

Se il destinatario non viene trovato:

  • l’ufficiale giudiziario può tentare di consegnare l’atto a un familiare convivente non minore di 14 anni o non palesemente incapace o, in mancanza, a persona addetta alla casa (per esempio, la domestica, la colf o la badante,) o, in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile;
  • se tali soggetti mancano o rifiutano di ritirare l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso il Comune, inviando una raccomandata al destinatario con cui lo avvisa del suddetto deposito. Eseguita tale formalità, la notifica si considera eseguita;
  • se, infine, sono sconosciuti la residenza, la dimora, il domicilio o il destinatario non ha nominato un procuratore generale, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto nel Comune di ultima residenza o, qualora non sia noto, deposita l’atto nel Comune di nascita o, in ultima istanza lo consegna al Pubblico Ministero. Eseguita tale formalità, la notifica si considera eseguita.

Luogo e orario di notifica

L’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario della notifica in mani proprie secondo una precisa successione. La notifica, infatti, deve essere eseguita al destinatario:

  • nell’abitazione;
  • nel Comune dove ha l’abitazione;
  • nel Comune di residenza;
  • se ignoto, nel Comune di dimora;
  • se è ignoto anche questo, nel Comune di domicilio.

Quest’ordine è tassativo, pertanto se non è rispettato, la notificazione è nulla [1].

L’orario per effettuare le notificazioni a mani è compreso tra le ore 7 e le ore 21. Se il destinatario accetta comunque di ricevere l’atto in orario diverso, la notifica è valida; se invece rifiuta, l’ufficiale giudiziario deve tentare nuovamente la notifica negli orari consentiti.

La notifica all’abitazione

Dunque, il primo luogo in cui l’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario è la casa di abitazione, che di solito (ma non necessariamente) coincide col luogo di residenza. Se ciò non è possibile, la notifica può essere effettuata ovunque si trovi il destinatario (ad esempio, a casa di amici) purché nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. Nel caso, infatti, di notifica nelle mani del destinatario, il luogo di consegna non rileva ai fini della nullità dell’atto.

Se il destinatario non è più residente nel luogo indicato, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relata di notifica (con la dicitura «trasferito» o simili).

Il notificante ha in tal caso l’onere di individuare la nuova residenza: di regola richiede al Comune di vecchia residenza dove risulta essersi trasferita la persona e, se il nuovo indirizzo si trova in un Comune diverso dal precedente, inoltra richiesta al competente ufficio anagrafe. È valida la notifica eseguita nella precedente residenza del destinatario se quest’ultimo non ne prova il trasferimento mediante la duplice dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove intende fissare la dimora abituale [2].

Quando non è noto il Comune di residenza, la notificazione si fa nel Comune di dimora. Se anche il Comune di dimora non è noto, la notifica si esegue nel Comune di domicilio. Se residenza e domicilio del destinatario sono nello stesso Comune la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece sono in Comuni diversi, occorre rispettare l’ordine imposto dalla legge.

La notifica dove abita la madre è valida?

Se la notifica non avviene nel luogo di abitazione del destinatario, ma nel diverso luogo di abitazione della madre che lo ha ricevuto in tale sua qualità, la notifica è nulla [3].

Residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e questi non ha nominato un procuratore munito dei poteri di rappresentanza, la notificazione degli atti avviene:

  • mediante deposito al Comune del luogo di ultima residenza o al Comune di nascita;
  • se non sono noti neppure questi luoghi, mediante consegna dell’atto al Pubblico ministero.
 
Pubblicato : 15 Maggio 2023 18:15