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Multa per mancato rispetto segnale lavori in corso

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(@paolo-remer)
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Quali sanzioni per chi non rispetta i divieti e le limitazioni di circolazione stabiliti negli appositi cartelli su strade e autostrade; quando c’è anche la sospensione della patente; come fare ricorso.

Le strade italiane di ogni tipo sono “infestate” da cantieri diurni e notturni. Essi, con i rallentamenti e gli incolonnamenti che creano, provocano disagi alla circolazione e mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti. Il problema è accentuato dai molteplici lavori che non riguardano soltanto la manutenzione stradale in senso stretto, ma anche l’installazione, o la riparazione di cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni dell’acqua e del gas.

Qualche lettore ci chiede come funziona la multa per mancato rispetto del segnale di lavori in corso. In questo articolo ti spiegheremo quando è prevista, quali sono le condizioni di applicabilità e a quanto ammonta. Ti diremo anche come fare ricorso.

Segnaletica di cantiere stradale: come deve essere

La segnaletica di cantiere deve essere sempre esposta in maniera visibile in modo da avvertire tutti coloro che percorrono la strada della presenza di lavori e degli eventuali restringimenti di viabilità o deviazioni di percorso.

L’articolo 21 del Codice della strada stabilisce che:

  • senza preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario, concessionario o gestore del tratto di strada interessato dai lavori è vietato aprire cantieri stradali, anche temporanei, o eseguire opere e installare depositi di materiali;
  • chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni «deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte» e deve anche provvedere a rendere visibile – di giorno e di notte – il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Il Regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce le norme relative a:

  • modalità e mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri;
  • accorgimenti per realizzare la visibilità, diurna e notturna, del personale addetto ai lavori;
  • disciplina di regolazione del traffico, veicolare e pedonale;
  • disposizioni sullo svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

Va precisato che, a norma dell’articolo 26, comma 3, del Codice della strada, la competenza ad autorizzare i lavori nei tratti di strade statali, regionali o provinciali che passano all’interno di centri abitati con popolazione inferiore ai 10mila abitanti appartiene al Comune, previo nulla osta rilasciato dall’Ente proprietario della strada.

Sanzione per violazione della normativa sui cantieri stradali

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 21, comma 4, del Codice della strada a carico di chi viola le disposizioni che abbiamo riportato nel paragrafo precedente, o quelle del Regolamento di attuazione, o le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti compententi per l’apertura dei cantieri stradali va da un minimo di 866 euro a 3.464 euro.

Questa sanzione è destinata a colpire non gli utenti della strada, bensì coloro che, a vario titolo, sono tenuti a rispettare le disposizioni che abbiamo elencato, quindi soprattutto le imprese private che eseguono lavori sulla sede stradale o anche nelle sue immediate pertinenze, come i marciapiedi e le banchine, nonché sulle fasce di rispetto circostanti e sulle aree di visibilità (secondo le definizioni date a queste componenti dall’articolo 3 del Codice della strada).

La stessa norma del Codice della strada (articolo 21 comma 5), prevede, in caso di violazione delle suddette disposizioni, la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese. Il caso tipico è quello di una ditta che ha aperto un cantiere senza autorizzazione o non ha rispettato le prescrizioni, ad esempio eccedendo le dimensioni di ingombro consentite e così occupando indebitamente una porzione di via pubblica.

Multa per violazione del segnale di lavori in corso

Il conducente che non rispetta la segnaletica stradale di lavori in corso incorre nella sanzione prevista a livello generale dall’articolo 146 del Codice della strada, che va da 42 a 173 euro.

Tale sanzione si applica nei casi di inosservanza delle prescrizioni non soggette ad altri specifici divieti, come ad esempio l’eccesso di velocità, il passaggio con il semaforo rosso o la percorrenza di tratti non consentiti in quanto chiusi alla circolazione veicolare.

In particolare, se il conducente passa con il semaforo rosso – sono frequenti i semafori di cantiere che impongono la circolazione alternata – la sanzione va da un minimo di 167 euro a un massimo di 665 euro. La stessa multa è stata estesa, dal 2021, a chi con la sua condotta di guida pone in pericolo la sicurezza dei pedoni (articolo 191, comma 4, del Codice della strada).

Se c’è recidiva, ossia se la violazione viene ripetuta almeno due volte nel biennio, è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Va evidenziato che, ai sensi dell’articolo 6 del Codice della strada, il prefetto (o il concessionario, per le autostrade) può limitare o vietare la circolazione stradale fuori dai centri abitati in determinati tratti, giorni e orari (nei centri abitati tali provvedimenti sono adottati dal Comune), e in tal caso ai trasgressori si applica la sanzione pecuniaria da 173 a 694 euro; per i veicoli adibiti al trasporto di cose la multa è più elevata e va da 430 a 1.731 euro, più la sospensione della patente e della carta di circolazione fino a 4 mesi.

Rimangono ferme, in aggiunta a quelle sopra descritte, le consuete sanzioni previste per gli eccessi di velocità, rilevabili anche mediante le apparecchiature elettroniche, come gli autovelox, i tutor ed i telelaser.

Come contestare una multa per mancato rispetto della segnaletica

Si può contestare la sanzione applicata per il mancato rispetto della segnaletica di lavori in corso presentando un ricorso, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, al giudice di pace territorialmente competente, oppure, entro 60 giorni, al prefetto del luogo.

L’opposizione, per essere accoglibile, dovrà essere motivata e dunque bisogna esporre le specifiche ragioni che potrebbero portare all’annullamento del verbale: ad esempio, si potrà contestare un vizio di contenuto dell’atto (come la mancanza della data, dell’ora o del luogo preciso dell’infrazione, o un errore nella rilevazione della targa) oppure di forma del verbale (che deve essere notificato entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione), o un motivo sostanziale, come la mancanza, l’irregolarità o la non visibilità della segnaletica di cantiere.

 
Pubblicato : 5 Settembre 2024 12:45