Multa non valida per vizio di forma
Errori nel verbale notificato a casa: quando danno la possibilità di non pagare la sanzione? Cosa bisogna fare?
Quasi tutti gli automobilisti, quando arriva una multa a casa, guardano sul verbale tre cose (non necessariamente in quest’ordine): dove l’hanno presa, per quale motivo sono stati sanzionati e quanto devono pagare (spesso questa è la prima informazione che si cerca). In pochi leggono con attenzione il resto del verbale. Eppure, è tra le righe di quella lettera con cui si contesta l’infrazione e si comunicano gi estremi per il pagamento che si può nascondere la salvezza dell’automobilista: un dato mancante, una frase incompleta che rendono il verbale inefficace. Quali sono i casi di multa non valida per vizio di forma?
Occorre stare attenti, però, perché non tutti i vizi di forma, cioè gli eventuali errori contenuti in una contestazione della violazione del Codice della strada, sono in grado di annullare il verbale. Vediamo, a questo punto, quando va pagata la multa e quando, invece, possiamo risparmiarci la sanzione.
Multe: i vizi di forma più diffusi
Chi redige e invia un verbale di contestazione di un’infrazione al Codice della strada, di solito, ce la mette tutta ma, come tutti gli esseri umani, può anche sbagliare. Il problema (per chi dovrebbe incassare i soldi della sanzione) è che se l’automobilista si accorge di quell’errore può «contestare la contestazione», cioè può far leva su quel vizio di forma per non pagare la multa.
Capita, ad esempio, che un verbale venga notificato in ritardo. Chi si occupa di inviarlo lo deve fare – come specifica il Codice [1] – entro 90 giorni dall’accertamento, oppure entro 360 giorni nel caso in cui la multa arrivi dall’estero. Se questi tempi non vengono rispettati, la notifica non è valida e la multa non si paga.
Così come può succedere che il verbale stesso contenga degli errori come, ad esempio:
- le generalità del conducente sono sbagliate;
- la data e l’ora in cui è stata commessa la violazione sono riportate in modo errato;
- il tipo di veicolo o il numero della targa riportati nel verbale non sono corretti;
- manca l’esposizione dei fatti, cioè non c’è scritto che cosa ha fatto di sbagliato il conducente;
- mancano o non sono corrette le informazioni che riguardano l’autorità competente a cui presentare ricorso contro la multa, i motivi del mancato fermo (cioè della contestazione immediata) e l‘obbligo di comunicare i dati del conducente;
- la norma che si dice di avere violato è sbagliata;
- manca l’importo da pagare;
- l’automobilista non è informato della possibilità di fruire dello sconto del 30% sull’importo della multa se la paga entro cinque giorni dalla data di notifica;
- l’infrazione contestata e le caratteristiche del tratto della strada sono incoerenti (ad esempio, una multa ricevuta per aver guidato a 70 km/h in un tratto in cui si può circolare fino a 90 km/h).
Tutti gli errori sopra elencati non rendono in automatico la multa non valida: dovrà essere il Giudice di Pace ad accertare che, a causa di uno di quei vizi di forma siano stati lesi i diritti dell’automobilista.
Multe: quando sono valide nonostante il vizio di forma
Come si diceva all’inizio, non tutti i vizi di forma riportati nei verbali rendono non valida la multa. La sanzione va pagata, infatti, quando ci sono degli errori o informazioni carenti che vengono compensati da altri dettagli contenuti nel verbale.
Ad esempio, può essere considerato un vizio di forma che non intacca la validità della multa la mancata indicazione della data di nascita del trasgressore, nel caso in cui il verbale riporti nome, cognome e altre informazioni in grado di consentire la corretta identificazione del conducente. Così come la multa è da pagare anche quando il verbale riporta il tipo di veicolo ed il numero di targa ma non il colore o il modello.
In linea generale, dunque, il verbale rende la multa valida quando è comprendibile dall’uomo medio, cioè quando il contenuto è chiaro nonostante il vizio di forma e l’errore è facilmente rilevabile.
Multa: il ricorso contro il verbale non valido
Nel caso in cui l’automobilista che riceve il verbale per un’infrazione al Codice della strada si accorga di uno dei vizi di forma sopra elencati, può fare tre cose.
La prima opzione che si può scegliere è quella dell’autotutela. Consiste nel contestare il verbale direttamente presso l’ente che lo ha redatto e che ha la facoltà di annullarlo direttamente. Non esiste un termine preciso entro il quale farlo, ma ovviamente prima lo si contesta e prima ci si toglie il pensiero.
L’automobilista può anche presentare ricorso al prefetto, in caso di un vizio di forma che non richiede una valutazione nel merito. In questo caso, bisogna muoversi entro 60 giorni dalla notifica del verbale inviandolo per raccomandata a/r (conviene sempre tenersene una copia, non si sa mai). La risposta del prefetto deve arrivare entro 120 giorni.
L‘ultima possibilità di agire contro il verbale che presenta un vizio di forma è quella del Giudice di Pace. L’automobilista potrà presentare ricorso entro 30 giorni direttamente o dopo avere ottenuto il parere negativo del prefetto. Il ricorso va depositato presso la cancelleria del giudice o tramite raccomandata a/r. Solo per il ricorso al Giudice di Pace sarà necessario sostenere dei costi, tra contributo unificato e marca da bollo, il cui importo varia a seconda dell’entità della multa.
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