Multe estive: più tempo per fare ricorso
La sospensione feriale dei termini aumenta il tempo a disposizione per opporsi alla multa facendo ricorso al giudice; non opera invece per i procedimenti amministrativi, quindi davanti al Prefetto.
Si avvicina il periodo delle vacanze estive e vorresti stare tranquillo, almeno dalle contravvenzioni stradali: quelle già arrivate e quelle che potrebbero arrivare mentre sei fuori casa. Cosa succede se ti viene recapitata una multa mentre non ci sei e manchi per un mese o più? La troverai solo al tuo ritorno e temi che nel frattempo il termine utile per opporsi sia già scaduto. E cosa devi fare invece se hai già una multa in mano ed i termini per fare ricorso scadranno proprio in agosto?
Non preoccuparti e non rovinare le tue ferie con questi pensieri. La buona notizia è che per le multe estive c’è più tempo per fare ricorso: anche per quest’anno infatti è in arrivo la sospensione feriale dei termini, che opera automaticamente e “congela” i termini entro i quali proporre opposizione con ricorso al giudice di Pace. Le cose però funzionano diversamente per i ricorsi al Prefetto oppure se intendi effettuare il pagamento della sanzione. Vediamo subito come funziona questo istituto e quali possibilità offre.
Come impugnare una contravvenzione stradale
Quando ti arriva una multa per violazione delle norme di circolazione stradale hai diverse strade: il primo bivio è se pagarla oppure impugnarla.
Se vuoi pagare la multa devi farlo entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, per evitare che diventi esecutiva e scattino le ulteriori sanzioni (gli interessi sono salati, il 10% a semestre); invece pagandola entro i primi 5 giorni puoi beneficiare della riduzione del 30% sul minimo della sanzione edittale.
Se invece decidi di impugnarla devi sapere che esistono due diversi modi per opporsi: puoi fare ricorso al giudice di Pace oppure al Prefetto. Per il ricorso al giudice di Pace hai 30 giorni di tempo dalla notifica, per quello da proporre al Prefetto ci sono 60 giorni; in entrambi i casi il periodo utile inizia a decorrere dalla data della notifica.
Sospensione feriale dei termini per multe stradali
A questo punto entra in gioco la sospensione feriale dei termini: è un periodo dell’anno in cui i termini giurisdizionali vanno in stand by ed in pratica fa in modo che le scadenze processuali vengono posticipate di un mese (precisamente, 31 giorni).
Il periodo di sospensione comprende l’intero mese di agosto, dal 1 al 31, e copre anche i casi in cui il procedimento non sia ancora iniziato ma siano iniziati i termini per instaurarlo: è proprio il nostro caso, in cui ci accingiamo a proporre ricorso. Facciamo un paio di esempi per capire come opera la sospensione feriale dei termini in relazione ai ricorsi per multe stradali.
Se hai ricevuto una multa il 18 luglio – prima dell’inizio della sospensione feriale – il tuo termine utile per impugnarla non scadrà il 18 agosto bensì il 17 settembre: il conteggio si interrompe durante il mese di agosto.
Se la notifica della multa ti è pervenuta il 10 agosto – quindi durante la sospensione feriale già in corso – il termine di impugnazione scadrà il 30 settembre, anziché il 10 settembre, perché durante agosto il conteggio dei giorni è fermo.
In poche parole, la sospensione feriale “congela” i termini utili per proporre ricorso contro la multa sia quando essi andrebbero a scadere nel mese di agosto, sia quando erano incominciati a decorrere prima ma non erano ancora completamente maturati: l’effetto pratico è sempre un differimento della data di scadenza finale.
Quando la sospensione feriale non opera
Attenzione: lo slittamento dei termini dovuto alla sospensione feriale riguarda solo i termini processuali, e ciò significa che comprende solo i ricorsi giurisdizionali – come appunto quello presentato al giudice di Pace – ma non anche quelli amministrativi, quindi i termini per presentare il ricorso al Prefetto – che è un’autorità amministrativa, non un organo giudiziario – non vengono sospesi durante il mese di agosto, e continuano a decorrere normalmente.
D’altronde, come abbiamo visto, il ricorso al Prefetto ha un termine di presentazione più lungo: 60 giorni, anziché i soli 30 previsti per impugnare la multa davanti al giudice di Pace. La stessa cosa vale se hai deciso di pagare: il tempo utile per effettuare il versamento in misura normale, entro i 60 giorni, o in misura ridotta, entro i primi 5 giorni, non viene prolungato. Perciò in questi casi se il termine di pagamento scade ad agosto la sospensione feriale dei termini non opera, e non c’è nessuna proroga.
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