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Molestie: quando c’è violenza sessuale?

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(@mariano-acquaviva)
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In quali casi è reato molestare una persona? Quali sono le caratteristiche della violenza sessuale? Quando c’è disturbo alle persone?

Per commettere il reato di violenza sessuale è sufficiente compiere qualsiasi condotta invasiva dell’intimità altrui. Questa affermazione deriva dal fatto che la legge punisce ogni tipo di atto sessuale, come tale dovendosi intendere quello che coinvolge una delle zone erogene della persona offesa. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: quando le molestie integrano violenza sessuale?

La domanda trae spunto dalla possibile confusione che può crearsi quando si parla di molestie sessuali: come diremo, infatti, la legge non conosce questo tipo di reato, riferendosi alle “molestie” in casi totalmente differenti di disturbo arrecato in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Approfondiamo la questione.

Quando c’è violenza sessuale?

Come anticipato, il reato di stupro si configura quando la vittima ha subito oppure è stata costretta a compiere atti sessuali [1].

Sono tali quelli che coinvolgono le zone erogene della persona offesa, come ad esempio le labbra, le cosce, il seno, il sedere, il collo, ecc.

Una parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che possa esserci violenza anche quando la zona del corpo della vittima “attinta” dal reo non sia propriamente erogena ma, comunque, in grado di appagare la libidine dell’agente.

Secondo questa teoria, quindi, ci potrebbe essere reato anche se si accarezza la guancia o il polso della vittima, se ciò costituiscono “oggetto del desiderio” del reo.

Secondo il criterio soggettivo, quindi, si commette violenza sessuale anche quando la parte del corpo oggetto di attenzioni non può essere definita erogena, ma il comportamento del soggetto è comunque inequivocabilmente teso a raggiungere un piacere sessuale.

Questa tesi, tuttavia, non convince appieno, in quanto vi sarebbe il rischio di incriminare soggetti che, a causa di perversioni o patologie mentali, traggono piacere sessuale compiendo azioni (solitamente) innocue, come ad esempio prendendo la mano di un’altra persona oppure accarezzandole la punta dei capelli.

Cos’è il reato di molestia?

Come anticipato in premessa, dal punto di vista giuridico la molestia è un reato del tutto differente rispetto alla violenza sessuale.

Per la precisione, il reato di molestia o di disturbo alle persone punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero tramite telefono, per petulanza o biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo [2].

Questo tipo di reato, decisamente meno grave, punisce chi, mediante condotte solitamente reiterate, si intromette nella vita quotidiana di una persona arrecandole un particolare fastidio.

Perché possa scattare il reato occorre però che il fatto sia avvenuto in pubblico (per strada, ad esempio) oppure in un luogo aperto al pubblico (bar, pub, ristorante, cinema, ecc.), ovvero per telefono: è il classico caso di chi tempesta di telefonate un’altra persona.

Inoltre, per aversi reato occorre che il “movente”, cioè la spinta soggettiva ad arrecare disturbo, derivi da motivi futili, non meritevole di tutela.

È il classico caso dello spasimante che corteggia in pubblico la donna che lo ha già rifiutato più volte.

Molestie sessuali: che reato sono?

Con il generico termine di “molestia sessuale” ci si riferisce solitamente a tutti quegli atti che coinvolgono una zona intima di una persona ma che, al tempo stesso, non costituiscono un rapporto. Si pensi al classico palpeggiamento o alla “mano morta”.

Come detto in precedenza, tuttavia, gli atti sessuali costituiscono sempre il reato di violenza. In altre parole, non esiste il reato di molestia sessuale ma solo quello di violenza.

Ciò significa che, quella che comunemente viene chiamata “molestia sessuale” per distinguerla da una violenza intesa come congiunzione carnale forzata, è in realtà, per la legge, una violenza sessuale in piena regola.

Molestie e violenza: differenza

Non ci possono quindi essere dubbi sulla differenza tra violenza e molestia:

  • la violenza sessuale è un reato gravissimo, punito con la reclusione fino a dodici anni, che comporta necessariamente il compimento di atti sessuali imposti alla vittima;
  • la molestia (o disturbo alle persone) è una contravvenzione punita solo con un’ammenda o, al massimo, con l’arresto sino a sei mesi. Non presuppone il compimento di alcun atto sessuale ma solo la reiterazione di condotte, per lo più commesse in pubblico (oppure col telefono), che possano arrecare fastidio alla vittima.
 
Pubblicato : 14 Dicembre 2023 18:18