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Nonnismo: ultime sentenze

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Fenomeni intimidatori ed umilianti nei confronti di giovani militari da parte dei commilitoni più anziani.

Fenomeni di nonnismo

In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del c.d. “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, ma possono essere perseguiti ai sensi di altre disposizioni del codice penale ordinario o anche del codice penale militare di pace, senza però poter essere sussunti sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo di quest’ultimo, non incidendo sull’oggetto giuridico protetto dalle corrispondenti norme incriminatrici.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello militare, in relazione alla condotta degli imputati che, in caserma, quali militari con il grado di caporale, destinatari di una licenza breve ed in abiti civili, avevano costretto un allievo paracadutista, appena rientrato dalla libera uscita e parimenti in abiti civili, in assenza di relazioni funzionali dirette, a salire la scala della torre di prosciugamento dei paracadute sino a fiaccarne la resistenza ed a provocarne la caduta al suolo, dove lo avevano lasciato agonizzante).

Cassazione penale sez. I, 23/02/2021, n.17091

Episodi di nonnismo: conseguenze

Gli episodi di nonnismo durante il servizio di leva possono aggravare i problemi psichici dei soggetti e la Difesa è responsabile dei danni. Nel caso di specie, con congruo e corretto apprezzamento delle risultanze di causa, la Corte territoriale ha affermato che, almeno sotto il profilo dell’aggravamento di una patologia di cui purtroppo il soggetto era portatore, il comportamento dei dipendenti della PA ha contribuito all’insorgere degli episodi ormai conclamati di disturbo mentale con paranoie e manie di persecuzione.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 26/02/2013, n. 4809

Sindrome schizofrenica dipendente da causa di servizio

Tenuto conto delle scarse conoscenze mediche in tema di eziopatogenesi della sindrome schizofrenica ed in assenza di prove certe ed inconfutabili circa la natura endogena od ereditaria di tale infermità, il giudice può dare ingresso a valutazioni di carattere psicologico e sociale al fine di accertare se, in che modo ed in quale misura, l’impatto ambientale possa eventualmente avere influito sull’insorgere dell’infermità e se la stessa possa ritenersi dipendente da causa di servizio; e, pertanto, può essere in tal senso valutato lo sradicamento dalla famiglia di origine e l’inserimento in un ambiente non familiare o non congeniale, caratterizzato dalla ferrea disciplina militare, dalla accertata esistenza di fenomeni intimidatori ed umilianti nei confronti di giovani militari da parte dei commilitoni più anziani (nonnismo).

Corte Conti, (Sicilia) sez. reg. giurisd., 19/01/2004, n.3

Nonnismo: ricorre la scriminante del consenso dell’avente diritto?

Nell’ambito degli episodi di “nonnismo”, non ricorre la scriminante del consenso dell’avente diritto neanche quando il soggetto passivo abbia accettato di sottoporsi a prove di iniziazione (nella specie, quella denominata dello “sbrago”), in quanto la manifestazione di volontà non può in nessun caso ritenersi libera da condizionamenti, in considerazione della forzata convivenza e del clima di intimidazione creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani.

Cassazione penale sez. I, 11/04/2002, n.23599

Nonnismo e reato di lesioni personali

Con riferimento al reato di lesioni personali posto in essere dall’agente come episodio di “nonnismo” a danno di un commilitone che accetti di sottoporsi alla prova cd. dello “sbrago”, non opera la scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) poiché la suddetta accettazione non può considerarsi frutto di una libera determinazione del soggetto passivo in quanto condizionata dalla forzata convivenza in cui si trovano coinvolti i militari e dal clima di soggezione creato dai più anziani nei confronti dei più giovani che non possono sottrarsi a riti di iniziazione se non vogliono subire ritorsioni o scadere nella considerazione del gruppo.

Cassazione penale sez. I, 11/04/2002, n.23599

Lesioni a danno di un commilitone 

Con riferimento al reato di lesioni personali posto in essere dall’agente come episodio di «nonnismo» a danno di un commilitone che accetti di sottoporsi alla prova c.d. dello «sbrago», non opera la scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) poiché la suddetta accettazione non può considerarsi frutto di una libera determinazione del soggetto passivo in quanto condizionata dalla forzata convivenza in cui si trovano coinvolti i militari e dal clima di soggezione creato dai più anziani nei confronti dei più giovani che non possono sottrarsi a riti di iniziazione se non vogliono subire ritorsioni o scadere nella considerazione del gruppo.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Penale, Sentenza, 19/06/2002, n. 23599

L’accertamento di fenomeni violenti ed umilianti

L’accertata esistenza di fenomeni violenti ed umilianti da parte di commilitoni (cd. nonnismo), ben possono costituire, aggravando oltre i limiti della normale tollerabilità i disagi della vita militare, fattore di insopportabile pressione psicologica e di stress, e quindi concausa efficiente e determinante di una sindrome depressiva, presupposto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 17/12/2001, n.1986

Nonnismo: la sindrome schizotipica

Va ammesso a trattamento privilegiato, sotto il profilo concausale, l’infermità “sindrome schizotipica” che, pur riscontrato a pochi mesi dalla chiamata alle armi, possa ritenersi aggravata dalle difficoltà della vita militare e da attendibili episodi di nonnismo.

Corte Conti, (Campania) sez. reg. giurisd., 08/05/2001, n.744

Il rapporto gerarchico nell’ambito militare

In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando in tale nozione comportamenti siffatti, nè essendo essi tali da turbare l’ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame.

Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (reato di percosse di cui all’art. 222 c.p.m.p.) ovvero del codice penale ordinario (violenza privata prevista dall’art. 610 c.p.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono essere sussunte sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo del c.p.m.p., non incidendo sull’oggetto giuridico protetto da dette norme.

Cassazione penale sez. I, 31/01/1995, n.4139

Reati militari: violenze contro un inferiore

In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnismo” non sono costitutivi del reato di cui all`art. 195 cod.  pen. mil. pace (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando in tale nozione comportamenti siffatti, ne` essendo essi tali da turbare l`ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame.

Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (reato di percosse di cui all`art. 222 cod. pen. mil. pace) ovvero del codice penale ordinario (violenza privata prevista dall`art. 610 cod. pen.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono essere sussunte sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo del cod. pen. mil. pace, non incidendo sull`oggetto giuridico protetto da dette norme.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Penale, Sentenza, 14/04/1995, n. 4139

La ferrea disciplina militare

I fattori causali della schizofrenia vanno ricercati sia sul versante “organicistico” (fattori genetici e biologi) sia su quello “psicodinamico” (fattori psico-affettivi e sociali), per cui detta infermità può avere origini, oltre che endogene, anche esogene: pertanto, va riconosciuta dipendente da causa di servizio militare di leva l’infermità “sindrome schizofrenica” diagnosticata in soggetto il quale, già radicato in un ambiente familiare ed agreste, si sia trovato inserito, bruscamente, in un ambiente non congeniale, caratterizzato, soprattutto, da una ferrea disciplina militare e dall’accertata esistenza di fenomeni intimidatori e umilianti nei confronti dei giovani militari da parte dei commilitoni più anziani (c.d. “nonnismo”).

Corte Conti sez. reg. giurisd., 08/05/1990, n.123

Vita militare di leva: atti idonei ad alterare l’equilibrio psichico

Affinché quegli elementi propri della vita militare di leva astrattamente idonei ad alterare l’equilibrio psichico di alcuni soggetti (sia attraverso la proposizione di modelli e valori non necessariamente accettati sia mediante forme organizzatorie potenzialmente limitative dell’individuo sia attraverso ipotesi eventuali di fenomenologie di gruppo deteriori, quale ad es., il “nonnismo”) possano assumere rilevanza causale rispetto al suicidio di un militare di leva, è necessaria una loro adeguata individuazione, anche solo a livello indiziario (nella specie, è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della morte di un militare, non risultando comportamenti precursori di rigetto della vita militare o la sottoposizione del militare stesso a servizi eccedenti i carichi ordinari e non essendo sufficiente il mero cambiamento di carattere evidenziatosi alcuni giorni prima dell’evento).

Corte Conti sez. giurisd., 24/10/1989, n.502

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Pubblicato : 22 Dicembre 2022 01:15