Nei dintorni mancano i parcheggi gratuiti: posso fruire delle strisce blu?
Non ho intenzione di pagare alcun ticket per sostare in una determinata zona, ma là ci sono solo parcheggi onerosi: che fare?
Sono parecchi i Cittadini che, vuoi per protesta nei confronti delle Istituzioni locali, vuoi per cercare di ridurre gli esborsi quotidiani, si dicono disposti a stazionare i propri veicoli in aree gratuite, ovvero ad evitare autorimesse private.
Peccato, però, che in parecchie città vi sono quartieri ove le zone di sosta…for free sono completamente mancanti e che, di contro, sono ivi presenti solo stalli a pagamento: in questo caso sarà valida la sanzione irrogata al conducente che, in mancanza di strisce bianche, posteggia su quelle blu senza spendere un centesimo?
Le strisce blu e le strisce bianche a tempo: come funzionano?
Secondo il Codice della Strada tuttora in vigore, i Comuni la facoltà di istituire, all’interno dei rispettivi territori, zone di parcheggio a pagamento, da delimitarsi con strisce di colore blu.
La sosta in tali aree è subordinata dall’esposizione, a cura degli automobilisti, di un contrassegno che dimostri l’avvenuto pagamento della tariffa stabilita dal Comune stesso, ovvero comprovante il diritto all’esonero dal corrisponderla (ad esempio, perché diversamente abili, residenti in un determinato quartiere, e via dicendo).
Unitamente alla somma corrisposta, il tagliando riporta l’orario in cui il conducente deve terminare la sosta: ciò implica che, se gli agenti del traffico s’avvedono che, nonostante il tempo sia scaduto, un veicolo staziona ancora lì, il soggetto interessato sarà passibile di sanzione amministrativa.
Il medesimo discorso vale per le aree non a pagamento (demarcate con strisce bianche) al cui interno è possibile sostare indicando, tramite apposito disco od a penna, l’ora di inizio stazionamento (art. 157 CdS), rispettando il limite di tempo fissato dal Comune (l’esempio più tipico è quello del pannello integrativo che riporta la dicitura «1 ora»).
Le aree parcheggio gratis sono obbligatorie?
Il Codice, poi, precisa che, in tutte le aree ove il Comune si sia avvalso della facoltà illustrata nel paragrafo precedente, sarà tenuto, in ogni caso, ad assicurare la presenza di parcheggi «liberi», tali da intendersi quelli non a pagamento e senza limiti d’orario [2]: essi sono contraddistinti da strisce di colore bianco.
Cionondimeno, ai Comuni è precluso realizzare aree di sosta (siano esse gratuite od a pagamento) all’interno della carreggiata o che, comunque, ostacolino il traffico. Esemplificando, non è possibile segnare con strisce una strada stretta a due sole corsie.
Non ci sono stalli gratuiti nel quartiere: è sanzionabile chi posteggia sulle strisce blu senza pagare?
La Legge commina una sanzione amministrativa nei confronti di chi non corrisponde la tariffa, ovvero supera il limite orario della sosta.
Tuttavia, in pochi sanno che, in ossequio all’art. 7, comma VIII, del Codice Stradale, il Comune è tenuto a riservare, nei quartieri oggetto dell’istituzione di aree di sosta a pagamento, un’adeguata superficie ove l’utente non intenzionato a pagare possa stazionare la propria vettura gratuitamente (contraddistinta, cioè, da strisce bianche). L’obbligo in parola non sussiste nelle aree a traffico limitato, nelle zone pedonali ed in quelle cui, con delibera di Giunta, viene attribuita particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui l’Ente territoriale non assolva alla previsione normativa cennata, l’utente della strada sarà libero di parcheggiare sulle strisce blu (e il verbale, se elevato, si potrà impugnare); sarà, poi, il Comune a dover dimostrare in modo puntuale il contrario [2] .
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