Mutuo tra privati: come si calcolano gli interessi?
Quando si sconfina nell’usura nei finanziamenti che non coinvolgono banche o società del settore. Come si determina il tasso soglia.
Il contratto di mutuo tra privati è quello che viene stipulato da un soggetto che non svolge attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Un soggetto, quindi, diverso da una banca o da una società finanziaria: si pensi al genitore che fa un prestito fruttifero al figlio, alle società dello stesso gruppo o all’accordo tra soci e società. Può avere ad oggetto una somma di denaro o altre cose fungibili, quali prodotti industriali o agricoli, materie prime, energia elettrica o animali d’allevamento. Si esclude che il mutuo possa avere ad oggetto beni immobili o prestazione di un’attività. A questo punto, però, nel mutuo tra privati, come si calcolano gli interessi?
In questo tipo di contratto, mutuante e mutuatario possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche, purché siano dotate della capacità giuridica. Vediamo quali sono le parti coinvolte e come funziona il mutuo tra privati dal punto di vista degli interessi da pagare.
Mutuo tra privati: le parti coinvolte
Può essere mutuante solo il proprietario dei beni o il titolare dei diritti concessi in mutuo; in caso contrario il contratto non potrebbe perfezionarsi con la consegna dei beni o del denaro, fatto salvo l’eventuale acquisto della proprietà dei beni o del denaro da parte del mutuatario di buona fede.
Per l’imprenditore e le società di persone e di capitali, il mutuo rappresenta un atto di ordinaria amministrazione solo se contratto per l’esercizio dell’impresa e connesso all’attività statutaria: se così non fosse, occorrerebbe valutarne caso per caso la sua fattibilità.
Inoltre, è necessario che la facoltà di contrarre o concedere mutui da parte della società sia consentita dall’oggetto sociale ma sempre come attività esercitata non nei confronti del pubblico, per evitare il divieto di esercitare attività riservate.
Per le persone fisiche il mutuo si considera atto di straordinaria amministrazione, in quanto:
- per il mutuante è un atto idoneo a diminuire il patrimonio e rappresenta un atto di investimento di capitali da cui deriva un credito, la cui soddisfazione è legata alla solvibilità del mutuatario;
- per il mutuatario comporta, in ogni caso, l’assunzione di un rischio.
Nell’ambito dei rapporti coniugali, se i coniugi concedono in mutuo beni facenti parte della comunione, il contratto è considerato atto di straordinaria amministrazione ed è necessario il consenso di entrambi. Nelle altre ipotesi, invece, anche il singolo coniuge può stipulare il mutuo, rispondendone personalmente.
Mutuo tra privati: come funzionano gli interessi?
A meno che le parti decidano in maniera diversa, il mutuo tra privati è un contratto oneroso, in forza del quale il mutuatario deve pagare al mutuante una controprestazione, normalmente rappresentata da interessi sulla somma o sulle cose mutuate.
Le parti possono tuttavia pattuire una controprestazione diversa come, ad esempio, un fare, un non fare, una partecipazione agli utili dell’impresa del mutuatario o dell’affare concluso da quest’ultimo oppure, ancora, dei proventi aleatori o straordinari. In ogni caso, vige il divieto di pattuire una controprestazione usuraria.
Nel mutuo di denaro, il mutuatario deve pagare gli interessi sulla somma di denaro prestata in funzione di un tasso percentuale fisso, variabile o anche misto. Le parti possono pattuire, entro determinati limiti, il saggio di tali interessi.
Gli interessi scaduti possono produrre, a loro volta, altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Gli interessi sulla somma capitale maturano, giorno per giorno, dalla consegna della somma mutuata fino al giorno previsto per la sua restituzione. Le parti possono deciderne il pagamento anticipato o posticipato in un’unica soluzione o il loro pagamento in rate annuali o mensili, anticipate o posticipate. Se nulla è previsto esplicitamente, se ne ammette il pagamento in rate annuali posticipate.
In caso di ritardato pagamento (o di inesatto adempimento), dal giorno stesso della costituzione in mora il mutuatario deve pagare gli interessi moratori che determinano una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno causato.
È legittimo ancorare il calcolo degli interessi alle fluttuazioni aleatorie di una valuta estera. La clausola relativa al rischio di cambio, per essere legittima, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l’importo delle rate di rimborso. In questo modo, il mutuatario sarà in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato.
Mutuo tra privati: a quanto ammonta il tasso di interesse?
Il tasso di interesse legale è fissato al 5% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Le parti possono pattuire per il mutuo tra privati un tasso superiore a quello legale a condizione che:
- l’accordo sia redatto in forma scritta e sia sottoscritto da entrambi i contraenti. In mancanza della forma scritta, gli interessi sono ridotti alla misura legale;
- sia determinato o determinabile mediante rinvio a elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri obiettivamente rilevabili che ne consentono la concreta qualificazione (ad esempio, richiamando il tasso Euribor o altro tasso di diffusa applicazione);
- non superi il limite oltre il quale scatta l’usura.
Mutuo tra privati: l’interesse ultralegale
L’interesse ultralegale pattuito nel contratto di mutuo tra privati si applica anche in caso di proroga del mutuo originario. Non può superare il tasso soglia determinato dalla legge relativamente a ciascuna tipologia di operazione. In particolare, il tasso si considera usuario se:
- supera il limite fissato nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e tenuto conto che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali;
- anche se inferiore al limite appena citato, risulta comunque sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, oppure all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
L’accordo che comporta un superamento del tasso soglia è nulla ma gli interessi corrispettivi, se inferiori al limite, restano dovuti.
Mutuo tra privati: come viene definito il tasso soglia?
Il tasso soglia del mutuo tra privati è calcolato prendendo a riferimento il tasso effettivo globale medio (Tegm) risultante dall’ultima rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia per conto del ministro dell’Economia e delle Finanze, maggiorato del 25% + 4 punti. La rilevazione è effettuata con decreto ministeriale ogni tre mesi.
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