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Motociclista cade sul brecciolino: chi paga?

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(@paolo-remer)
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Chi è responsabile per i danni provocati dalla presenza di ghiaia, sabbia o pietrisco sull’asfalto, che fa sbandare le moto?

Le strade italiane non brillano certo per pulizia: le carreggiate destinate alla circolazione sono piene di insidie, come le sterpaglie e le foglie, la ghiaia, i rifiuti, montagnole di terra o di sabbia, altri detriti di risulta, ed anche il pericolosissimo brecciolino, che è il principale nemico per chi guida un veicolo a due ruote. Specialmente in curva, la presenza di questa ghiaia sottile, o pietrisco minuto – a volte impercettibile perché per colore non si distingue bene dal manto stradale – può far sbandare il ciclomotore, la Vespa o la moto, e provocare violente cadute, che possono avere conseguenze molto gravi per il malcapitato conducente.

Così ci si pone la domanda: se un motociclista cade sul brecciolino, chi paga? Stiamo parlando di incidenti autonomi, e non dovuti ad uno scontro con un altro mezzo o ad una turbativa provocata da altri utenti della strada; quindi in questi casi non opera la copertura assicurativa Rc Auto del veicolo responsabile del sinistro.

Bisogna allora rivolgersi all’Ente proprietario o gestore del tratto di strada interessato, che è responsabile per legge dei danni provocati dalle cose che ha in custodia: tra queste cose sono compresi anche i materiali inerti, come il brecciolino che non dovrebbe esserci ed invece è presente sull’asfalto, e diventa fonte di un pericolo che il custode avrebbe dovuto prevenire e rimuovere.

Ad esempio, applicando in concreto quanto ti abbiamo appena detto in sintesi, una recente sentenza del tribunale di Avezzano [1] ha riconosciuto la responsabilità del Comune per un incidente accaduto ad un motociclista caduto sul brecciolino, che era rimasto lì sull’asfalto come residuo non rimosso dopo alcuni lavori pubblici di manutenzione del manto stradale. Il sinistro era accaduto in tarda serata e in una curva: il centauro aveva perso il controllo dello scooter ed era caduto a terra, riportando lesioni personali lievi – le cosiddette “micropermanenti” – per le quali è stato debitamente risarcito. Non è una sentenza isolata e fuori dal coro: si tratta, invece, di un principio consolidato in giurisprudenza.

Caduta sul brecciolino: responsabilità dell’Ente custode della strada

Ogni Ente proprietario o gestore delle strade italiane (l’Anas per le strade statali, la Provincia per quelle provinciali, il Comune per i tratti comunali), ha un obbligo di custodia sancito dall’art. 2051 del Codice civile: è questa la norma che fonda la responsabilità risarcitoria anche per le cadute di motoveicoli sul brecciolino.

Il dovere di custodia richiede di sorvegliare e mantenere la strada in condizioni di sicurezza, adeguate alla percorribilità dei vari tipi di veicoli: e quelli a due ruote sono connotati da una minore stabilità, che richiede, pertanto, una manutenzione più intensa ed una pulizia costante, proprio per evitare la presenza di ostacoli e insidie, come appunto il brecciolino o materiali simili (ghiaia, sassi, ecc.) che possono provocare facilmente incidenti.

La responsabilità dell’Ente custode della strada per tutti i danni che essa può arrecare è di natura oggettiva e può essere esclusa soltanto quando l’Ente interessato riesce a dimostrare il cosiddetto «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, che in quanto tale non può essere attribuito a colpa o incuria del custode.

Come chiedere risarcimento per caduta sul brecciolino

Abbiamo visto che la responsabilità dell’Ente custode per i danni cagionati da cadute sul brecciolino ed altri eventi simili si presume fino a prova contraria, che tocca al custode fornire. Il danneggiato, invece, per chiedere il risarcimento per caduta sul brecciolino dovrà dimostrare l’accaduto, e quindi descrivere – possibilmente con fotografie, filmati e testimonianze, specialmente se non sono intervenute le forze dell’ordine sulla scena del sinistro – lo stato dei luoghi e la dinamica di verificazione. Inoltre, per avere diritto al ristoro dei danni patiti, il conducente infortunato dovrà documentare con i certificati medici le lesioni che ha riportato in conseguenza della caduta, e con i preventivi e le fatture i danni meccanici per la riparazione della moto.

Nella vicenda che abbiamo menzionato, per i giudici del tribunale di Avezzano è stato decisivo un testimone che ha confermato la ricostruzione fornita dal motociclista danneggiato, dichiarando che effettivamente l’asfalto, nella curva dove lo scooter aveva sbandato, era ricoperto da brecciolino. Dal canto suo, il Comune convenuto in giudizio non è riuscito a dimostrare che era intervenuto un fattore esterno, e dunque l’esistenza di un caso fortuito.

I giudici hanno ribadito il principio secondo cui l’art. 2051 del Codice civile consente al danneggiato di provare solo il «nesso di causalità» tra la cosa (mal)custodita – nel nostro caso, la strada su cui era presente il brecciolino – e l’evento diventato fonte di danno – le lesioni subite dal conducente del ciclomotore caduto. Una volta fornita questa prova, l’Ente responsabile della custodia può evitare il risarcimento soltanto se riesce a dimostrare che si è verificato un caso fortuito, esorbitante dai propri obblighi di custodia. Anche la Corte di Cassazione [2] afferma che il custode della strada, per esimersi dalla responsabilità risarcitoria, è tenuto a «dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto».

Quando il risarcimento è ridotto per colpa del motociclista

Nella nozione di caso fortuito che abbiamo esaminato può rientrare, talvolta, anche la condotta imprudente del motociclista stesso, come quando, ad esempio, percorreva la strada ad una velocità eccessiva e non commisurata alle concrete condizioni di visibilità e di traffico. In tali casi il risarcimento dei danni sarà ridotto, perché la condotta del conducente costituisce una concausa dell’incidente.

A tal proposito la Cassazione [3] ha recentemente affermato (in una vicenda riguardante un pedone caduto in una buca, ma il principio è estensibile anche ai conducenti di veicoli che sbandano sul brecciolino) che il risarcimento può essere proporzionalmente diminuito – e nei casi estremi escluso totalmente – per il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 del Codice civile, relativamente ai «danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza», cioè guidando con maggiore attenzione e prudenza.

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Pubblicato : 30 Dicembre 2022 11:30