Modifica dell’assegno di divorzio se muta il reddito dell’ex coniuge
La determinazione dell’assegno divorzile ha come presupposto la verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ed il raffronto tra le rispettive possibilità economiche.
Se diminuisce il reddito del coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex, a prescindere dalle ragioni per cui avviene tale decremento, questi può agire per ottenere, dal giudice, una revisione dell’ammontare di tale contributo mensile. Il coniuge può quindi chiedere al tribunale competente la modifica dell’assegno di divorzio se muta il reddito dell’ex coniuge beneficiario che acquisisce la possibilità di mantenersi autonomamente. Allo stesso modo la richiesta di revisione dell’assegno può essere presentata nell’ipotesi in cui si deteriori la condizione reddituale del coniuge obbligato.
Assegno divorzile: quando spetta
Con la sentenza che sancisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), il giudice può ordinare che il coniuge economicamente “più forte” corrisponda all’altro coniuge, privo dei mezzi di sostentamento, un assegno divorzile periodico o da versarsi in unica soluzione. Il diritto all’assegno divorzile non è automatico, ma presuppone la necessità di supporto alimentare al coniuge economicamente più debole. Più precisamente il coniuge ha diritto all’assegno divorzile se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (per esempio perchè non è più in età lavorativa).
Il tribunale deve, inoltre, valutare:
- le condizioni dei coniugi
- le ragioni della decisione
- il contributo personale ed economico che ciascun coniuge ha dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro e del patrimonio comune (si pensi al caso del coniuge che ha sacrificato la propria carriera per dedicarsi alla famiglia o che abbia creato condizioni da arricchire anche l’ex coniuge)
- il reddito di entrambi i coniugi
Tutti gli elementi sopra elencati devono essere valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Assegno divorzile: che funzione ha
Come ha chiarito in più occasioni la giurisprudenza più recente, l’assegno divorzile non ha assolutamente la funzione di garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita condotto durante il matrimonio. A differenza dell’assegno di mantenimento, quello divorzile ha finalità assistenziale oltre che perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. Esso consiste in un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del coniuge più debole sulla base di un parametro astratto, bensì in base ad un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice dell’assegno non è quella di ricostituire il tenore di vita endoconiugale, ma di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi [1].
Assegno divorzile: cosa accade se il reddito cambia
Nessuno può prendere in autonomia la decisione di auto ridursi l’importo del mantenimento da versare al beneficiario, ma deve sempre ricorrere prima al giudice affinché, con un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, rettifichi l’importo originariamente determinato in sede di divorzio (o anche di precedente procedimento di modifica). Le situazioni che possono dar vita a una rettifica degli importi di mantenimento possono essere collegate [2]:
- al reddito del soggetto obbligato: qualora questi, per esempio, perda il lavoro o veda ridurre il proprio reddito per altri motivi oppure si aggravi il suo stato di salute con corrispondente incremento delle spese sanitarie o diminuzione della capacità di lavoro, ecc.
- al reddito del soggetto beneficiario: qualora questi diventi titolare di un proprio reddito che gli consenta di essere economicamente autosufficiente.
L’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento (in caso di separazione) di quello divorzile (in caso di divorzio) va effettuato verificando, quindi, due parametri:
- l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge beneficiario alla conservazione del tenore di vita precedente alla rottura del matrimonio o della sua impossibilità oggettiva a procurarseli;
- la sussistenza o meno di capacità economiche da parte del coniuge obbligato.
Eventuali variazioni nell’uno o nell’altro parametro possono giustificare il ricorso al giudice per ottenere una sentenza di rettifica dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Assegno divorzile: se l’ex coniuge ha una nuova famiglia
Qualora il coniuge obbligato affermi, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, di aver mutato le proprie condizioni economiche a causa di sopravvenuti oneri familiari, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. In sostanza, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato, non determina automaticamente la revoca né la riduzione dell’assegno di divorzio, se il suo patrimonio ha una consistenza tale per cui i nuovi oneri familiari restano irrilevanti [3].
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