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Monopattino elettrico: dove parcheggiarlo in condominio?

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(@mariano-acquaviva)
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Dove possono essere lasciati in sosta i veicoli dei singoli condòmini? Si può parcheggiare un monopattino nelle scale, sul pianerottolo oppure nell’atrio?

L’utilizzo del monopattino è diventato sempre più frequente, soprattutto nelle grandi città in cui spostarsi con i classici mezzi, privati e pubblici, è diventato davvero difficile. Per molte persone, quindi, il monopattino, sia classico che spinto grazie alla propulsione derivante dall’applicazione un motore elettrico, è diventato in tutto e per tutto il sostituto dell’auto, soprattutto per percorrere brevi tragitti.

Anche il monopattino, però, necessita di cura e di attenzione e, quando non si utilizza, va adeguatamente custodito. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: in condominio, dove si può parcheggiare il monopattino elettrico? Approfondiamo questo argomento?

Dove si può parcheggiare in condominio?

In condominio è possibile parcheggiare nell’area appositamente adibita alla sosta dei veicoli.

Qualora quest’ultima dovesse mancare, si può parcheggiare la propria auto in qualsiasi altra parte comune, purché non se ne alteri la destinazione d’uso e si consenta anche agli altri di fare lo stesso.

Ad esempio, è consueto parcheggiare nel cortile del condominio oppure nello slargo antistante il portone d’ingresso, ove vi sia spazio adeguato a mettere in sosta le vetture.

Si può parcheggiare anche lungo il viale condominiale, purché non sia impedito il passaggio degli altri mezzi.

Non è invece possibile parcheggiare nel giardino, in quanto si tratta di un’area la cui destinazione è assolutamente incompatibile con la sosta.

Allo stesso modo, non è possibile parcheggiare in maniera tale da impedire ai condòmini di raggiungere le proprie unità immobiliari.

Ad esempio, non si può parcheggiare la propria auto davanti al box auto privato oppure al portone d’ingresso, in modo da precludere l’accesso.

Dove si può parcheggiare il monopattino elettrico?

I monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette tradizionali e a quelle a pedalata assistita.

Ciò significa che i monopattini possono sostare esclusivamente:

  • negli stalli di sosta dedicati;
  • nelle aree destinate al parcheggio di bici e moto;
  • lungo il margine della strada, dove non sia espressamente vietato.

I monopattini non possono invece essere parcheggiati sul marciapiede né in posizione che generi intralcio alla circolazione di pedoni e altri veicoli.

Condominio: dove si può parcheggiare il monopattino elettrico?

Chi non ritiene di poterlo custodire in casa, può parcheggiare il proprio monopattino elettrico seguendo le regole che abbiamo visto per la sosta delle vetture, cioè nelle aree a ciò adibite oppure in qualsiasi altra parte comune, purché il mezzo non costituisca intralcio.

Il monopattino elettrico, inoltre, può essere parcheggiato nelle aree destinate specificamente alle biciclette e alle moto, ovvero nelle apposite rastrelliere.

Si può lasciare il monopattino nelle scale o nell’androne?

È possibile lasciare il monopattino elettrico nelle scale, sul pianerottolo oppure nell’atrio, ma solo in maniera temporanea, non essendo luoghi destinati alla sosta di veicoli.

Per la precisione, non è possibile ingombrare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l’occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell’area come vorrebbero.

In pratica, l’uso della cosa comune deve permettere ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.

Da quanto detto si evince che non è possibile lasciare il monopattino elettrico nell’androne condominiale, nelle scale o sul pianerottolo se è di intralcio agli altri, trattandosi di luoghi adibiti al passaggio delle persone per accedere agli alloggi.

È invece possibile che un monopattino sia lasciato per poco tempo per via dell’immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire atrio e scale a parcheggio abituale di monopattini.

Il regolamento e l’assemblea potrebbero tuttavia stabilire regole più severe, vietando che le aree comuni siano sempre liberi da cose e oggetti di proprietà privata.

In assenza di un divieto esplicito, lasciare i monopattini nell’androne o nelle scale è lecito se non si crea intralcio al passaggio degli altri condòmini.

 
Pubblicato : 10 Dicembre 2023 07:45