Mutuo per ristrutturare casa: quali detrazioni?
L’agevolazione sugli interessi passivi e sui relativi oneri pagati per il finanziamento chiesto per far fronte ai lavori o alla costruzione di un immobile.
Mettere mano, come si suol dire, a un immobile comporta una spesa considerevole. Se il lavoro di ristrutturazione da fare è consistente, capita spesso che i risparmi non bastino e che sia necessario rivolgersi a una banca per chiedere un finanziamento. Un prestito, se la cifra non è troppo elevata oppure un mutuo, nel caso in cui si parli di un intervento importante. Un debito, però, sul quale c’è qualche agevolazione fiscale perché si può recuperare qualcosa dalle rate versate. In particolare, sul mutuo per ristrutturare casa, quali detrazioni sono previste?
La buona notizia è che i benefici non riguardano soltanto il finanziamento per la ristrutturazione ma anche quello per la costruzione dell’immobile. Vediamo come e a chi spetta la detrazione.
Mutuo ristrutturazione: in cosa consiste la detrazione?
Il Fisco garantisce una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori pagati per i mutui stipulati allo scopo di pagare la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale. E già qui c’è il primo vincolo: per «l’abitazione principale» e non per una seconda casa. Quindi, si parla di quella in cui c’è la dimora abituale.
Il beneficio consiste in una detrazione del 19% degli interessi pagati su un importo massimo di 2.582,25 euro.
L’agevolazione riguarda tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono compresi anche i lavori effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
Mutuo ristrutturazione: a chi spetta la detrazione?
La detrazione fiscale del 19% su interessi passivi e relativi oneri spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene con il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, in questo caso la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati dalla legge. In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
Mutuo ristrutturazione: i requisiti per la detrazione
Al fine di ottenere la detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo per la ristrutturazione, è necessario che il contribuente sia in possesso:
- delle quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
- della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.
È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale è cumulabile con quella:
- del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili;
- prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Mutuo ristrutturazione: quando si perde la detrazione?
Il diritto alla detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo per la ristrutturazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione di eventuali trasferimenti per motivi di lavoro.
Si perde l’agevolazione anche per la mancata destinazione ad abitazione principale dell’immobile entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della casa. In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito l’opera, a meno che sia stata concessa una proroga.
Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del mutuo o non sono stati ultimati nei termini previsti.
Poiché, come detto, la detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. Quindi se, per esempio, è stato chiesto un mutuo di 80.000 euro per la ristrutturazione della casa e sono stati effettivamente spesi «solo» 60.000 euro, sugli interessi passivi relativi ai restanti 20.000 euro non ci sarà la detrazione del 19%.
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