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Modifica unilaterale del contratto: quando è consentita?

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(@paolo-remer)
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Quando l’operatore può variare le condizioni del rapporto e cosa può fare per tutelarsi il consumatore che riceve una comunicazione in tal senso dalla sua banca o società fornitrice.

Chiunque ha un conto corrente bancario, un mutuo, un abbonamento ad un operatore telefonico o una fornitura di luce e gas sa bene che le condizioni prestabilite al momento della sottoscrizione del contratto non sono fisse per sempre, ma possono variare nel corso del tempo. Gli adeguamenti di tariffe, commissioni ed oneri sono all’ordine del giorno, ed i consumatori vengono avvisati con una semplice comunicazione. Ma quando è consentita una modifica unilaterale del contratto?

Di regola, il contratto ha forza di legge tra le parti, e perciò le pattuizioni devono essere prestabilite, con particolare riferimento alle reciproche prestazioni e al conseguente impegno di spesa per chi, come consumatore, acquista prodotti e servizi di cui usufruirà per parecchio tempo. Ma proprio nei contratti di durata – come quelli somministrazione di energia o di servizi di telefonia e connettività internet, o quelli bancari, finanziari ed assicurativi – è consentita, a determinate condizioni, la variazione di alcune condizioni contrattuali da parte dell’operatore.

Vediamo come questo deve avvenire e cosa succede in caso di violazione del divieto. Le modifiche unilaterali, infatti, non possono avvenire a piacimento: sono consentite solo nel rispetto di precise condizioni di legge e richiedono specifici adempimenti informativi, altrimenti sono inefficaci.

Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie

La legge [1] stabilisce, innanzitutto, che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi «le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza». Ecco perché di regola tutti i contratti di fornitura o di prestazioni durevoli, stipulati tra una “parte forte”, quale è per definizione un’impresa commerciale, finanziaria o assicurativa, e un soggetto debole, come un consumatore privato, vengono stipulati per iscritto, e con allegati corposi fascicoli informativi contenenti tutte le clausole e condizioni.

Ma le clausole vessatorie (sono tali quelle che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, o prevedono a carico del consumatore limitazioni, decadenze, tacite proroghe o rinnovi) non sono mai efficaci se non sono state specificamente approvate per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto o, talvolta, successivamente.

Modifiche unilaterali dei contratti 

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la clientela possono essere modificati, durante il periodo in cui il rapporto ha esecuzione, anche su iniziativa unilaterale dell’istituto di credito [2]. Per poter applicare una modifica unilaterale dei contratti bancari e finanziari è indispensabile inviare alla clientela una comunicazione preventiva, per illustrare il contenuto delle modifiche e la data della loro entrata in vigore; fino a quel momento la comunicazione ha valore di proposta e può essere respinta dal consumatore.

Regole analoghe valgono per gli altri tipi di contratti di durata e somministrazione in cui è parte un consumatore, come la fornitura di energia elettrica o di gas e di servizi di telefonia e connettività internet, con l’importante differenza che le condizioni non possono essere variate, in caso di tariffe predeterminate o bloccate, sino alla scadenza prevista. Attualmente il Decreto Aiuti ha bloccato per legge le modifiche unilaterali del prezzo dell’energia – quindi delle tariffe luce e gas – fino al 30 aprile 2023.

Bisogna aggiungere che in tutti questi casi il cliente, se non vuole aderire alla modifica delle condizioni, può cambiare operatore e fornitore, liberamente e a costo zero; per i contratti bancari la normativa è più articolata perché tiene conto dei rapporti instaurati ed in essere, come i mutui in corso di rimborso ed i depositi finanziari detenuti presso gli istituti di credito, quindi ti forniamo di seguito le opportune precisazioni.

Quando e come si possono cambiare le condizioni contrattuali

Ecco le condizioni in base alle quali la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è ammessa ed acquisisce validità ed efficacia:

  • la facoltà di modifica unilaterale deve essere espressamente prevista nel contratto inizialmente stipulato, e deve essere stata specificamente approvata dal cliente, altrimenti ogni possibilità di apportare variazioni alle condizioni prestabilite è vietata in partenza;
  • la comunicazione con le modifiche proposte deve essere inviata al cliente (in forma scritta o con altre modalità preapprovate: ad esempio mediante e-mail o con messaggio telefonico o sull’app dedicata all’uso dei servizi) con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore, altrimenti è inefficace;
  • l’informativa deve evidenziare in modo esplicito la dicitura «Proposta di modifica unilaterale del contratto» o una  formulazione equivalente, in modo da avvertire chiaramente di cosa si tratta (evitando, ad esempio, che venga scambiata con un messaggio pubblicitario o una nuova offerta);
  • le proposte di modifica devono essere giustificate, e pertanto l’operatore deve sempre indicare il motivo della variazione proposta, nella sua comunicazione alla clientela (ad esempio, l’aumento dei tassi di inflazione o del costo dell’energia, del denaro e delle materie prime).

Nei contratti di mutuo o finanziamento stipulati da una banca o una società finanziaria con un consumatore o una micro-impresa non è possibile modificare in modo unilaterale i tassi di interesse rispetto alle condizioni prestabilite al momento della sottoscrizione (ad esempio, nei mutui a tasso variabile agganciati a determinati indici); negli altri casi la modifica può essere operata solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto.

Cosa fare se viene applicata una variazione contrattuale

Il cliente che riceve o subisce una proposta di modifica unilaterale ha la possibilità di recedere dal contratto, gratuitamente e senza spese, entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche. In assenza di una comunicazione di recesso, invece, le modifiche contrattuali unilaterali si intendono automaticamente approvate e producono effetti a partire dalla data indicata nella comunicazione informativa: da quel momento si applicheranno le condizioni proposte, che diventeranno parte integrante del contratto.

Quando il cliente rileva il mancato rispetto delle regole in materia di modifica unilaterale dei contratti che abbiamo descritto, può presentare reclamo all’operatore, anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche e gli altri intermediari finanziari devono fornire risposta al reclamante entro 30 giorni; in caso di risposta mancata, o comunque incompleta e insoddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario): è un’organismo istituito appositamente per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia [3]. In alternativa, potrà instaurare una ordinaria causa civile. Per le contestazioni sulle variazioni delle condizioni di fornitura dei servizi di energia, luce e gas esiste un apposito servizio di conciliazione presso l’Arera (l’Autorità di regolazione del settore), sul sito http://www.sportelloperilconsumatore.it/ o al contact center raggiungibile dal numero verde 800 166 654.

 
Pubblicato : 31 Agosto 2023 09:45