Notifica cartella al portiere: è valida?
La notificazione delle cartelle di pagamento al portiere dell’edificio è corretta?
Tutti temiamo di finire sotto le grinfie dell’ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione). Ed il timore diventa realtà quando ci viene notificata una cartella di pagamento. La notifica della cartella al portiere è valida? E’ questa una delle tante domande che ci poniamo quando intendiamo verificare se la procedura di notificazione della cartella risulta corretta nel tentativo fi evitare, se possibile, il pagamento dell’importo in essa indicato. Occorre sottolineare innanzitutto che dal 2011 le cartelle di pagamento (una volta chiamate cartelle esattoriali) non vengono più notificate quando si tratta di riscuotere Irpef, Ires ed Iva, mentre dal 2020 anche per quello che riguarda i tributi locali (Imu, Tasi, Tarip ecc.) non è più necessario, per l’ente creditore, inviare la cartella di pagamento per poter poi riscuotere i tributi evasi in maniera forzosa (con pignoramenti, fermi ed ipoteche). Perciò la cartella di pagamento costituisce oggi un atto che è obbligatorio inviare solo durante la procedura di riscossione del cosiddetto bollo auto (tassa automobilistica) e delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada (le multe stradali). Nell’articolo che segue analizzeremo prima di tutto la procedura di notifica della cartella di pagamento e di seguito verificheremo se risulta corretta e conforme alla normativa vigente la consegna del plico contenente la cartella al portiere dello stabile.
Come deve essere notificata la cartella?
La normativa vigente [1] prevede che la cartella di pagamento sia notificata con le seguenti modalità:
- la notifica è eseguita dagli ufficiali della riscossione oppure da altri soggetti abilitati dall’agente della riscossione o anche, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
- la notifica può anche essere eseguita inviando una raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si perfeziona nel giorno indicato nell’avviso di ricevimento che viene sottoscritto dal destinatario oppure da familiari, addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda oppure dal portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;
Se la cartella è spedita per posta, il postino può consegnarla anche ad un familiare che convive con il destinatario oppure ad un addetto alla casa (una badante ad esempio) o ad un addetto all’ufficio (una segretaria)
Nel caso in cui il destinatario sia assente e non sia possibile reperire nemmeno un’altra delle persone che la legge autorizza a ricevere il plico (cioè familiari, addetti alla casa, portiere), il postino dovrà depositare il plico contenente la cartella nella casa del comune dove si doveva eseguire la notifica e affiggerà l’avviso dell’avvenuto deposito, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del comune.
Se il postino non trova a casa né il destinatario, né un familiare e non c’è nemmeno il portiere dell’edificio, allora depositerà la cartella nella casa comunale e affiggerà l’avviso del deposito nell’albo comunale e non alla porta dell’abitazione del destinatario e nemmeno nella sua cassetta postale
La cartella si può notificare anche con raccomandata
Il portiere può ricevere la cartella?
Nel precedente capitolo abbiamo già messo in evidenza, in linea generale, che il portiere dello stabile in cui si trova la casa o l’ufficio o l’azienda del destinatario può ricevere la raccomandata contenente la cartella di pagamento.
Quindi è corretta la procedura di notifica se la cartella è ritirata dal portiere dello stabile.
Occorre però sottolineare alcuni importanti dettagli:
- il postino non può consegnare la raccomandata contenente la cartella direttamente al portiere, ma deve prima verificare che il destinatario sia assente e che non sia possibile nemmeno consegnare il plico, nell’ordine, ad un familiare oppure ad un addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda;
- solo dopo che il postino avrà accertato l’assenza del destinatario e degli altri soggetti (familiari e addetti a casa, ufficio o azienda) e che avrà documentato nella relata di notifica le inutili ricerche compiute, solo a quel punto potrà consegnare al portiere la cartella [2];
- il portiere che ritira la cartella deve essere effettivamente il portiere dello stabile: sarà possibile eventualmente contestare la qualifica del portiere con qualsiasi mezzo di prova (documenti o testimoni) [3].
La cartella può essere anche consegnata dal postino al portiere
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