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Multe Ztl ripetute: come contestarle

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(@paolo-remer)
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I motivi di annullamento dei verbali di contravvenzione per ingressi reiterati, quando c’è buona fede e l’errore dell’automobilista è scusabile.

Le Ztl, zone a traffico limitato, sono una trappola per molti automobilisti che non si accorgono di superare un varco attivo, munito di telecamera, fino a quando non ricevono una salata multa. Il problema maggiore si verifica quando il transito in quella zona è abituale e ripetuto: quindi i verbali di contravvenzione si moltiplicano, fino a diventare, in alcuni casi, decine o centinaia. In realtà dal punto di vista dell’automobilista la trasgressione dovrebbe considerarsi unica, in quanto unico è il motivo che ha determinato il transito reiterato più volte e in numerose occasioni; ma nell’ottica del Comune le condotte di circolazione sono plurime e perciò le infrazioni vengono contestate tutte singolarmente, ciascuna con l’applicazione della relativa – e pesante – sanzione amministrativa, che attualmente va da un minimo di 83 a un massimo di 332 euro per ciascuna.

Facendo i conti, se le multe sono parecchie si può arrivare a migliaia di euro. Ti chiedi quindi come contestare le multe ripetute per Ztl: devi sapere che l’orientamento della giurisprudenza è favorevole all’annullamento dei verbali nei casi in cui si riesce a dimostrare che l’errore che ha determinato l’ingresso nella zona a traffico limitato è stato incolpevole e perciò è ingiusto sanzionare eccessivamente il responsabile.

Le infrazioni Ztl ripetute

L’art. 198 del Codice della strada stabilisce, in via generale, che quando con un’unica condotta vengono violate più norme di circolazione stradale si applica un’unica sanzione: quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Si realizza così un concorso di violazioni che determina un «cumulo giuridico», e non materiale, [1] delle multe irrogate, il cui ammontare complessivo non può oltrepassare questo tetto massimo.

Ma quando le violazioni sono commesse con condotte autonome diventano multiple. È proprio il caso del passaggio ripetuto nelle Ztl a bordo di un veicolo: chi entra nella zona riservata, esce e poi rientra – dallo stesso accesso o da un altro – più volte nella stessa giornata, verrà sanzionato tante volte quanti sono stati i passaggi registrati e avvenuti senza autorizzazione.

Le sanzioni cumulative

La Corte di Cassazione ha stabilito che questo cumulo di sanzioni è, di norma, legittimo, e, in particolare, ha affermato che: «nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l’automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella Ztl, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica» [2].

Multe Ztl ripetute: come annullarle

La Cassazione però di recente ha attenuato questo orientamento rigoroso, e in una successiva pronuncia [3] ha precisato che se le violazioni sono intercorse in un breve intervallo di tempo e sul medesimo percorso – dunque con diversi accessi compiuti nella stessa Ztl in periodi circoscritti e concentrati – c’è la possibilità di considerarle come un’unica trasgressione, applicando una sola multa.

L’apprezzamento del breve lasso di tempo spetterà al giudice di merito, che dovrà stabilire se è possibile configurare un’unica violazione oppure confermare i diversi verbali elevati dalla Polizia locale per ciascuna delle contravvenzioni autonome. In questa valutazione, gioca un ruolo molto importante la buona fede dell’automobilista, cioè il suo legittimo affidamento su determinate circostanze: la prova dovrà essere fornita caso per caso, ad esempio facendo leva sulla scarsa visibilità degli indicatori luminosi di segnalazione dei varchi, o di modifiche della viabilità recentemente intervenute e di cui non si era a conoscenza.

In un recente caso, il giudice di pace di Brindisi [4] richiamandosi a un orientamento del Tribunale di Bologna [5] ha annullato una serie di 37 verbali di contravvenzione elevati ad un fornitore che era entrato nella Ztl con un permesso scaduto e ha riconosciuto valida una sola contravvenzione, quella relativa alla prima infrazione. Si trattava di un caso in cui il proprietario del veicolo – un fornitore di generi alimentari che transitava in quella zona da 35 anni – non si era accorto che il varco di accesso alla Ztl era diventato funzionante e aveva omesso di rinnovare il permesso di accesso, pur avendone diritto.

Inoltre, il Comune non gli aveva comunicato che la precedente autorizzazione era scaduta di validità. Per questi motivi il giudice ha ritenuto la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e la presenza di un errore incolpevole del conducente; ciò ha consentito di annullare tutte le 36 contravvenzioni successive alla prima. «Il trasgressore non avrebbe certo reiterato la condotta se fosse stato sin da subito reso edotto che sarebbe stato multato se fosse nuovamente ripassato nella medesima zona», ha osservato il giudice in sentenza.

Tieni presente che la contestazione dell’avvenuto transito irregolare in una Ztl non è quasi mai immediata, ma avviene a distanza di tempo, dunque anche la possibilità per il trasgressore di far valere le proprie ragioni è differita. Perciò si può presentare un ricorso cumulativo contro tutte le multe pervenute, come è avvenuto nei casi che ti abbiamo illustrato.

Per approfondire i rimedi possibili in questi casi, leggi anche i seguenti articoli:

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Pubblicato : 24 Gennaio 2023 19:45